Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5176 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 36379/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il 13/12/2001 COGNOME NOME nato a BENEVENTO il 04/02/2000 avverso l’ordinanza del 18/09/2024 del TRIB. LIBERTA’ di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr.ssa NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Napoli con ordinanza del 18 settembre 2024 confermava l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino aveva applicato – a seguito della convalida del fermo – la misura della custodia cautelare in carcere a COGNOME NOME e COGNOME NOME per il delitto di tentato omicidio in danno di COGNOME NOME, al cui indirizzo esplodevano plurimi colpi d’arma da fuoco che attingevano la vittima al torace e all’addome.
Di seguito si riportano gli elementi dai quali il Tribunale aveva desunto la gravità indiziaria a carico degli indagati.
La notte del 17 agosto 2024 fuori da un locale sito in Cervinara, Affinita NOME veniva attinto da plurimi colpi d’arma da fuoco e veniva trasportato in ospedale e ivi trattenuto in prognosi riservata.
Nonostante l’evidente atteggiamento omertoso dei testimoni oculari, le indagini si indirizzavano verso tale NOME, poi identificato nell’indagato NOME; la ricostruzione della dinamica del fatto era possibile grazie alle videocamere di sorveglianza che consentivano di seguire la azioni degli indagati di cui era noto l’abbigliamento.
Dai fotogrammi era possibile vedere i due indagati che sopraggiungevano nei pressi del locale a bordo di un’autovettura, ed entravano, poi si vedeva COGNOME uscire e venire spintonato dall’interno, al punto che cadeva a terra, quindi usciva COGNOME NOME che tendeva il braccio e sparava al suo indirizzo; subito dopo i due COGNOME si allontanavano.
Avverso detta ordinanza proponevano ricorso entrambi gli indagati a mezzo del difensore di
fiducia.
2.1 Con il primo motivo di ricorso denunciavano violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 577 cod. pen.
In particolare, i ricorrenti lamentano come l’impugnato provvedimento abbia completamente omesso di motivare le ragioni per le quali non Ł stata in alcun modo presa in considerazione, nØ valutata, la versione difensiva, incentrata sulla necessità di difendere – da parte degli indagati – la propria incolumità dall’aggressione della presunta vittima, nØ gli elementi di prova addotti a sostegno della stessa.
Rilevava l’erronea convinzione espressa dal Tribunale, e smentita dagli elementi di prova in atti, che anche NOME avesse esploso dei colpi all’indirizzo dell’Affinita, non tenendo il Tribunale del Riesame in alcuna considerazione il fatto – provato – che l’indagato si era ferito profondamente con un bicchiere arrivando a lesionare i tendini della mano e dunque non aveva alcuna possibilità reale di stringere in pugno l’arma.
Altra convinzione espressa nell’impugnato provvedimento, e ritenuta in contrasto con i dati in atti, era quella circa la sussistenza della premeditazione, ricavata dal giro di perlustrazione fatto fuori dal locale dagli indagati immediatamente prima della sparatoria, nonchŁ dal fatto che l’autovettura fosse stata lasciata in sosta in maniera da garantirsi la fuga.
Nessuno rilievo, per contro, era stato dato alle investigazioni difensive che avevano dimostrato come i due fratelli avessero trascorso la giornata separatamente, per poi ricongiungersi solo piø tardi; nell’ottica difensiva il giro di perlustrazione era in realtà finalizzato al reperimento di un parcheggio.
La mancata valutazione delle investigazioni difensive ai fini della globale valutazione della gravità indiziaria inficia la tenuta motivazionale del provvedimento.
2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti lamentavano violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli art. 274, 275 , 275 bis e 125 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto graduare la misura cautelare in ragione delle caratteristiche soggettive dei fratelli, di cui l’uno Ł incensurato mentre l’altro non lo Ł.
Inoltre, il provvedimento impugnato non ha valutato la circostanza che i due indagati abbiano agito per difesa, essendo stati provocati e si siano sostanzialmente consegnati alla giustizia, collaborando con gli investigatori e rendendo confessione circa le loro condotte.
Quanto, poi, alla circostanza che i due avessero deciso di andare a Massa, tale decisione ere dettata non già dalla volontà di sottrarsi alla giustizia, bensì dalla paura di ripercussioni a seguito di quanto accaduto.
Secondo il ricorrente il giudizio espresso nella impugnata ordinanza circa la sussistenza delle esigenze cautelari sarebbe fondato su elementi meramente congetturali, in ragione anche della particolarità del reato commesso.
2.3 Con il terzo motivo i ricorrenti rilevano vizio di motivazione in relazione all’art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen. per non avere il Tribunale esposto gli elementi indiziari gravi a fondamento delle esigenze cautelari.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
1.1 In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad
esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976)
Sotto la categoria del denunciato vizio di motivazione vengono esposte delle doglianze che nulla hanno a che vedere con detto vizio, poichØ, in concreto, tendono a sollecitare una differente valutazione degli elementi di fatto.
Il Tribunale del riesame, nell’impugnato provvedimento ha ampiamente motivato circa la gravità degli elementi indiziari, e ha altresì escluso la fondatezza della tesi difensiva, con argomentazioni con le quali i ricorrenti non si misurano in alcun modo.
A pag.3 dell’impugnato provvedimento viene data ragione del perchØ il Tribunale ritenga che anche NOME abbia sparato: ciò si desume dalle dichiarazioni di COGNOME che afferma che il primo a sparargli fu proprio NOME all’interno del locale; la persona offesa addirittura non era in grado di dire se anche NOME gli avesse sparato.
Con tale argomentazione non si confrontano i ricorrenti che si limitano ad affermare che NOME era gravemente ferito ad una mano e che per tale ragione non avrebbe avuto la possibilità di sparare, senza addurre alcun elemento di prova a sostegno di tali affermazioni e senza addurre ragioni per spiegare perchØ la persona offesa abbia dichiarato una circostanza non vera.
Altrettanto ampia motivazione viene data alla aggravante della premeditazione e anche con tali argomenti il ricorso non si misura, esponendo ragioni di doglianza generiche ed aspecifiche; a pag. 6 dell’impugnato provvedimento il Tribunale enuclea, per contro, le ragioni per cui ritiene inconferenti, ai fini di escludere la premeditazione le investigazioni difensive che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, vengono esaminate.
L’impugnato provvedimento esplicita il motivo per cui ritiene che le modalità di parcheggio dell’auto indichino una specifica programmazione dell’aggressione ai danni di Affinita; per contro i ricorsi, ancora una volta, si limitano a contrastare genericamente detta argomentazione, senza contrapporre alcun elemento nuovo e conferente al fine di confutarne le conclusioni.
1.2 Il secondo motivo Ł parimenti infondato.
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, Ł ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628)
Inoltre, la valutazione in ordine alla “proporzionalità” della misura implica l’apprezzamento del “tipo” di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi, sicchØ quando si rileva il pericolo di reiterazione di reati caratterizzati da “violenza alla persona”, la misura degli arresti domiciliari può ritenersi proporzionata solo se, all’esito di un rigoroso esame della personalità dell’accusato, si ritenga abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento. (Sez. 2 – , Sentenza n. 797 del 03/12/2020, Rv. 280470).
In caso, poi, di pluralità di indagati Ł principio che si intende ribadire che la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato Ł autonoma, in quanto la valutazione da esprimere ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell’illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del
singolo, sicchØ può risultare giustificata l’adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato. (Sez. 3 , n. 7784 del 28/01/2020 Rv. 278258); ciò importa, a contrario, che laddove ve ne siano le ragioni, a coindagati con posizioni processuali dissimili, come in questo caso, ben possa essere applicata la medesima misura.
Nell’impugnato provvedimento, viene puntualmente motivata la scelta della misura massima per entrambi gli indagati, nonostante solo uno sia gravato da precedenti e, analogamente, viene motivata la ritenuta inadeguatezza di misure meno afflittive; il Tribunale dà correttamente rilevo, al fine di giustificare la scelta della massima misura, al di là della incensuratezza di uno dei due fratelli, alla gravità del fatto, posto in essere in un locale pubblico affollato, con utilizzo di un’arma comune da sparo; alla assoluta banalità del movente; alla disponibilità, appunto, dell’arma e motiva altresì la scelta della massima misura per entrambi gli indagati, ritenendo del tutto inadeguata la misura autocustodiale, proprio in ragione della spregiudicatezza dell’azione posta in essere.
Come anticipato, dunque, il Tribunale opera una valutazione autonoma della posizione di ciascun indagato per pervenire, nonostante una situazione di partenza differente, all’adozione per entrambi della medesima misura, ritenendo sopravanzata la incensuratezza di NOME COGNOME dalla gravità e spregiudicatezza del suo agire.
Lamentano, da ultimo, i ricorrenti la mancata valutazione della applicabilità della misura inframuraria con utilizzo del braccialetto elettronico, essendosi limitato il Tribunale a negare la adeguatezza degli arresti domiciliari.
Ciò del tutto correttamente, poichŁ in tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicchØ il giudice, ove ritenga unicamente adeguatala la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell’indagato e della peculiarità del fatto contestato, non Ł tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione del braccialetto. (Sez. 4 – , Sentenza n. 15939 del 14/03/2024 Rv. 286343 ).
1.3 Anche il terzo motivo di ricorso Ł infondato.
Il Tribunale ha dato ampio risalto sia ai gravi indizi di colpevolezza, sia alle esigenze cautelari che hanno fondato la conferma della misura custodiale.
NØ Ł sostenibile, dalla mera lettura dell’impugnato provvedimento, che sia omesso ogni riferimento alle esigenze cautelari partitamente esposte alle pagg. 6 e 7 dello stesso e di cui si Ł già trattato al punto che precede.
Il ricorso deve essere rigetto e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Il mantenimento dello stato custodiale per entrambi impone di effettuare le comunicazioni ai sensi dell’art. 94 primo comma ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 12/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME