Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40444 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40444 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
RAFFAELLO MAGI EVA COGNOME
RAFFAELLO MAGI EVA COGNOME
R.G.N. 24022NUMERO_DOCUMENTO2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato in XXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 01/07/2025 del Tribunale della Liberta’ di Napoli- Sezione per i minorenni
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Udito l’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per i minorenni di Napoli – provvedendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. sull’appello proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentato omicidio pluriaggravato in danno della madre – con l’ordinanza in preambolo ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città, in data 9 giugno 2025, aveva disatteso l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Il Tribunale, dopo avere premesso che la pronuncia di questa Corte in data 23 giugno 2025 riguardante il riesame della stessa vicenda aveva determinato la formazione del giudicato in punto di gravi indizi di colpevolezza, ha condiviso la motivazione resa sia in sede di ordinanza genetica, sia in quella di riesame a proposito delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere. Ha, quindi, ritenuto che tale condiviso apparato argomentativo non trovasse alcuna smentita nelle argomentazioni difensive e ha escluso qualsiasi rilievo agli elementi asseritamente nuovi indicati nella richiesta di sostituzione della misura.
Segnatamente, quanto alla documentazione sanitaria attestante che all’ingresso del carcere, subito dopo l’arresto, l’indagato era positivo a quattro tipi di stupefacenti, ha reputato meramente congetturale l’ipotesi difensiva secondo la quale le stesse fossero state somministrategli, a sua insaputa, dalla madre ovvero da terzi. Quanto, poi, alla lettera di scuse ha evidenziato che, pur potendosi apprezzare come dato significativo dell’inizio di percorso di rivisitazione critica, tale elemento non incidesse sul confermato quadro di esigenze cautelari, perchØ l’imputato ha comunque continuato ad affermare –
contrariamente alle risultanze investigative – di avere disarmato la madre e di avere agito per legittima difesa.
Il Tribunale ha, inoltre, ribadito che l’elevato pericolo di recidiva derivante dalla mancanza di capacità di autocontrollo dell’indagato, non poteva essere superato dall’allocazione della vittima in una comunità situata in luogo segreto, potendo gli impulsi violenti essere diretti nei riguardi di soggetti diversi dalla madre.
Escluso, infine, il rilievo della regolarità della condotta inframuraria per la brevità del periodo di osservazione, ha concluso nel senso che unica misura idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose Ł quella attualmente in corso.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., 20 d.P.R. del 22 settembre 1988 n. 448.
Lamenta che le argomentazioni svolte dal Tribunale per confermare il giudizio di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere non troverebbero alcun appiglio nelle risultanze investigative e costituirebbero il frutto di una valutazione preconcetta delle condotte e delle dichiarazioni del minore.
Sarebbe in primo luogo smentita dalla relazione della Casa di accoglienza l’affermazione secondo cui la madre dell’indagato e questi non mangiassero insieme, così come non troverebbe alcuna conferma negli atti quella secondo cui la donna non preparasse i pasti per il figlio. In ogni caso, sarebbe illogica l’affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe ipotizzabile che la donna avesse un qualche interesse a nuocere al figlio, potendosi invece ravvisare detto interesse nella volontà di impedire che questi testimoniasse contro di lei nel procedimento per atti sessuali. Così come altrettanto illogico Ł ritenere, come ha fatto il Tribunale, che il minore avesse assunto volontariamente ben quattro tipologie di stupefacente, considerato che egli era impossibilitato a uscire dalla Casa di accoglienza e privo di mezzi economici per il relativo acquisto.
Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia come sia del tutto illogica l’affermata possibilità di reiterazione di condotte nei confronti di soggetti diversi dal genitore, tanto piø che tale asserto non troverebbe neppure corrispondente motivazione nell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva, invece, fondato il pericolo di recidiva con esclusivo riferimento alla vittima dell’aggressione. L’indagato, mai prima del collocamento nella Casa di accoglienza nØ in seguito in carcere, ha posto in essere condotte illecite ovvero aggressive, prova del fatto che quella oggetto del presente procedimento era scaturita in un contesto socio-familiare fortemente condizionato dagli abusi materni e dalla decisione di collocare quest’ultima e i figli nella stessa casa-famiglia.
Infine, si sarebbe trascurato di valutare adeguatamente la misura della permanenza in casa presso la zia NOME, ossia in un ambiente sereno dove l’indagato sarebbe controllato oltre che assistito e sarebbe stata omessa la motivazione sul perchØ detta misura Ł stata reputata inadeguata a tutelare l’esigenza cautelare del pericolo di recidiva.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 16 settembre 2025, ha chiesto la declaratoria del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
1.In via preliminare, non Ł superfluo chiarire che l’impugnazione Ł ammissibile nonostante al momento della sua proposizione non si fosse ancora concluso l’itinerario di impugnazione del provvedimento applicativo della misura cautelare, in quanto – come emerge dal provvedimento impugnato e dal ricorso – l’ordinanza genetica del Giudice per le
indagini preliminari in data 27 marzo 2025, confermata dal Tribunale del riesame con provvedimento in data 15 aprile 2025, Ł stata annullata con rinvio da questa Corte di cassazione con provvedimento in data 23 giugno 2025.
Ciò in quanto «in tema di revoca delle misure cautelari, poichØ il c.d. giudicato cautelare ne fonda l’irrevocabilità allo stato delle acquisizioni, una nuova istanza non può essere proposta prima che esso si formi, e cioŁ che sia concluso l’itinerario di impugnazione del provvedimento applicativo, salvo che con essa si adducano elementi sopravvenuti, tra i quali non Ł il provvedimento di cassazione con rinvio dell’ordinanza del giudice del riesame, proprio perchØ esso non chiude la fase d’impugnazione» (Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 231025 – 01; Sez. 5, n. 2075 del 02/04/1998, COGNOME, Rv 210848 – 01). Si Ł, infatti, in tali arresti condivisibilmente chiarito che l’operatività della preclusione processuale (o giudicato cautelare) – limitata, comunque, allo stato degli atti – Ł strettamente connessa al contenuto dell’art. 299, commi 1 e 2, cod. proc. pen., che attribuisce alle misure cautelari coercitive una precisa connotazione dinamica, nel senso che i relativi provvedimenti de libertate devono essere costantemente adeguati agli sviluppi che intervengono nel corso delle indagini, con la conseguenza che il giudice ha l’obbligo di procedere a una rivalutazione globale, «anche per fatti sopravvenuti», del quadro di gravità indiziaria, della persistenza delle esigenze cautelari o della loro attenuazione e della proporzione della misura adottata all’entità del fatto o alla sanzione irrogabile.
2.Nello scrutinio del ricorso occorre, poi, muovere dal principio di diritto, piø volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569), secondo cui, in sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non Ł tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare; ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata.
3.Ciò premesso, venendo al caso in esame, Ł lo stesso provvedimento impugnato che, correttamente, indica quali elementi nuovi: i) la documentazione sanitaria attestante che all’ingresso del carcere l’indagato era positivo a quattro tipi differenti di stupefacenti; ii) la lettera di scuse alla madre, vittima della condotta omicidiaria iii) l’allocazione della madre in una comunità situata in luogo segreto.
4.Con riferimento ai punti i) e ii) i Giudici della cautela hanno svolto una motivazione logicamente coerente e non avversata dalle censure aspecifiche e reiterative sul punto, valorizzando la natura meramente congetturale dell’ipotesi difensiva secondo cui l’autrice della somministrazione dello stupefacente potesse essere la madre dell’indagato e rimarcando la scarsa incidenza sull’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione di condotte analoghe della lettera di scuse da parte dell’indagato, alla stregua delle ribadite affermazioni di questi di avere agito per ragioni di mera legittima difesa, invece non rincontrate nelle risultanze investigative.
A diversa conclusione deve giungersi quanto all’affermato pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede, ritenuta dal Tribunale anche nei riguardi di terze persone, senza l’indicazione di alcun elemento sulla scorta del quale ritenere plausibile una tale evenienza, così rendendo una motivazione sul punto apparente.
Il Tribunale, nello svolgimento della valutazione prognostica in punto di possibilità di
condotte reiterative, ha del tutto trascurato la doverosa «analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piø approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01).
La motivazione si palesa tanto piø insufficiente in ragione della minore età dell’indagato, riguardo al quale sull’atteggiarsi dell’obbligo di motivazione del Giudice dell’appello cautelare incide il tenore testuale dell’art. 19, comma 2, d.P.R. 448 del 1988,secondo cui «Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’articolo 275 del codice di procedura penale, dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto» e che, per ciò che qui interessa, «Non si applica la disposizione dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale».
In definitiva, la peculiare condizione dell’indagato (minore di età e incensurato) e le modalità con cui si erano concretizzavate le condotte contestate (poste in essere in danno della madre allocata all’interno della stessa struttura di accoglienza, scelta che Ł negativamente esitata), imponevano una verifica giurisdizionale rigorosa e una piø approfondita valutazione complessiva della effettiva sussistenza del pericolo di reiterazione e dell’adeguatezza della misura cautelare intramuraria adottata, alla luce delle sue possibili prospettive di recupero, rilevanti ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 448 del 1988. Ciò anche in considerazione dell’affermato trasferimento della madre in una struttura non conosciuta dall’indagato e della disponibilità di familiari del minore, diversi dai genitori, disposti a ospitarlo, nell’ipotesi di un’eventuale allocazione dell’indagato presso un’abitazione dove scontare una misura restrittiva domiciliare.
5.L’ordinanza impugnata dev’essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Napoli- Sezione riesame per nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiente dei principi sopra indicati.
La cancelleria curerà la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario minorile dove il ricorrente si trova ristretto a norma dell’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Deve, infine, disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale per i minorenni di Napoli Sezione riesame. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 31/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.