Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17732 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
Il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, con ordinanza del 4 agosto 2023, ha rigettato l’appello di COGNOME NOME, avverso la decisione della Corte di appello di Lecce del 13 luglio 2023, che aveva disposto l’obbligo di dimora (obbligo di non allontanarsi dall’abitazione dalle ore 20 alle ore 7,00) in sostituzione degli arresti domiciliari, relativamente al reato di cui all’art. 73 T.U. stup.
Ricorre in cassazione COGNOME NOME, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 274, 275 e 299 cod. proc. pen.); mancanza della motivazione per la mancata revoca della misura cautelare.
Il Tribunale del riesame ha frainteso i motivi di appello della difesa. Nell’impugnazione non era stata richiesta l’inefficacia della misura cautelare, ex art. 624 bis cod. proc. pen. (per effetto dell’annullamento con rinvio della sentenza di condanna da parte della Cassaziong. L’appello evidenziava il difetto di proporzionalità della misura cautelare in relazione alla cautela già sofferta dalla ricorrente (anni 2 e mesi 5 di detenzione preventiva, al momento del rigetto dell’istanza di revoca).
Una volta passata in giudicato la condanna la ricorrente potrà ottenere una riduzione della pena di giorni 180 ex art. 54 dell’ordinamento penitenziario. Inoltre, la rivalutazione della circostanza aggravante dell’art. 80 T.U. stup. potrebbe comportare in sede di rinvio una pena inferiore, anche per le circostanze attenuanti generiche (pena inferiore a quella irrogata con la sentenza della Corte di appello del 9 settembre 2022 – annullata dalla Cassazione – di anni 5 di reclusione).
La ricorrente con la riduzione della pena potrebbe trovarsi ad avere già del tutto scontata la “sanzione” prima del giudizio finale.
Per l’attualità delle esigenze cautelari lo stesso Giudice dell’udienza preliminare aveva riconosciuto l’estraneità della ricorrente agli ambienti del narco traffico. La ricorrente aveva solo trasportato lo stupefacente, quale temporanea custode dello stesso. Infatti, erano state riconosciute alla ricorrente le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva.
La Corte di appello aderiva a tale ricostruzione del giudice di primo grado.
Invece, il Tribunale del riesame ha ritenuto la ricorrente contigua agli ambienti criminali che si fiderebbero della stessa. La Corte di appello ed il Tribunale del riesame avrebbero dovuto verificare se attualmente la ricorrente fosse in collegamento con ambienti dello spaccio e se gli stessi ancora oggi si fidano di lei.
La misura cautelare dovrebbe essere sempre quella meno afflittiva per l’indagata. Per l’ordinanza impugnata l’obbligo di permanenza a casa nelle ore notturne sarebbe necessario per evitare la reiterazione dei reati, in quanto la commissione dei reati in materia di stupefacenti si verificherebbe maggiormente, secondo massime di esperienza, nelle ore notturne. Invece i reati in materia di stupefacenti si consumano sempre, di giorno e di notte.
2. Violazione di legge (art. 282 cod. proc. pen.); difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della misura applicata con quella di presentazione alla P.G.
Il Tribunale del riesame non ha motivato sulla sostituzione della misura in essere con quella meno afflittiva dell’obbligo di presentazione alla P.G.
L’assenza di motivazione non consente l’articolazione di motivi di ricorso in cassazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile in quanto reitera i motivi dell’appello, articolato in fatto e con motivi manifestamente infondati. L’ordinanza del Tribunale adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come il decorso del tempo, e l’eventuale modifica del trattamento sanzionatorio in sede di rinvio, non risultano idonei a far venire meno le esigenze cautelari e l’idoneità della misura applicata (obbligo di dimora, con la prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle ore 20,00 alle 7,00).
Sul punto il ricorso è estremamente generico ed in fatto, limitandosi a sostenere che il decorso del tempo e la custodia cautelare già sofferta sarebbero elementi idonei per la revoca, senza motivi specifici di legittimità avverso la motivazione del Tribunale del riesame.
Del resto, il decorso del tempo e l’adempimento di tutti gli obblighi relativi alle misure cautelari non sono sufficienti – da soli – ad attenuare le originarie esigenze cautelari: “Ai fini della sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura meno grave, l’attenuazione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo essenziale della misura che si chiede di rimodulare” (Sez. 5, n. 45843 del 14/06/2018 – dep. 10/10/2018, D, Rv. 27413301; vedi anche Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018 – dep. 07/05/2018, COGNOME, Rv. 27313901 e Sez. 2 – , Sentenza n. 47120 del 04/11/2021 Cc. (dep. 23/12/2021 ) Rv. 282590 – 0).
Sulla attualità delle esigenze cautelari l’ordinanza evidenzia la contiguità della ricorrente ad un sodalizio criminale dedito al narcotraffico e la fiducia dell’associazione nei suoi confronti (tale da consegnarle un rilevante carico di droga).
L’ordinanza impugnata con motivazione implicita (vedi Sez. 4 – , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023 ) Rv. 284096 – 0) esclude la possibilità di applicare una misura meno afflittiva di quella in essere, proprio in considerazione della possibilità concreta ed attuale di reiterazione dei reati, non evitabile con misure diverse e meno afflittive. L’unica misura adeguata a contenere il pericolo di reiterazione dei reati è stata ritenuta quella dell’obbligo di dimora, con valutazioni di merito insindacabile in questa sede, in quanto adeguatamente motivata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023