Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29666 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29666 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PROCIDA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG AVV_NOTAIO Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
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NOME
Il difensore presente si riporta ai motivi e insiste per l’ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30/01/2025, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d’appello ai s RAGIONE_SOCIALE‘art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME il quale l’appellante faceva richiesta di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custo carcere, disposta il 03/01/2022, in relazione alla contestazione dei reati di cui agli art. 60 609 ter cod. pen., con l’applicazione di una misura meno afflittiva, allo scopo di consen all’imputato di effettuare un corso intensivo di recupero psicoterapeutico, stante l’impossi di frequentazione del corso nelle modalità suddette, all’interno RAGIONE_SOCIALEa struttura carcera Tribunale di Bari ha invece confermato l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari rigettato la richiesta di attenuazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare in carcere, affermando le preva esigenze di cautela RAGIONE_SOCIALEa vittima e RAGIONE_SOCIALEa collettività a fronte di un elevatissimo ri recidivanza.
2.1.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione NOMEio COGNOME lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla ma disamina degli elementi sopravvenuti, indicati dal ricorrente, idonei a consentire rivalutazione del trattamento cautelare. In particolare, il ricorrente rappresenta l’attenu pericolo di recidiva, in quanto sussistono documentate circostanze che, seppur preesistent all’emissione del titolo cautelare, non erano conosciute dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela e quindi erano state valutate nell’ordinanza genetica. Le suddette circostanze sono costituite dal perco psicoterapeutico già intrapreso prima RAGIONE_SOCIALEa restrizione carceraria dal ricorrente a far dat 26/11/2021, come emerge dalla certificazione medica allegata all’istanza, che attesta calendarizzazione di una serie di incontri di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso lo sportello “Oltre la vi istituito presso l’RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, da gi tre anni l’imputato ha manifestato un la seria volontà di superare le anomalie e devianze pos a fondamento RAGIONE_SOCIALEe proprie condotte. Queste circostanze sono state ignorante dalla Corte territoriale nonché dal Tribunale di Bari, quale giudice d’appello.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in relazione all’art.299, comma 4 ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha fatto ric di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare carceraria con quella domiciliare al fine di essere pre carico dai servizi RAGIONE_SOCIALE e di avviare e realizzare un percorso di ried Evidenzia l’incapacità RAGIONE_SOCIALEa struttura penitenziaria a garantire la prosecuzione e l’esito di un percorso, in quanto all’interno RAGIONE_SOCIALEa struttura le sedute sono periodiche e saltuarie, e du inadeguate, in quanto – evidenzia il ricorrente – la psichiatra del carcere, in data 31/01 ha prescritto un corso di recupero con “frequenza intensiva”. Il servizio erogato dal carcere è tuttavia a “frequenza intensiva” e quindi idoneo né assolutamente equipollente a quel effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE, come dimostra il fatto che il ricorrente ha potuto usufruire di tre sedute ad intervalli di tempo non regolari nell’arco di un periodo abbastanza esteso. NOME
i servizi RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non possono prendere in carico GLYPH il trattamento di un paziente detenuto, allorquando è erogato un trattamento terapeutico dal carcere.
Sussiste quindi una evidente incompatibilità con il regime carcerario, essendo documentata una situazione psicopatologica che non può ricevere adeguata cura presso la struttura carceraria. In ogni caso, il giudice ben avrebbe potuto disporre accertamenti sulle condizion salute RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Alla luce RAGIONE_SOCIALEe suesposte considerazioni, è meramente apparente e di mer stile la ritenuta incapacità RAGIONE_SOCIALE‘imputato di controllare i propri impulsi e l’idoneità all’interno RAGIONE_SOCIALEa struttura carceraria.
2.3. Il ricorrente deduce altresì con altro motivo di ricorso vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in all’art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen. Il giudice nulla ha detto in ordine alla i RAGIONE_SOCIALE‘impiego del cosiddetto braccialetto elettronico e di misure cautelari attenuate idone evitare reiterazione del reato. NOMEltro, per i fatti occorsi è intervenuta sentenza di conda mai stata al giudice di primo grado che ha ritenuto la sussistenza dei presupposti l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘attenuante speciale di cui al penultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 609 quater pen. Di tali risultanze processuali il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela avrebbe dovuto tenere conto anch fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione sulla permanenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, valutando anche le vicend fattuali e processuali che sono intervenute nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini del procedimento.
3 II Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze formulate sono manifestamente infondate. Al riguardo, occorre tenere presente che per il reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., l’art. 275 comma 3, cod. proc pone una presunzione relativa di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere. I quest’ordine di idee, anche la Corte Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo ha affermato che l’assenza elementi in grado di attestare un concreto rischio di ordine cautelare impedisce di giustifica detenzione in carcere RAGIONE_SOCIALE‘accusato per l’intero processo (CEDU 03/03/2009, COGNOME c Polonia). Legittimamente, dunque, il giudice può applicare misure gradate, analizzand attentamente ogni singola fattispecie concreta sottoposta al suo esame, onde stabilire se esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse da quella intramurale, comunque in grado di assicurare l’ allontanamento RAGIONE_SOCIALE‘imputato dal contesto delinquenziale Ove non emergano concrete indicazioni in tal senso, persiste la presunzione di pericolosit (Sez.6, n. 46060, del 14/11/2008, Rv. 242041; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766) anche sotto il profilo dei caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova c (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, Rv. 282865). Ogni valutazione, al riguardo, è riservata giudice di merito e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove
supportate da adeguata motivazione (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304), rimanendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito RAGIONE_SOCIALEe relative st Naturalmente, l’obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti eleme idonei, nella sua ottica, a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari o la possib soddisfarle con misure di minore afflittività (Sez U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry 199387).
Del resto, sulla stessa linea ermeneutica, le Sezioni unite hanno, infatti, chiarito che i p di proporzionalità ed adeguatezza operano come parametri di commisurazione RAGIONE_SOCIALEe misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione provvedimento coercitivo che per tutta la durata di quest’ultimo, imponendo una costant verifica RAGIONE_SOCIALEa perdurante idoneità RAGIONE_SOCIALEa misura applicata a fronteggiare le esigenze concretamente permangano o residuino, secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa minor compressione possibile RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, NOME, Rv. 249324).
Inoltre, in ordine alla regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragion cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le proced controllo elettronico, si osserva che secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, t disposizione non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi de comma del predetto art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Rv. 265598; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Rv. 266152; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, Rv. 266692). Si è anche affermato che la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non config un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria RAGIONE_SOCIALEa cautel domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria ragione RAGIONE_SOCIALEa pericolosità RAGIONE_SOCIALE‘indagato e RAGIONE_SOCIALEa peculiarità del fatto contestato, non è t motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024 Rv. 286343).
1.1.Tanto premesso, nel caso di specie il giudice a quo ha condiviso il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale, in quanto le argomentazioni e le circostanze indicate ricorrente ai fini RAGIONE_SOCIALEa sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura coercitiva non costituiscono nuovi elem valutazione conferenti in ordine all’apprezzamento del pericolo di recidivanza dei reati commes per i quali è intervenuta sentenza di condanna alla pena RAGIONE_SOCIALEa reclusione di anni dodici, esse assai elevato il pericolo che lo COGNOME possa avvicinare altri minori e non controllare i propr istinti. Non rileva il tempo decorso in stato di custodia cautelare, la cui valenza si es nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa disciplina dei termini di durata massima RAGIONE_SOCIALEa custodia, a fronte d intervenuta sentenza di condanna di primo grado alla pena di 12 anni di reclusione, costituis elemento che anziché affievolire, rafforza le esigenze cautelari, né rileva la risalenza dei f tempo.
1.2. Quanto alla necessità di seguire un percorso psicoterapeutico a “frequenza intensiva”, formulata con il secondo motivo di ricorso, il giudice ha richiamato quanto rilevato nell’ordinanz
dal Tribunale del 25/11/2024, resa a seguito di ulteriore richiesta presentata nell’interesse d ricorrente, evidenziando la possibilità di intraprendere un analogo percorso di recupero
all’interno RAGIONE_SOCIALEa struttura carceraria, di cui il ricorrente assume immotivatamente l’inidone
Neppure l’asserita impossibilità di frequentare un corso intensivo all’interno RAGIONE_SOCIALEa strutt carceraria può essere condivisa, essendo rimessa la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘intensità RAGIONE_SOCIALEa frequenza
degli incontri psicoterapici ad una valutazione discrezionale RAGIONE_SOCIALEo psicoterapeuta. Inoltre, giudice ha evidenziato che non è allegata documentazione afferente al percorso terapeutico da
intraprendere presso il nuovo e più distante domicilio rispetto quello in cui risiede la perso avvicinare altri minori e reiterare il reato contestato.
offesa, potendo lo
COGNOME specifico riferimento al motivo relativo alla omessa valutazione di
1.3. Infine, con
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applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura di controllo elettronico di cui all’art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pe si osserva che il giudice ha ampiamente e congruamente motivato in ordine alla piena operatività
RAGIONE_SOCIALEa presunzione di adeguatezza stabilita dal legislatore per i reati indicati all’art. 275, co
3, cod. proc. pen., non essendo tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione del braccialetto. Né il ricorrente, nel formulare il motivo di ric indica elementi di spessore tale da superare la presunzione, limitandosi a sollevare la questione RAGIONE_SOCIALEa esecuzione dislocata RAGIONE_SOCIALEa misura, sicché, avendo il giudice esplicitato una valutazione logica ed articolata in ordine alla pericolosità, diventa secondaria la questione RAGIONE_SOCIALE‘idoneità de misura del braccialetto elettronico ad assicurare le esigenze cautelari.
5.11 ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1 ter, Disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/06/2025