Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22559 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22559 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MANTOVA il 20/11/1985
avverso l’ordinanza del 14/02/2025 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria del 18/04/2025.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Firenze, con provvedimento del 14/02/2025, ha confermato l’ordinanza del 04/02/2025 del G.i.p. presso il Tribunale di Pistoia con la quale Ł stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per l’imputazione allo stesso provvisoriamente ascritta ai sensi degli artt. 81, 629, comma secondo, cod. pen.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il Tribunale ha immotivatamente rigettato la richiesta di sostituzione con la misura degli arresti domiciliari (alla quale il ricorrente era già sottoposto al momento della decisione del G.i.p.) con braccialetto elettronico; il Tribunale ha errato nel non ritenere applicabile l’art. 275, comma 3, in relazione all’art. 275-bis cod. proc. pen., la detenzione inframuraria con braccialetto elettronico si doveva ritenere paritaria a quella inframuraria.
2.2. Violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari
personali; Ł mancata la individualizzazione della coercizione della misura cautelare, non ricorrendo un particolare allarme sociale; la custodia cautelare non Ł stata considerata extrema ratio ed Ł stata omessa una specifica motivazione al fine di chiarire le specifiche ragioni per le quali si ritiene inidonea l’applicazione di arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, elemento del tutto pretermesso dalla decisione impugnata.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che seguono.
I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la proposizione della medesima argomentazione difensiva volta a criticare l’applicazione della misura cautelare in carcere al COGNOME perchØ asseritamente disposta in violazione del principio che sancisce che tale misura sia applicata solo come extrema ratio, rispetto alla possibilità di applicare invece gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, punto sul quale la difesa ha anche lamentato la omessa motivazione da parte del Tribunale.
I motivi sono manifestamente infondati, oltre che del tutto generici nella loro articolazione, in mancanza di confronto con la argomentata decisione del Tribunale. In tal senso, occorre rilevare che il Tribunale del riesame, che ha ricostruito in modo analitico e privo d’illogicità l’insieme delle circostanze dalle quali far derivare la considerazione di una personalità trasgressiva dell’indagato, sia quanto alle modalità del fatto, caratterizzato da particolare intensità e continuità delle condotte poste in essere ed oggetto di imputazione provvisoria, che dalla personalità dello stesso, che quanto alle modalità allarmanti della condotta, per il perseguimento di profitti mediante la realizzazione di attività illecite. ¨ stata inoltre considerata la protrazione di tali condotte per un intervallo temporale rilevante (come emerge anche dal richiamo all’esposto proposto da abitanti del quartiere proprio per le condotte poste in essere dal COGNOME e dal suo nucleo familiare), elemento questo indicativo di un sostanziale sistema e modus vivendi adottato, con conseguente diagnosi di pericolosità di reiterazione di delitti della stessa specie a carico dello stesso.
In tal senso, occorre considerare come il Tribunale del riesame abbia correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti – non necessariamente aventi natura processuale – in difetto di precedenti penali, o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 3, n. 36330 del 01/06/2019, Monteleone, Rv. 277613-01; Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, Iov, Rv. 264212-01; Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 265961-01). Atti e comportamenti concreti analizzati in modo approfondito dal Tribunale del riesame, con motivazione logica e priva di aporie, con la quale il ricorrente non si Ł confrontato.
L’insieme degli elementi complessivamente analizzati dal Tribunale del riesame, indicativi quanto al quadro cautelare, delle condotte contestate, evidenziano la manifesta infondatezza dei motivi proposti. La motivazione non difetta di logicità nella sua complessiva articolazione, non presenta incongruità e con percorso logico, verificabile e riscontrato, ha dato conto dell’effettiva
realizzazione di condotte particolarmente gravi, caratterizzate da evidente intensità, organizzate e coordinate in periodo in cui il ricorrente era già sottoposto ad altra misura cautelare.
Sul punto, occorre ricordare che il controllo di legittimità, non concerne nØ la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicchØ sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, 27697601;Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01). Lettura alternativa del merito che viene proposta per sostenere una omessa motivazione quanto alla richiesta applicazione della diversa misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il Tribunale ha, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, dato atto esplicitamente della richiesta (pag. 2) di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico ed ha con chiarezza espositiva e logica argomentazione escluso tale possibilità, tenuto conto delle modalità della azione posta in essere, della capacità a delinquere dimostrata dal ricorrente, della insensibilità dello stesso rispetto alle prescrizioni imposte, tanto che veniva riscontrata (mediante la dichiarazione della persona offesa, di un testimone e l’acquisizione degli screen shot del telefono cellulare) la realizzazione delle condotte provvisoriamente ascritte, mentre era in corso altra misura cautelare applicata in relazione a diverso procedimento. Tali circostanze, oggettivamente significative, valutate in modo logico ed in assenza di aporie, hanno portato alla conclusione di incompatibilità del regime richiesto rispetto al pericolo di reiterazione di condotte della stessa specie. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La Cancelleria dovrà conseguentemente provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24/04/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME