Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2674 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2674 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SINOPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/06/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di REGGIO CALABRIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato la decisione assunta, in data 13/01/2025, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, che aveva imposto nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere, per essere gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110, 629 primo e secondo comma, in relazione all’art. 628 terzo comma n. 3), 416bis .1 cod. pen. perchØ – in concorso con NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre che con un altro soggetto non identificato, beneficiario finale della somma -agendo COGNOME e COGNOME quali esecutori materiali di reiterate richieste intimidatorie e COGNOME nella veste di concorrente morale e determinatore del proposito criminoso, tutti facendo leva sulla caratura criminale propria e della RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, con continue richieste di pagamento del prezzo dovuto per la ‘messa a posto’, ossia per l’autorizzazione ad aprire i punti vendita della propria attività commerciale, rivolte all’imprenditore NOME COGNOME, socio ed amministratore delegato della società vibonese ‘RAGIONE_SOCIALE‘, avente una sede operativa a Rizziconi all’interno del centro commerciale ‘Porto degli Ulivi’ e, in seguito, una a Cosenza, costringendolo a corrispondergli il predetto pagamento, si procuravano il conseguente ingiusto profitto.
Tale fatto Ł stato ritenuto aggravato dell’esser stata posta in essere, la minaccia, da persona appartenente alla RAGIONE_SOCIALE, associazione di cui all’art. 416bis cod. pen.; ulteriore aggravante ravvisata, infine, Ł consistita nell’aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416bis cod. pen., oltre che con la finalità di agevolare l’attività del sopra detto sodalizio di stampo mafioso.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME – con unico atto di impugnazione, redatto congiuntamente degli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME – deducendo due motivi,
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamentandosi vizio della motivazione in ordine alla verifica circa la sussistenza della necessaria gravità indiziaria; ci si duole, inoltre, della presenza di contraddizioni nell’interpretazione delle intercettazioni versate nell’incarto processuale, oltre che della carenza di riscontri a queste e, infine, di una errata valutazione del comportamento attribuito all’indagato.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in punto di esigenze cautelari, per mancata attualità e insufficiente motivazione circa il periculum libertatis .
La difesa contesta l’omessa considerazione del considerevole periodo di tempo trascorso dai fatti, dato impropriamente sminuito, mediante un apodittico riferimento al preteso inserimento del ricorrente in un contesto criminale; si sostiene, inoltre, che sia mancata l’analisi approfondita in ordine al comportamento serbato da NOME, anche in relazione alla detenzione per altra causa, patita nelle more. Si lamenta, poi, la omessa considerazione della praticabilità di una opzione alternativa, consistente nell’applicazione di misura meno afflittiva, deducendosi anche una inadeguata ponderazione in punto di scelta della misura, in stretta correlazione all’esigenza cautelare specialpreventiva che si Ł ritenuto di dover tutelare.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, svolgendo le osservazioni di seguito riassunte.
Per ciò che attiene al primo motivo, sono state evidenziate dal Tribunale del riesame le conversazioni dotate di una maggiore valenza evocativa e – in ordine a tale compendio indiziario – non Ł stata prospettata alcuna valida spiegazione alternativa. Quanto al secondo motivo – in merito alla considerazione del cd. tempo silente – posta la presunzione relativa operante nella materia, occorre compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi che concorrono alla definizione del periculum ; in tale ambito, il lasso temporale trascorso dai fatti Ł solo uno dei dati da valutare, sicchØ il mero venir meno del vincolo non Ł di per sØ sufficiente, perchØ si possa reputare superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari. Nella concreta fattispecie, peraltro, il Tribunale del riesame ha chiarito come quello di COGNOME non sembri affatto un allontanamento causato da un interesse sopravvenuto, elemento da cui discende l’assenza di una prospettiva ridimensionante; a tale dato si aggiunge, quale motivazione implicita, anche quella in ordine all’adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale di massimo rigore, che Ł attualmente applicata al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, quanto alla doglianza inerente alla scelta della misura cautelare.
Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, la vicenda riguarda attività estorsive volte alla ‘autorizzazione’ ad aprire i punti vendita dell’attività commerciale esercitata, che sarebbero state poste in essere nei confronti dell’imprenditore NOME COGNOME, socio ed amministratore delegato della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, società attiva nel settore del commercio di materiale per il bricolage. Piø nello specifico, l’indagato e i suoi correi (secondo il provvisorio editto accusatorio, il fatto sarebbe stato commesso in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre che con un altro soggetto non identificato, beneficiario finale della somma) avrebbero posto in essere un’opera di intimidazione – facendo valere la caratura criminale propria e della RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e
avrebbero, in tal modo, ottenuto dal suddetto COGNOME versamenti di somme, a fronte della cd ‘messa a posto’, ossia per poter aprire punti vendita della propria società, all’interno di determinati centri commerciali. Il fatto Ł contestato come aggravato, nei termini già ricordati in parte espositiva.
A fondamento dell’impianto accusatorio, milita principalmente il compendio intercettivo unito al fascicolo, a suffragio del quale vengono posti i dati inerenti agli spostamenti dei soggetti le cui conversazioni venivano captate, desumibili dalle celle interessate nel corso delle stesse. L’ordinanza cautelare genetica – adottata per il delitto di estorsione pluriaggravata, ad opera del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria – Ł stata confermata dal Tribunale del riesame, con il provvedimento impugnato, ora sottoposto al vaglio di legittimità.
3. In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire come la richiesta di riesame – proposta ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – sia un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall’art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).
La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali Ł subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Consegue da quanto sopra enucleato che la motivazione della decisione del tribunale del riesame – dal punto di vista strutturale – deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez. U, n. 11 dell’08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01-01). Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in numerose pronunzie di questa Corte (si vedano, fra tante, Sez. 6, n. 44963 del 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01 e Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).
4. Il thema decidendum posto dal primo motivo, dunque, inerisce al riconoscimento della sussistenza della necessaria gravità indiziaria, avuto riguardo al concorso del ricorrente nel fatto estorsivo di cui sopra. L’ordinanza genetica – in ipotesi difensiva – sarebbe incorsa in plurime aporie di carattere logico e ricostruttivo, in sede di identificazione, nel ricorrente, del ‘NOMECOGNOME‘ menzionato nel corso delle conversazioni intercettate. In particolare, il Tribunale del riesame sarebbe incorso in una fallace lettura delle conversazioni captate il 13/03/2028 (progr. 3584, pag. 4 dell’ordinanza impugnata) e il 15/03/2018 (progr. 3639, pagg. 8 e ss dell’ordinanza impugnata).
Ancora in punto di identificazione del ricorrente – prosegue la difesa – non viene addotta la presenza di alcun riscontro esterno, nØ un pedinamento atto a collocare NOME nei luoghi i cui si svolgevano le conversazioni e, infine, nemmeno Ł emerso un riferimento verbale effettuato tramite il cognome. Il provvedimento impugnato – stando alla prospettazione del ricorrente – risulterebbe contraddittorio, peraltro, nella descrizione dell’atteggiamento serbato dall’indagato e, infine, avrebbe errato in ordine alla descrizione della caratura criminale da attribuire al ricorrente.
4.1. Quanto a tali obiezioni della difesa – tutte costantemente incentrate sulla lettura fornita, ad opera dei giudici di merito, delle dichiarazioni intercettate – va preliminarmente ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione Ł motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, COGNOME, Rv. 239724).
¨ possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un’intercettazione diversa, rispetto a quella proposta dal giudice di merito, soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. COGNOME Maro, Rv. 272558 – 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, COGNOME, Rv. 237994).
4.2. Nel caso di specie, la difesa sostiene – come sopra chiarito – che l’ordinanza genetica e quella impugnata siano incorse in un errore, laddove identificano nell’odierno indagato il soggetto cripticamente menzionato dai conversanti intercettati; per giungere a tale risultato, però, il ricorrente opera una vera e propria rilettura, spingendosi nel dettaglio, del contenuto e del significato intrinseco delle conversazioni captate.
La difesa, in tal modo, non assolve il peculiare onere di rappresentare adeguatamente l’eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, COGNOME, Rv. 241023). Ci si limita, al contrario, ad invocare una rivisitazione del significato da riconnettere alle conversazioni versate in atti – e in parte anche richiamate nel provvedimento impugnato – al fine di ricavarne esiti difformi, rispetto a quelli espressi dall’avversato provvedimento; operazione, come detto, non consentita in sede di legittimità (basta richiamare le succitate Sezioni Unite Sebbar). Nell’impugnazione, del resto, il tentativo di diretta reinterpretazione del contenuto delle conversazioni captate, sostanzialmente, viene condotto dalla difesa apertis verbis .
Il Tribunale, del resto, ha precisato come all’identificazione dell’indagato si sia pervenuti avvalendosi della attitudine dimostrativa e, correlativamente, della univoca significazione che presentano le conversazioni captate il 17 marzo 2018, in ambientale e all’interno dell’auto di COGNOME; quest’ultimo, infatti, manifesta ad COGNOME l’intento di recarsi al successivo colloquio con NOME COGNOME senza l’altro cognato, appunto NOME COGNOME. Nell’ordinanza impugnata, del resto, si trovano ulteriori riferimenti operati – ancora ad opera di COGNOME – alla persona dell’indagato, quale soggetto coinvolto nella vicenda di tenore estorsivo, senza che in ordine alle conclusioni raggiunte dal Tribunale, su tale specifico
profilo, la difesa sia riuscita a evidenziare distonie logiche o aspetti contraddittori.
5. Per ciò che inerisce al secondo motivo, la difesa si duole anzitutto di una asserita mancata considerazione del considerevole arco temporale trascorso dall’epoca dei fatti, nonchØ di un tautologico riferimento al preteso inserimento del ricorrente in un contesto criminale di tipo mafioso. Risulterebbe carente, in tale ottica, l’analisi della condotta serbata dal ricorrente negli ultimi anni, così come non sarebbero state congruamente valutate nØ l’indubbia incidenza – in punto di rescissione dei pregressi legami malavitosi – della detenzione sofferta per altra causa, nØ le attuali condizioni di vita del soggetto.
Prosegue la difesa, lamentando non esser stati nemmeno correttamente applicati i generali canoni della adeguatezza e della proporzionalità, in sede di scelta della misura restrittiva da adottare: pur in presenza di un grave reato, infatti, sarebbe stato pur sempre necessario interrogarsi in ordine alla praticabilità di una meno afflittiva opzione cautelare. L’impugnata decisione, in tale ottica, mancherebbe di una concreta valutazione prognostica, quanto al rischio di reiterazione.
5.1. Giova premettere come venga in rilievo, nel caso di specie, la doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen., in relazione all’art. 51 comma 3bis cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame, nella parte motiva del provvedimento, si Ł attentamente soffermato sul profilo dell’importanza della vicenda attinente alla persona offesa COGNOME, negli equilibri mafiosi esistenti nel territorio; l’ordinanza impugnata si spende molto, infatti, nello spiegare la ragione in base alla quale il coinvolgimento del ricorrente, in tali dinamiche estorsive, risulti particolarmente rilevante.
5.2. Quanto poi alla questione inerente al tempo trascorso, dall’epoca del commesso reato fino all’emissione dell’ordinanza restrittiva della libertà personale, non vi Ł chi non rilevi come – atteso che si verte in tema di valutazione del provvedimento genetico – tale arco temporale vada attentamente considerato, a norma dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Il principio di diritto che governa la materia, dunque, Ł nel senso che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, normativamente fissata dall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., può essere superata, con riferimento ai fatti delittuosi aggravati ex art. 416bis .1 cod. pen., a patto che emergano elementi – addotti dall’interessato, ovvero immediatamente enucleati dagli atti – specificamente evocativi in tal senso, afferenti alla tipologia del delitto ascritto, nonchØ alle concrete modalità attuative che lo connotano e, inoltre, alla magari risalente collocazione temporale dello stesso; non Ł invece ipso facto sufficiente – in vista del superamento della sopra detta presunzione – il cd. “tempo silente” (ossia, il decorso di un apprezzabile lasso di tempo, tra l’emissione della misura e i fatti contestati), dovendosi escludere la vigenza, in materia, di qualsiasi automatismo valutativo (si vedano Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 – 01 e Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, NOME, Rv. 286698 – 01).
E allora il cd. tempo silente, mentre non può costituire prova autonoma, in ordine all’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio e, consequenzialmente, quanto alla avvenuta rescissione dei precedenti legami con tale contesto, può invece essere valutato sebbene in via quasi residuale – alla stregua di uno dei possibili fattori (unitamente, ad esempio, ad un atteggiamento di tipo collaborativo, ovvero al trasferimento in altra zona territoriale e, comunque, in uno ad ulteriori elementi, dotati di specifica attitudine evocativa in tal senso) atti a fornire la dimostrazione, oggettivamente apprezzabile, di una situazione indicativa del superamento della presunzione di ricorrenza di esigenze cautelari.
5.3. Nel caso di specie, Ł stata ritenuta sussistente l’aggravante mafiosa, secondo una
declinazione completa. Emerge chiaramente dagli atti, poi, il particolare rilievo attribuito alla figura di NOME COGNOME – e ciò sia nell’ordinanza genetica, sia nel provvedimento impugnato – ad onta del fatto che il Giudice per le indagini preliminari abbia escluso, nei suoi confronti, l’addebito ex art. 416bis cod. pen. (esclusione effettuata con una considerazione ‘troppo benevola’, secondo il Tribunale del riesame)
Adeguatamente affrontata nell’ordinanza impugnata – e non considerata dirimente – Ł stata, peraltro, la questione inerente al disinteresse manifestato dall’indagato, nell’anno 2021, nella vicenda estorsiva COGNOME.
5.4. Tanto precisato – quanto all’importanza da annettere al non minimale tempo silente esistente nella concreta vicenda – resta il tema, pure oggetto di specifica doglianza da parte della difesa, attinente alla valutazione sotto il profilo della adeguatezza e della proporzionalità della misura prescelta e, quindi, alla possibilità di optare per una misura di carattere meno afflittivo.
Con tale specifica tematica, l’ordinanza impugnata evita completamente il confronto, così mancando di adeguarsi al principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità – e condiviso da questo Collegio – secondo cui l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina – in chiave di motivazione del provvedimento cautelare – la necessità non già di dar conto in positivo della sussistenza dei pericula libertatis , bensì di apprezzarne le possibili ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti (si veda Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 272435 – 01; sulla medesima direttrice interpretativa si Ł posizionata anche Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, COGNOME, Rv. 270062 – 01).
In particolare, il provvedimento impugnato non ha fornito una motivazione adeguata in merito alla verifica della possibilità di applicare all’indagato gli arresti domiciliari rafforzati con gli strumenti di controllo elettronico, dovendo al riguardo ribadirsi che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sull’idoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 266651 – 01).
Nella concreta vicenda, vi erano specifiche allegazioni difensive, asseritamente deponenti per la possibile adeguatezza di misura cautelare di minor rigore e che, dunque, sarebbero state da prendere in considerazione a tale preciso fine, impregiudicato ovviamente l’esito. Con tale profilo critico, al contrario, l’ordinanza impugnata ha mancato di dialogare e, quindi, di verificare la possibile presenza di elementi in grado di smentire, in concreto, l’effetto della suddetta presunzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, quanto al profilo concernente la scelta della misura cautelare, con rinvio – per nuovo giudizio sul punto – al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla scelta della misura cautelare, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod.proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 10/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME