Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27792 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 05U4889), nato in Libia il DATA_NASCITA, 2) NOME (CODICE_FISCALE), nato in Tunisia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 16/02/2024 del Tribunale di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in sede cautelare, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, emessa il 10 gennaio 2024, ha applicato ai ricorrenti, in relazione al reato di rapirla aggravata loro concorso contestato nella imputazione provvisoria, la misura della custodia cautelare in carcere in luogo di quella del divieto di dimora nella Provincia di Reggio Emilia che era stata applicata dal primo giudice, ritenendo che la massima misura fosse l’unica adeguata a tutelare il pericolo di recidiva.
Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, deducendo:
violazione di legge per non avere il Tribunale valutato, quali elementi nuovi incidenti sulla valutazione di attualità delle esigenze cautelari, il contratto di lav del ricorrente COGNOME e la regolarità della permanenza dei ricorrenti nel territori italiano.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe offerto congrua motivazione idonea a superare quanto già ritenuto dal primo giudice in ordine alla adeguate2:za della meno grave misura del divieto di dimora;
violazione di legge per non avere il Tribunale valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla luce degli elementi nuovi dedotti dai ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente si evidenzia che il Collegio non ha accolto l’istanza di rinvio dell’udienza depositata dal difensore il 5 giugno 2024, tenuto conto che le ragioni a sostegno della medesima – prossima definizione del giudzio di primo grado sono ininfluenti rispetto all’odierna valutazione.
Inoltre, la richiesta di trattazione orale del procedimento, inserita nella istanza rinvio, risulta tardiva.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi in parte generici ed in parte non consentiti.
2.1.Quanto al primo motivo, i ricorrenti non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha ritenuto adeguata a salvaguardare l’attuale pericolo di recidiva soltanto la massima misura coercitiva, in considerazione della gravità del fatto in quanto connotato da particolare violenza contro la vittima, della condizione di vita dei ricorrenti, senza fissa dimora, dediti al consumo di alcool ed entrambi privi di attività lavorativa (non essendo probante la documentazione
prodotta in tal senso da COGNOME per le ragioni espresse a fg. 6 del provvedimento impugnato).
Infine – e con efficacia troncante rispetto alla sua posizione – il Tribunale rilevato che il ricorrente COGNOME aveva già violato in tempi recentissimi la misura del divieto di dimora.
Con queste argomentazioni, idonee a superare ogni altra obiezione difensiva, il ricorso non si misura, dimostrando la sua genericità.
2.2. Il secondo motivo introduce un tema che non era stato devoluto al Tribunale, quello della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dal momento che i ricorrenti non avevano impugnato il provvedimento genetico e soltanto il Pubblico ministero aveva proposto appello esclusivamente per quanto relativo alla adeguatezza della misura cautelare.
Ne consegue che il tema inerente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza era precluso e poteva, semmai, formare oggetto di nuova istanza al giudice procedente.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc.
pen.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.06.2024.
Il Consigliere estensore
COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
L:
Itrahi
NOME COGNOME