Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16458 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 1126/23 RIMC del Tribunale di Catania del 12 ottobre 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, la memoria scritta redatta per il ricorrente, dall’AVV_NOTAIO del foro di Catania, che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza datata 12 ottobre 2023, il Tribunale di Catania ha rigettato l’istanza di riesame proposta dalla difesa di COGNOME NOME, indagato per il reat di cui all’art. 7,3 dei dPR n. 309 dei 1990, avverso l’ordinanza di custodi cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Catania.
Nel formulare la richiesta di riesame la difesa dell’indagato, pur non contestando la esistenza a suo carico dei aravi indizi di colpevalezza, aveva messo in discussione la adeguatezza della misura a lui applicata, auspicandone la mitigazione con altra meno afflittiva.
Avendo, come detto, il Tribunale in sede di riesame cautelare, confermato la misura, l’indagato na presentato, tramite ia propria difesa tecnica, ricors per cassazione avverso la ordinanza in tale modo emessa, formulando un unico motivo dio doglianza.
Con esso egli ha dedotto l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale, in particolare gli artt. 274 e 275 del codice di rito penale, nonch il vizio di motivazione della ordinanza impugnata; infatti, ad avviso del ricorrente, non risulterebbero assistite da riscontri oggettivi le affermazioni d giudice del riesame relative sia, da un lato, all’esistenza di contatti consolid del COGNOME con i circuiti della criminalità organizzata, sia, dall’altro, in merito sua dedizione professionale all’attività di spaccio di stupefacenti e, quindi, a sussistenza del concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato.
Inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato non avrebbe chiarito per quali ragioni le esigenze cautelari poste alla base della adozione della misura cautelare a carico del COGNOME non sarebbero adeguatamente fronteggiabili attraverso la misura degli arresti domiciliari, eventualmente con l’applicazione di dispositivi tecnici di controllo a distanza del rispetto della misura stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e, pertanto, lo stesso come tale deve essere dichiarato.
Giova premettere, come già dianzi segnalato, che il ricorrente non pone in discussione la esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordin ClÌ FecItO di LUI diki rOVViSUI id il I IpladLiO1 le, dVellIC dU uyytt.tu id finalizzata allo spaccio, di una considerevole quantità di sostanza stupefacente, avente, peraltro, diversa natura (si tratta, infatti, sia di hashish e di matijuana
che di cocaina), ma semplicemente la adeguatezza della misura custodiale di massimo rigore a lui applicata.
Osserva al riguardo il Collegio che – premessa la necessità che la sussistenza delle esigenze cauteiari sottese all’adozione dei provvedimento sia oggetto di motivazione in sede di verifica demandata al giudice del riesame degli elementi legittimanti l’applicazione la misura, ove ne fosse stata contestata, in occasione della presentazione della richiesta di riesame, la ricorrenza – la ulteriore verifica possibile sul punto in sede di legittimi trattandosi di elemento che impinge sul merito della vicenda, può riguardare esclusivamente la manifesta illogicità della motivazione adottata dal giudice del riesame.
Manifesta illogicità che, in ordine al denunziato pericolo di reiterazione della condotta cautelare, non risulta sussistere quanto al caso in esame posto che, per un verso, il fatto che il COGNOME detenesse, pacificamente al fine spaccio, sostanze stupefacenti di diversa tipologia e diversamente “tabellate”, se non è fattore che di per sé costituisca un indice ostativo alla qualificazio delle diverse fattispecie di reato da lui in tale modo commesse nell’ambito dei fatti di lieve entità (cfr., infatti, per tutte: Corte di cassazione, Sezioni penali, 9 novembre 2018, n. 51063), è, tuttavia, elemento sintomatico della capacità del detentore di attingere la propria provvista a settori diversi d mercato delle sostanze stupefacenti e di soddisfare, a sua volta, una clientela diversificata di acquirenti, in tale modo, evidentemente, matiplicando le possibilità di spaccio ed aggravando, così, il pericolo di reiterazione dell condotte delittuose; così come, per altro verso, non appare irragionevole il rilievo operato in sede di riesame, connesso alla plausibile non occasionalità della attività delittuosa dell’indagato, fattore evidentemente incidente su pericolo di successiva reiterazione, ove si consideri che lo stesso è già gravato da pregiudizi giudiziari per reati, oltre che schiettamente specifici, anche dell stesso tipo di quello per il quale ora si indaga, trattandosi anche di reati aven – sia quello ora in esame che almeno un altro (si tratta, infatti, di una rapin in passato ascritto al COGNOME – la finalità del conseguimento di un lucr economico.
Si tratta di elementi che palesano nell’indagato una personalità non incline alla automoderazione, e che, unitamente al fatto che il COGNOME, non svolgendo aicuna dichiarata attività iavorativa, potrebbe facilmente tornare a cieiinquere onde procurarsi, come è verosimile che abbia fatto nel recente passato, i mezzi materiali per vivere, rendono giustificata l’adozione, sotto il profilo del
sussistenza della attualità e concretezza della esigenza cautelare ad essa sottostante, l’adozione della misura.
Quanto alla adeguatezza di essa, si rileva non solo che quella degli arresti domiciliari appare del tutto inidonea a salvaguardare dal pericolo di reiterazione criminosa, ma anche che tale inadeguatezza sarebbe ravvisabile sia nella forma, si direbbe, elementare della misura richiesta – atteso che il COGNOME ben potrebbe proseguire nella sua attività di detenzione di sostanze stupefacenti presso la abitazione ove fosse confinato agli arresti domiciliari – sia nella sua forma presidiata da strumenti elettronici di controllo – considerato che questi, date l loro caratteristiche, possono, a tutto voler concedere, tutelare dal rischio che soggetto delinqua allontanandosi dal luogo ove lo stesso è destinato a rimanere ristretto, ma non hanno alcuna efficacia deterrente rispetto alla ipotesi di delit commessi proprio in tale luogo.
Il ricorso presentato dal COGNOME deve, pertanto, essere dichiarato i nariim i e r n kan es.-1 GLYPH ” vi I GLYPH %.2..v I La…. ….i cod. proc. pen. va condannaeo -1 I i GLYPH UI pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Considerato che in esito al presente provvedimento il COGNOME non deve essere rimesso in iibertà, ai esso deve essere data comunicazione ai sensi art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. alle autorità ivi indicate.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente