Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46805 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46805 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Palermo DATA_NASCITA/05/1998
avverso l’ordinanza n. 366/23 del Tribunale di Catania del 27/06/2023
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del GLYPH nsigliere NOME COGNOME; ()
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha applicato la misura cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME, indagato per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., così riformando la decisione del G.i.p. del Tribunale di Caltagirone che aveva, invece, rigettato la richiesta del Pubblico Ministero, rilevando l’esistenza di identica misura già gravante a carico dell’indagato nell’ambito del procedimento principale e ritenendo, perciò, insussistenti concrete esigenze cautelari in quello derivato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che con un primo motivo censura la scelta del Tribunale di accogliere la richiesta di riforma dell’ordinanza emessa dal G.i.p., perché asseritamente priva di autonoma valutazione, essendosi il collegio limitato a fare rinvio alle scarne richieste contenute nell’atto di appello, a suo avviso incorrendo in un chiaro vulnus motivazionale.
Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 125, 292 lett. c), 275, comma 3 e 285 cod. proc. pen.
Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale si è appiattito sulla valutazione generale della Procura della Repubblica, non chiarendo perché le esigenze procedimentali non possano essere tutelate ricorrendo ad una misura cautelare meno afflittiva, essendo l’indagato soggetto debole e vulnerabile in ragione delle sue condizioni psichiche connotate dalla presenza di un disturbo borderline di personalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di doglianza risulta in realtà oltre che manifestamente infondato anche scarsamente comprensibile.
Il concetto di autonoma valutazione viene, infatti, dalla legge (art. 292, lett. c] cod. proc. pen.) riferito espressamente al complesso degli apprezzamenti che si impongono al giudice della cautela che procede (art. 279 cod. proc. pen.) nella emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale dell’indagato, non
costituendo, invece, specifico requisito della motivazione dei provvedimenti del Tribunale in funzione di giudice del riesame, sindacabili in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Men che mai, inoltre, può parlarsi di mancanza di autonoma valutazione per i provvedimenti che accolgano la prospettazione accusatoria, come in questo caso in sede di appello, dal momento che l’accoglimento del gravame proposto da una delle parti costituisce uno degli esiti tipici della decisione che il Tribunale è chiamato ad assumere ai sensi dell’art. 310 cod. proc. perì.
Improponibile in sede di legittimità, invece, in quanto declinato in punto di fatto e di merito, è il secondo motivo di doglianza, di per sé valutabile solo ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.
La difesa allega l’esistenza di problemi di natura psichica del ricorrente che dovrebbero indurre ad applicare una misura cautelare meno afflittiva, ma non affronta il peculiare profilo caratterizzante la presente vicenda processuale e vale a dire la sussistenza a carico del ricorrente della medesima misura coercitiva della custodia in carcere applicatagli nell’ambito del procedimento originario.
In detta situazione, l’unico aspetto sindacabile dal punto di vista dei principi generali è se la misura cautelare in carcere possa essere applicata a soggetto già gravato della stessa nell’ambito dello stesso o di altro (come nel caso in esame) procedimento.
Al quesito va evidentemente data risposta positiva, atteso che nel sistema processuale non è dato rinvenire alcuna preclusione al riguardo, così che bisogna riandare a precedenti risalenti nel tempo (In tema di misure restrittive della libertà, non incide sulla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, al momento della assunzione del provvedimento di custodia per reato associativo di stampo mafioso, la eventuale detenzione dell’indagato già, a diverso titolo, in atto, in quanto soggetta ad autonome vicende, cui non è connessa la ragione di cautela imposta dall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 5790 del 29/11/1999, dep. 2000, Sinatra, Rv. 21567), raramente confermati (Lo stato di detenzione per altra causa del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà; Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, Rv. 28241) per trovare arresti giurisprudenziali che ribadiscono un principio del tutto ovvio.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per
legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso, 19 ottobre 2023
Il Presidente