Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38984 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38984 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 08/05/2024 dal Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione’svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 08/05/2024, il Tribunale di Bologna ha rigettato l’appello, proposto nell’interesse di COGNOME NOME ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza reiettiva dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere – applicata al ricorrente in relazione al reato di cui all’art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 – con quella degli arresti domiciliari, formulata all’udienza con cui il COGNOME aveva definito la propria posizione ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ritenuta apparente, con riferimento alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, attesa la genericità e manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questioni proposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché privo di adeguato confronto con le ragioni poste a sostegno della decisione di rigetto dell’appello proposto nell’interesse del COGNOME.
Lungi dal risultare apparente, la motivazione del Tribunale ha diffusamente e tutt’altro che illogicamente esposto la propria valutazione di inadeguatezza di misure gradate, ritenute concretamente inidonee a neutralizzare il rischio di contatti con fornitori ed acquirenti della sostanza stupefacente.
Oltre ad evidenziare l’assenza di apprezzabili elementi di novità rispetto al momento in cui il COGNOME era stato tratto in arresto per la illecita detenzione di tre panetti di cocaina per complessivi kg. 2,76 (il ricorrente ha definito la propria posizione ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.), il Tribunale ha posto in rilievo le connotazioni di assoluto allarme della vicenda, dal momento che il COGNOME, prima di essere fermato dagli operanti che ne stavano monitorando i movimenti, ha cambiato ben tre vetture intestate ad altrettanti soggetti, all’interno RAGIONE_SOCIALE quali custodiva lo stupefacente, materiale per il confezionamento, ben 10.000 Euro in contanti (cfr. pag. 5 dell’ordinanza impugnata, in cui si precisa tra l’altro i rinvenimento, nell’abitazione, di due macchine per il sottovuoto).
In tale quadro, il Tribunale ha escluso che gli arresti domiciliari, anche se corredati dal braccialetto elettronico, potessero adeguatamente fronteggiare il pericolo di recidiva, ben potendo l’attività illecita proseguire anche in regime domiciliare, assicurando la custodia e l’occultamento della droga e dei profitti del narcotraffico: valutazione ulteriormente rafforzata dall’assenza di elementi idonei a ricostruire il contesto dell’attività illecita in cui il COGNOME si trovava ad operare (c pag. 6).
Si tratta di un percorso argomentativo particolarmente accurato e del tutto privo di criticità deducibili in questa sede, che è rimasto privo di effettiva confutazione da parte della ‘difesa ricorrente (cfr. sul punto Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto
d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato»).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Non derivando dall’odierno provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30 ottobre 2025
Il Consiglie COGNOME stensore COGNOME