Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25782 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25782 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato a Ricadi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/03/2023 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 10 gennaio 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei riguardi di NOME COGNOME, sottopbsto ad indagini in relazione ai reati di cui agli
artt. 110, 112, primo comma, n. 2, 56 e 629, secondo comma, cod. pen. (con riferimento all’art. 628, primo e terzo comma, n. 3), 416-bis.1 cod. pen. (capo H); 416, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. (capo Q1); 110 e 648-bis cod. pen. (capi W1), X1), Y1), E2); 110 e 648 cod. pen. (capo C2).
Contro tale ordinanza ha proposto ricorso il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in · relazione agli artt. 27, 51, comma 3-bis, e 291, comma 2, cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame disatteso l’eccezione difensiva di incompetenza in relazione ai capi d’imputazione provvisoria diversi da quello H), per i quali, essendo stata esclusa, nel provvedimento genetico, l’originario addebito dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., e riguardando reati non connessi con quello associativo del capo A), non poteva trovare applicazione la norma dettata dall’art. 51, comma 3-bis, cod. pen., e, dunque, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro non poteva considerarsi competente.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192, 273 e 292 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Catanzaro confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del COGNOME in ordine al reato di tentata estorsione aggravata del capo H), ingiustificatamente ponendo in collegamento il contenuto delle intercettazioni eseguite durante le indagini concernenti i dialoghi tra il COGNOME e il COGNOME, dimostrativo solo di una mera “intenzione” ovvero di un accordo criminoso rimasto ineseguito, con le dichiarazioni rese dall’imprenditore COGNOME, che non aveva affatto riferito di essere stato vittima di richieste estorsive, ma solo di una non meglio precisata pretesa di affidare lavori in subappalto ad altre ditte.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192, 273 e 292 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame confermato la sussistenza della aggravante speciale del metodo e dell’agevolazione mafiosa con riferimento al reato del capo H), benché nell’ordinanza genetica della misura fosse stata esclusa la partecipazione del COGNOME all’associazione mafiosa e nonostante le pretese di ottenere i subappalti fossero provenute da un soggetto terzo, tal COGNOME (estraneo ai contesti locali di mafia), diverso dal RAGIONE_SOCIALE.
2.4 relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il RAGIONE_SOCIALE del merito omesso di considerare, ai fini della valutazione della richiesta di applicazione di misure mano gravose dalla custodia in carcere, che in sede le condotte ascritte al RAGIONE_SOCIALE risalgono al 2018 e il ruolo tenuto dal prevenuto è stato ridimensionato nell’ordinanza genetica della misura: dati
questi che avrebbero dovuto indurre a ritenere che le esigenze di cautela non sono concrete né attuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.
Il primo motivo del ricorso è inammissibile per aspecificità del suo contenuto e, comunque, perché manifestamente infondato.
In sede di applicazione della misura cautelare personale il COGNOME è stato considerato raggiunto da gravi indizi di colpevolezza non solo con riferimento al reato del capo H), aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., ma anche di altri reati che erano stati originariamente rubricati con il riferimento a quella medesima circostanza aggravante, poi ritenuta insussistente dal Giudice per le indagini preliminari.
In tal ottica, va giudicata corretta la decisione del Tribunale del riesame di Catanzaro con la quale è stata disattesa l’eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla difesa con riferimento a tutti i reati contestati al COGNOME nei capi d’imputazione diversi dal capo H). E ciò non solo per la aspecificità della censura formulata nel ricorso, con la quale si è sostenuto che il reato più grave, tra quelli addebitati in quei capi d’imputazione, quello del riciclaggio, sarebbe stato commesso a Parma e non anche nel distretto dì Catanzaro; ma soprattutto perché la determinazione del RAGIONE_SOCIALE di merito è coerente con il consolidato indirizzo esegetico della giurisprudenza di questa Cassazione, secondo il quale, in materia di procedimenti per i delitti indicati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., sussiste la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale quando la circostanza aggravante di cui all’art. 7 di. n. 152 del 1991, inclusa nella notizia di reato iscritta nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., sia p stata ritenuta insussistente in sede di valutazione cautelare (così, tra le molte, Sez. 1, n. 27181 del 10/05/2013, COGNOME, Rv. 256370; Sez. 1, n. 15927 del 22/3/2007, COGNOME, Rv. 236369).
Il secondo e il terzo motivo del ricorso – strettamente connessi tra loro e, perciò, esaminabili congiuntamente – non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la motivazione del
provvedimento in materia di misure cautelari è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
Alla luce di tale criterio esegetico non è censurabile in questa sede di legittimità la decisione del Tribunale di Catanzaro, che ha sottolineato come al contenuto della conversazione del settembre 2018 captata durante le indagini nel corso della quale il COGNOME, facente parte della locale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE diretta dal COGNOME, aveva discusso con COGNOME della richiesta estorsiva che sarebbe stata indirizzata al titolare dell’impresa che aveva vinto l’appalto pubblico per il mantenimento del litorale calabrese nella zona considerata – fosse logicamente collegabile tanto il risultato degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria, che aveva appurato come la ditta appaltatrice dei lavori nella zona indicata facesse capo a tal NOME COGNOME; quanto le dichiarazioni rese da quest’ultimo, il quale aveva riferito di aver ricevuto dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME velate richieste di subappaltare parte dei lavori proprio ad una “ditta del posto”, quella di cui era titolare il COGNOME; ed aveva anche ammesso che, nel dicembre 2018, il sedile di una sua ruspa utilizzata in quel cantiere era stato incendiato e che, in quello stesso periodo, nel piazzale dove erano stati parcheggiati i suoi mezzi, era stato collocato anche un escavatore di imprecisata riferibilità soggettiva, con una chiara ed allusiva finalità intimidatoria.
Per il resto, le censure difensive hanno posto solo questioni in fatto, sollecitando una rilettura delle emergenze procedimentali (in specie, delle dichiarazioni della persona offesa e del tenore di talune captazioni di conversazioni telefoniche), cosa che non è permessa nel giudizio di legittimità.
4. Il quarto e ultimo motivo del ricorso è, invece, fondato.
Il titolo del reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. comporta l’applicazione, nella fattispecie, della disposizione dettata dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e l’operatività della presunzione relativa, ivi prevista, di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere a fronteggiare quei bisogni processuali.
Tuttavia, nel valorizzare tale presunzione, mentre hanno convincentemente richiamato una serie di specifiche emergenze idonee a riscontrare l’esistenza di un ancora concreto e attuale rischio di recidiva, i giudici di merito hanno offerto
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un percorso argonnentativo deficitario ed in parte manifestamente illogico circa i criteri impiegati per la scelta della misura da applicare nel caso di specie: avendo il Tribunale incongruamente giustificato la inidoneità di misura cautelari meno gravose di quella carceraria con un generico riferimento alla “spregiudicatezza” manifestata dai COGNOME e alla sua attuale capacità professionale a dissimulare le iniziative delittuose, dati attestati in forma assertiva. Altrettanto indeterminato appare l’asserita insuperabile connessione, operata dal RAGIONE_SOCIALE riesame, tra la necessità dell’applicazione della misura cautelare massima con la operatività di un’associazione per delinquere dedita alla commissione di reati contro il patrimonio, ipotesi di accusa contestata al RAGIONE_SOCIALE con un formale addebito “aperto”, ma che risulta concretamente posta in relazione alla commissione di reati fine risalenti a circa cinque anni fa.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con riferimento al criterio di scelta della misura cautelare con rinvio al Tribunale di Catanzaro che, nel nuovo esame, sarà chiamato a porre rimedio alle indicate aporie motivazionali.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24/05/2023