Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29666 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29666 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
r
–
;
n
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PROCIDA il 20/02/1969
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
di
diffusione
NOME
presente
pr0vvediMent0
01’rietter6
.19
.:T:-.-dità
I4
altri
a
norn-. • •
52
digs.
1 9/3’ir’, ;.
C) a
richip GLYPH
Parte
–
-nposto dalla
NOME
Il difensore presente si riporta ai motivi e insiste per l’ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/01/2025, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d’appello ai s dell’art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di COGNOME Anton il quale l’appellante faceva richiesta di sostituzione della misura cautelare della custo carcere, disposta il 03/01/2022, in relazione alla contestazione dei reati di cui agli art. 60 609 ter cod. pen., con l’applicazione di una misura meno afflittiva, allo scopo di consen all’imputato di effettuare un corso intensivo di recupero psicoterapeutico, stante l’impossi di frequentazione del corso nelle modalità suddette, all’interno della struttura carcera Tribunale di Bari ha invece confermato l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari rigettato la richiesta di attenuazione della misura cautelare in carcere, affermando le preva esigenze di cautela della vittima e della collettività a fronte di un elevatissimo ri recidivanza.
2.1.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione NOME COGNOME lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ma disamina degli elementi sopravvenuti, indicati dal ricorrente, idonei a consentire rivalutazione del trattamento cautelare. In particolare, il ricorrente rappresenta l’attenu pericolo di recidiva, in quanto sussistono documentate circostanze che, seppur preesistent all’emissione del titolo cautelare, non erano conosciute dal giudice della cautela e quindi erano state valutate nell’ordinanza genetica. Le suddette circostanze sono costituite dal perco psicoterapeutico già intrapreso prima della restrizione carceraria dal ricorrente a far dat 26/11/2021, come emerge dalla certificazione medica allegata all’istanza, che attesta calendarizzazione di una serie di incontri di psicologia clinica presso lo sportello “Oltre la vi istituito presso l’unità operativa di psicologia clinica dell’asl di Napoli. Pertanto, da gi tre anni l’imputato ha manifestato un la seria volontà di superare le anomalie e devianze pos a fondamento delle proprie condotte. Queste circostanze sono state ignorante dalla Corte territoriale nonché dal Tribunale di Bari, quale giudice d’appello.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in relazione all’art.299, comma 4 ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha fatto ric di sostituzione della misura cautelare carceraria con quella domiciliare al fine di essere pre carico dai servizi psichiatrici territoriali e di avviare e realizzare un percorso di ried Evidenzia l’incapacità della struttura penitenziaria a garantire la prosecuzione e l’esito di un percorso, in quanto all’interno della struttura le sedute sono periodiche e saltuarie, e du inadeguate, in quanto – evidenzia il ricorrente – la psichiatra del carcere, in data 31/01 ha prescritto un corso di recupero con “frequenza intensiva”. Il servizio erogato dal carcere è tuttavia a “frequenza intensiva” e quindi idoneo né assolutamente equipollente a quel effettuato dall’asl di zona, come dimostra il fatto che il ricorrente ha potuto usufruire di tre sedute ad intervalli di tempo non regolari nell’arco di un periodo abbastanza esteso. NOME
i servizi psichiatrici di zona non possono prendere in carico GLYPH il trattamento di un paziente detenuto, allorquando è erogato un trattamento terapeutico dal carcere.
Sussiste quindi una evidente incompatibilità con il regime carcerario, essendo documentata una situazione psicopatologica che non può ricevere adeguata cura presso la struttura carceraria. In ogni caso, il giudice ben avrebbe potuto disporre accertamenti sulle condizion salute dell’imputato. Alla luce delle suesposte considerazioni, è meramente apparente e di mer stile la ritenuta incapacità dell’imputato di controllare i propri impulsi e l’idoneità all’interno della struttura carceraria.
2.3. Il ricorrente deduce altresì con altro motivo di ricorso vizio della motivazione in all’art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen. Il giudice nulla ha detto in ordine alla i dell’impiego del cosiddetto braccialetto elettronico e di misure cautelari attenuate idone evitare reiterazione del reato. Peraltro, per i fatti occorsi è intervenuta sentenza di conda mai stata al giudice di primo grado che ha ritenuto la sussistenza dei presupposti l’applicazione dell’attenuante speciale di cui al penultimo comma dell’articolo 609 quater pen. Di tali risultanze processuali il giudice della cautela avrebbe dovuto tenere conto anch fini della valutazione sulla permanenza delle esigenze cautelari, valutando anche le vicend fattuali e processuali che sono intervenute nel corso delle indagini del procedimento.
3 II Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze formulate sono manifestamente infondate. Al riguardo, occorre tenere presente che per il reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., l’art. 275 comma 3, cod. proc pone una presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere. I quest’ordine di idee, anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che l’assenza elementi in grado di attestare un concreto rischio di ordine cautelare impedisce di giustifica detenzione in carcere dell’accusato per l’intero processo (CEDU 03/03/2009, COGNOME c Polonia). Legittimamente, dunque, il giudice può applicare misure gradate, analizzand attentamente ogni singola fattispecie concreta sottoposta al suo esame, onde stabilire se esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse da quella intramurale, comunque in grado di assicurare l’ allontanamento dell’imputato dal contesto delinquenziale Ove non emergano concrete indicazioni in tal senso, persiste la presunzione di pericolosit (Sez.6, n. 46060, del 14/11/2008, Rv. 242041; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766) anche sotto il profilo dei caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova c (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, Rv. 282865). Ogni valutazione, al riguardo, è riservata giudice di merito e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove
supportate da adeguata motivazione (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304), rimanendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative st Naturalmente, l’obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti eleme idonei, nella sua ottica, a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari o la possib soddisfarle con misure di minore afflittività (Sez U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry 199387).
Del resto, sulla stessa linea ermeneutica, le Sezioni unite hanno, infatti, chiarito che i p di proporzionalità ed adeguatezza operano come parametri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento dell’adozione provvedimento coercitivo che per tutta la durata di quest’ultimo, imponendo una costant verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, COGNOME, Rv. 249324).
Inoltre, in ordine alla regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragion cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le proced controllo elettronico, si osserva che secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, t disposizione non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi de comma del predetto art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Rv. 265598; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Rv. 266152; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, Rv. 266692). Si è anche affermato che la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non config un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautel domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria ragione della pericolosità dell’indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è t motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024 Rv. 286343).
1.1.Tanto premesso, nel caso di specie il giudice a quo ha condiviso il rigetto dell’istanza di sostituzione della misura custodiale, in quanto le argomentazioni e le circostanze indicate ricorrente ai fini della sostituzione della misura coercitiva non costituiscono nuovi elem valutazione conferenti in ordine all’apprezzamento del pericolo di recidivanza dei reati commes per i quali è intervenuta sentenza di condanna alla pena della reclusione di anni dodici, esse assai elevato il pericolo che lo COGNOME possa avvicinare altri minori e non controllare i propr istinti. Non rileva il tempo decorso in stato di custodia cautelare, la cui valenza si es nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia, a fronte d intervenuta sentenza di condanna di primo grado alla pena di 12 anni di reclusione, costituis elemento che anziché affievolire, rafforza le esigenze cautelari, né rileva la risalenza dei f tempo.
1.2. Quanto alla necessità di seguire un percorso psicoterapeutico a “frequenza intensiva”, formulata con il secondo motivo di ricorso, il giudice ha richiamato quanto rilevato nell’ordinanz
dal Tribunale del 25/11/2024, resa a seguito di ulteriore richiesta presentata nell’interesse d ricorrente, evidenziando la possibilità di intraprendere un analogo percorso di recupero
all’interno della struttura carceraria, di cui il ricorrente assume immotivatamente l’inidone
Neppure l’asserita impossibilità di frequentare un corso intensivo all’interno della strutt carceraria può essere condivisa, essendo rimessa la valutazione dell’intensità della frequenza
degli incontri psicoterapici ad una valutazione discrezionale dello psicoterapeuta. Inoltre, giudice ha evidenziato che non è allegata documentazione afferente al percorso terapeutico da
intraprendere presso il nuovo e più distante domicilio rispetto quello in cui risiede la perso avvicinare altri minori e reiterare il reato contestato.
offesa, potendo lo
COGNOME specifico riferimento al motivo relativo alla omessa valutazione di
1.3. Infine, con
GLYPH
applicazione della misura di controllo elettronico di cui all’art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pe si osserva che il giudice ha ampiamente e congruamente motivato in ordine alla piena operatività
della presunzione di adeguatezza stabilita dal legislatore per i reati indicati all’art. 275, co
3, cod. proc. pen., non essendo tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione del braccialetto. Né il ricorrente, nel formulare il motivo di ric indica elementi di spessore tale da superare la presunzione, limitandosi a sollevare la questione della esecuzione dislocata della misura, sicché, avendo il giudice esplicitato una valutazione logica ed articolata in ordine alla pericolosità, diventa secondaria la questione dell’idoneità de misura del braccialetto elettronico ad assicurare le esigenze cautelari.
5.11 ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1 ter, Disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/06/2025