Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34657 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Torino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino in data 14/3/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibili ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Torino rigettava l’appello propos nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del Gip che, in data 17/1/202 aveva disatteso la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in car
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so,
con quella RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari in relazione ai delitti di estorsione e tentata e aggravati dal metodo mafioso ex art. 416b1s.1 cod.pen.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 274 e 275 cod.proc.pen. in relazione alla insussistenza esigenze cautelari ed alla sproporzione della misura in atto.
Il difensore, premesso che il COGNOME è sottoposto alla misura della custodia cautelar carcere dal 20 aprile 2023 in relazione a condotte estorsive che si assumono commesse tra luglio e settembre 2016 e consistite nell’avere il ricorrente tentato di far recuperare a COGNOME e COGNOME quanto loro sottratto a mezzo di una truffa, sostiene che l’istanza difensiva è rigettata sull’assunto che l’indagato sarebbe inserito nel contesto criminale della zona canavese sebbene il COGNOME non sia stato mai inquisito ovvero condannato per appartenenza ad associazioni mafiose o per reati di criminalità organizzata. La motivazione rassegnata d collegio cautelare risulta illogica laddove argomenta che la richiesta di aiuto rivolta al da parte di tali NOME NOME risponderebbe alla logica ndranghetistica alla lu coinvolgimento nella truffa di un esponente della RAGIONE_SOCIALE COGNOME, circostanze che non trovan riscontro in atti.
Quanto al rischio di recidivanza, l’ordinanza impugnata ha richiamato i due procediment a carico del COGNOME, l’uno per detenzione di armi, sanzionata con pena prossima al minim l’altro per turbata libertà RAGIONE_SOCIALE incanti, condotta di minima gravità e irrilevante a pericolo di reiterazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le censure difensive, relative esclusivamente alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautela e all’adeguatezza della misura imposta, sono inammissibili per genericità ed aspecifici Premesso che la qualificazione giuridica dei fatti contestati e la sussistenza dell’aggrav del metodo mafioso ex art. 416bis.1 cod.pen. sono coperte da giudicato cautelare a seguito del rigetto del ricorso (sent. n. 42598/23 del 4/10/2023) proposto avverso l’ordinanza Tribunale del Riesame che aveva confermato il provvedimento genetico del Gip di Torino, la difesa lamenta apoditticamente l’affermato inserimento dei fratelli COGNOME nel contesto criminalità organizzata della zona del Canavese e la ritenuta sussistenza del rischio di reci nonostante la risalenza temporale dei fatti e la scarsa pregnanza dei procedimenti a cari del ricorrente.
1.1 Posto che la preclusione endoprocessuale discendente dal giudicato cautelare impedisce, in assenza dell’allegazione di elementi sopravvenuti, la rivalutazione de sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, il collegio cautelare (pag. 3) ha- tuttav dato conto del coinvolgimento di un esponente della RAGIONE_SOCIALE nell commissione RAGIONE_SOCIALE truffe ordite dallo Speranza e RAGIONE_SOCIALE dinamiche che portarono all’interven
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dei fratelli COGNOME, incaricati da alcune pp.00. di provvedere al recupero RAGIONE_SOCIALE somme froda risultato attinto a seguito di una serie di incontri cui partecipava anche NOME COGNOME con ricorso a minacce esplicite ed implicite.
1.2 Quanto alle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata ha correttamente richiamato la presunzione relativa discendente dalla cennata circostanza ex art. 416 bis.1 cod.pen. evidenziando l’assenza di elementi che consentano di superarla, considerato il rinvenimento nell’abitazione del prevenuto, all’atto della perquisizione eseguita il 20/4/2023, di molte armi e munizioni, illegalmente detenute ed alcune provento di furto, circostanza che correttamente è stata ritenuta espressiva di collegamenti con qualificati ambienti crimina Quanto alla risalenza temporale RAGIONE_SOCIALE condotte deve ribadirsi che il c.d. “tempo silent trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza ch dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l’unico t che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui pote desumere il venir meno ovvero l’attenuazione RAGIONE_SOCIALE originarie esigenze cautelarí (Sez. 2, n 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 – 01; n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 – 01).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragion d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp.
cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 27 giugno 2024
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La Consigliera estensore
La Presidente