Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26611 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26611 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Lamezia Terme, il 22/07/1984 attualmente detenuto p.q.c.
difeso dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Catanzaro avverso l’ordinanza in data 12-13.12.2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Catanzaro che aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di c all’art. 23, comma 1, I. n. 110 del 1975.
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
•
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sos Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarat inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12-13/12/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzar del 23.11.2023, emegsa nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cu all’art. 23, comma 1, n. 2 legge n. 110 del 1975.
Il Tribunale ha dato conto, in punto di gravità indiziaria, che, in occasi dell’accertamento versato nella comunicazione della notizia di reato e a seguito dell perquisizione domiciliare nell’abitazione di NOME COGNOME, era stato operato i sequestro di un’arma con matricola abrasa e cartucce.
All’interno dell’abitazione, la perquisizione aveva consentito di rinvenire 125 gr. marijuana e 5 gr. di hashish; quindi, estesa la ricerca ad un magazzino nella disponibili di Taverna – come emerso dalla presenza di documenti e bollette a suo nome – era stata trovata una pistola, in ottimo stato di manutenzione, marca NOME con matricola abrasa e caricatore inserito, una scatola di munizioni con 50 cartucce e un involucro con ulteri 27 cartucce.
Il Tribunale, accanto alla gravità indiziaria, ha ravvisato la sussistenza d esigenze cautelari in ragione del pericolo di reiterazione del reato, sul rilievo del con di consumazione dei delitti in questione, caratterizzato da capillari infiltrazioni criminalità di stampo mafioso, della facilità con la quale COGNOME aveva reperito un’arm clandestina, della presenza, infine, di un cospicuo quantitativo di droga: soltanto detenzione in carcere poteva quindi soddisfare le esigenze cautelari, impedendo la prosecuzione dei contatti con il contesto criminale a cui egli è parso connesso.
La gravità della condotta avrebbe comportato una sanzione superiore al minimo edittale e comunque superiore a tre anni avrebbe impedito, ad avviso del Tribunale, la concessione della sospensione e comunque gli arresti domiciliari sono stati considerati misura inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, alla luce del rilievo che le condot erano state realizzate in ambiente domestico.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia d COGNOME avv. NOME COGNOME che ha articolato unico motivo di ricorso, di seguit sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 274, 275 cod. proc. pen in relazione all’art. 23 legge n. 110 del 1975; manifesta illogicità della motivazi travisamento della prova.
Richiamata la disciplina normativa di cui all’art. 274 cod. proc. pen., adduce che Tribunale abbia fatto discendere il rischio di reiterazione esclusivamente dalla base del gravità del titolo di reato, così apprestando una motivazione illegittima.
Nel caso di specie, il tribunale avrebbe omesso di considerare l’incensuratezza dell’imputato e l’assenza di segnalazioni a suo carico che avrebbero giustificat l’applicazione di una misura meno gravosa.
E, travisando la lettura degli indizi a carico di COGNOME – la pistola era stata nel magazzino contiguo, non già nella sua abitazione – l’ordinanza impugnata ha ritenut inidonea la misura degli arresti domiciliari, omettendo anche di considerare la incensuratezza.
La motivazione dell’ordinanza non sarebbe logica laddove, ritenendo l’inadeguatezza degli arresti domiciliari, avrebbe errato circa la non concedibilità sospensione condizionale: il reato di cui all’art. 23, commi 1, n. 2 e 3, I. n. 110 de prevede la cornice edittale da uno a sei anni e pertanto non sembra plausibile e logi ritenere che non possa essere concesso a Taverna il beneficio, anche alla luce dell potenziale concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo gravato di pregiudizi penali.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME deve essere accolto, i quanto fondato, limitatamente alla scelta della misura cautelare applicabile, essen pertanto a tale fine disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro.
Nel resto, è invece inammissibile.
È inammissibile il motivo sulla cui base il ricorrente contesta la valutazi formulata dal tribunale, circa la prognosi di non concedibilità della sospens condizionale della pena e di contenimento della reclusione entro il limite di tre anni luce della cornice edittale prevista all’art. 23 cit., in quanto il ricorrente confrontarsi – di talchè il motivo risulta aspecifico – con la motivazione dell’ordina
Invero, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 5 del 10/12/2014, M., Rv. 261609-01, «In materia di misure cautelari personali, il div della applicazione della misura degli arresti domiciliari, previsto dall’art. 275, secondo-bis, cod. proc. pen., così come novellato dal D.L. 26 giugno 2014 n.92, converti con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 117, consegue esclusivamente alla prognosi di prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena e, non anche a quella di prevedibile irrogazione di una pena detentiva non superiore ai anni.»), il Tribunale ha puntualmente osservato che «..la gravità della condotta induc ritenere l’applicazione di una sanzione penale superiore al minimo edittale e comunqu
Evidentemente, è stata omessa la valutazione, di cui il giudice deve dare conto con specifica motivazione, della sussistenza di elementi ostativi al rispetto, da parte sottoposto, delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari.
Sulla base delle considerazioni che precedono, l’ordinanza deve essere annullata, limitatamente ai criteri adottati per la scelta della misura con rinvio al Tri di Catanzaro per un nuovo esame.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pe Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/05/2024.
Il consigliere estensore
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Il Presidente
NOME COGNOME
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NOME
NOME
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Presidente –
– Relatore –
Sent. n. 0 -. 43sez.
cc
CL.B 14/05/2024
R.G.N. 10436/2024
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Lamezia Terme, il 22/07/1984 attualmente detenuto p.q.c.
difeso dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Catanzaro avverso l’ordinanza in data 12-13.12.2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Catanzaro che aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cu all’art. 23, comma 1, I. n. 110 del 1975.
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il ‘Pubblico Ministero, in persona del Sos Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarat inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12-13/12/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzar del 23.11.2023, emegsa nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 23, comma 1, n. 2 legge n. 110 del 1975.
Il Tribunale ha dato conto, in punto di gravità indiziaria, che, in occasi dell’accertamento versato nella comunicazione della notizia di reato e a seguito dell perquisizione domiciliare nell’abitazione di NOME COGNOME, era stato operato i sequestro di un’arma con matricola abrasa e cartucce.
All’interno dell’abitazione, la perquisizione aveva consentito di rinvenire 125 gr. marijuana e 5 gr. di hashish; quindi, estesa la ricerca ad un magazzino nella disponibili di Taverna – come emerso dalla presenza di documenti e bollette a suo nome – era stata trovata una pistola, in ottimo stato di manutenzione, marca NOME con matricola abrasa e caricatore inserito, una scatola di munizioni con 50 cartucce e un involucro con ulteri 27 cartucce.
Il Tribunale, accanto alla gravità indiziaria, ha ravvisato la sussistenza d esigenze cautelari in ragione del pericolo di reiterazione del reato, sul rilievo del con di consumazione dei delitti in questione, caratterizzato da capillari infiltrazioni criminalità di stampo mafioso, della facilità con la quale COGNOME aveva reperito un’arm clandestina, della presenza, infine, di un cospicuo quantitativo di droga: soltanto detenzione in carcere poteva quindi soddisfare le esigenze cautelari, impedendo la prosecuzione dei contatti con il contesto criminale a cui egli è parso connesso.
La gravità della condotta avrebbe comportato una sanzione superiore al minimo edittale e comunque superiore a tre anni avrebbe impedito, ad avviso del Tribunale, la concessione della sospensione e comunque gli arresti domiciliari sono stati considerati misura inadeguata a fronteggiare le esigenze cautelari, alla luce del rilievo che le condo erano state realizzate in ambiente domestico.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia d COGNOME avv. NOME COGNOME che ha articolato unico motivo di ricorso, di seguit sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 274, 275 cod. proc. pen in relazione all’art. 23 legge n. 110 del 1975; manifesta illogicità della motivazi travisamento della prova.
Richiamata la disciplina normativa di cui all’art. 274 cod. proc. pen., adduce che Tribunale abbia fatto discendere il rischio di reiterazione esclusivamente dalla base del gravità del titolo di reato, così apprestando una motivazione illegittima.
Nel caso di specie, il tribunale avrebbe omesso di considerare l’incensuratezza dell’imputato e l’assenza di segnalazioni a suo carico che avrebbero giustifica l’applicazione di una misura meno gravosa.
E, travisando la lettura degli indizi a carico di COGNOME – la pistola era stata tr nel magazzino contiguo, non già nella sua abitazione – l’ordinanza impugnata ha ritenuto inidonea la misura degli arresti domiciliari, omettendo anche di considerare la su incensuratezza.
La motivazione dell’ordinanza non sarebbe logica laddove, ritenendo l’inadeguatezza degli arresti domiciliari, avrebbe errato circa la non concedibilità d sospensione condizionale: il reato di cui all’art. 23, commi 1, n. 2 e 3, I. n. 110 del prevede la cornice edittale da uno a sei anni e pertanto non sembra plausibile e logico ritenere che non possa essere concesso a Taverna il beneficio, anche alla luce della potenziale concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo gravato di pregiudizi penali.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME deve essere accolto, in quanto fondato, limitatamente alla scelta della misura cautelare applicabile, essendo pertanto a tale fine disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro.
Nel resto, è invece inammissibile.
È inammissibile il motivo sulla cui base il ricorrente contesta la valutazion formulata dal tribunale, circa la prognosi di non concedibilità della sospensio condizionale della pena e di contenimento della reclusione entro il limite di tre anni, luce della cornice edittale prevista all’art. 23 cit., in quanto il ricorrente o confrontarsi – di talchè il motivo risulta aspecifico – con la motivazione dell’ordinan
Invero, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 535 del 10/12/2014, M., Rv. 261609-01, «In materia di misure cautelari personali, il divie della applicazione della misura degli arresti domiciliari, previsto dall’art. 275, c secondo-bis, cod. proc. pen., così come novellato dal D.L. 26 giugno 2014 n.92, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 117, consegue esclusivamente alla prognosi di prevedibile concessione della sospensione condizionale della pena e, non anche a quella di prevedibile irrogazione di una pena detentiva non superiore ai tr anni.»), il Tribunale ha puntualmente osservato che «..la gravità della condotta induce ritenere l’applicazione di una sanzione penale superiore al minimo edittale e comunque
superiore ad anni tre», offrendo pertanto motivazione esauriente e non illogica incensurabile in questa sede di legittimità.
Come analogamente logiche appaiono le ragioni, addotte dal Tribunale a fondamento della valutazione relativa all’irrilevanza dell’incensuratezza di COGNOME.
Risulta per contro fondato il motivo concernente l’inidoneità della misur domestica, posto che il Tribunale ha omesso di effettuare la necessaria valutazione prognostica circa l’osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni ad es afferenti.
Occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che al giudice della caute investito della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con quella degli ar domiciliari corre obbligo di svolgere, sulla base dei concreti indici fattuali, la pr relativa all’osservanza da parte del ristretto, delle prescrizioni imposte (da ultimo, Se n. 19608 del 25/01/2023, M., Rv. 284615-01 «In tema di misure cautelari personali, la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, il cui verificarsi è possibile “in rerum natura”, m probabile secondo regole di comune esperienza, dovendo essere, invece, fondata sulla prognosi della mancata osservanza, da parte del sottoposto, delle prescrizioni a lu imposte, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici, indicativi della scarsa capacità di autocontrollo.»).
Nel caso di specie il Tribunale, esclusivamente evidenziando che l’arma e le cartucce erano state rinvenute nel magazzino contiguo all’abitazione, ha escluso l’adeguatezza a fronteggiare le esigenze cautelari di ogni altra misura diversa dal custodia in carcere ma, ad avviso del Collegio, trattasi di motivazione insufficiente non affronta il tema dell’adeguatezza degli arresti domiciliari.
Se è vero che il rispetto delle prescrizioni relative alla misura degli ar domiciliari viene affidata alla capacità di autocontrollo del sottoposto, va però osser che il profilo relativo alla prognosi di inosservanza di tali prescrizioni può essere pos discussione «…con adeguata e logica motivazione, soltanto al cospetto di elementi specifici che depongano per una predisposizione alla violazione delle prescrizioni» (così Sez. 3, cit., in motivazione) da parte dell’indagato.
La motivazione deve dunque essere particolarmente rigorosa e non può fondarsi su mere supposizioni: nella specie, il Tribunale si è invece limitato ad osservare che «.. misura …in esecuzione sia l’unica adeguata a neutralizzare il rischio di recidiva speci e a garantire un’effettiva interruzione dei legami del ricorrente con il circuito crimina e che «Appaiono non adeguate misure meno afflittive, visto che le plurime condotte delittuose si sono consumate in ambiente domestico».
Evidentemente, è stata omessa la valutazione, di cui il giudice deve dare conto con specifica motivazione, della sussistenza di elementi ostativi al rispetto, da parte
sottoposto, delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, l’ordinanza deve essere annullata, limitatamente ai criteri adottati per la scelta della misura con rinvio al Tri
di Catanzaro per un nuovo esame.
1-ter,
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp.
att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pe
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/05/2024.