Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41476 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41476 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2024 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bologna ha respinto il riesame di NOME COGNOME proposto avverso la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 22 febbraio 2024, quale promotore, insieme ad altri, di un’associazione dedita alla cessione di stupefacenti, del tipo cocaina ed eroina, nella zona universitaria di Bologna (capo 89) oltre che per 12 reati fine.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME, tramite il proprio difensore, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce l’avvenuta perdita di efficacia della misura cautelare in quanto il Tribunale del riesame ha depositato la motivazione il 21 maggio 2024, oltre il termine di 45 giorni decorrente dal 5 aprile 2024, giorno della decisione, e non dal deposito del dispositivo avvenuto il 6 aprile 2024.
2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine: a) alla sussistenza dei requisiti di un’associazione dedita al narcotraffico, nei termini indicati dall’art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990, nonostante l’estemporaneità delle condotte, il numero di soli due componenti, la rudimentalità del laboratorio; b) al ruolo apicale assunto dal ricorrente, mero esecutore, non bastando la serialità delle condotte di spaccio.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizi in ordine alle esigenze cautelari considerata la buona condotta tenuta dal ricorrente, reinserito in ambito lavorativo, e la risalenza dei fatti.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 per come prorogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va rigettato.
Il primo motivo, relativo all’inefficacia della misura cautelare, è infondato.
2.1. Dall’esame degli atti del procedimento, consentito in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che il Tribunale di Bologna ha confermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, emessa nei confronti di NOME COGNOME NOME, con decisione adottata il 5 aprile 2024, mediante deposito del dispositivo in cancelleria avvenuto il 6 aprile 2024 e riserva della motivazione entro 45 giorni.
2.2. In ordine alla decorrenza, va ribadito il consolidato principio giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale in materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine per il deposito dell’ordinanza del tribunale del riesame, il cui mancato rispetto determina, ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva, decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale
diversa data della camera di consiglio (così, tra le tante, Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018, Rv. 274177; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, Rv. 275131).
Nel caso di specie, la motivazione è stata depositata il 21 maggio 2024 sicché il termine di 45 giorni fissato dal Tribunale, e decorrente dal deposito del dispositivo, è stato rispettato.
Il secondo motivo, relativo alla gravità indiziaria per il delitto associativo è inammissibile per genericità del suo contenuto.
3.1. L’ordinanza impugnata, dopo avere collocato il presente procedimento nell’ambito di una complessa e approfondita attività investigativa, sviluppatasi attraverso intercettazioni dal contenuto inequivoco tra venditori ed acquirenti di stupefacente, per come confermate dai secondi in sede di sommarie informazioni (pag. 15 e 25-26), oltre che tra il ricorrente e gli altri coindagati (pagg. 19-34) supportate dai sequestri di 1200 dosi di cocaina ed eroina ed arresti in flagranza nei confronti di diversi appartenenti all’associazione contestata, ha dato atto che dalla convergenza di detti elementi era emersa l’esistenza, da diversi anni, di una radicata associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, attiva nella zona universitaria di Bologna, gestita da un gruppo di tunisini proprio per il tramite di COGNOME. Questi era capace di acquistare, in via continuativa, partite da mezzo chilo di cocaina al costo di euro 17.000 che poi veniva suddivisa in dosi, confezionata e venduta al dettaglio per euro 100 al grammo (intercettazione del 9 dicembre 2021 nell’abitazione del ricorrente riportata a pag. 20 dell’ordinanza impugnata).
In detto contesto il ruolo di COGNOME è risultato essere quello di: approvvigionarsi della droga (insieme ad altri coindagati); gestirne lo smercio nella piazza di spaccio; riceverne i profitti che non solo venivano da lui contabilizzati, per verificare eventuali ammanchi, ma gli servivano per pagare le forniture, retribuire gli spacciatori (intercettazioni riportate alle pagg. 21-24), sostenere le spese per la difesa degli arrestati e il loro mantenimento (pag. 24); organizzare il trasporto nelle diverse basi logistiche; detenere sostanza stupefacente destinata allo spaccio e cederla a numerosi acquirenti per ampi periodi di tempo, come contestato nei numerosi reati-fine. Tutto questo avveniva mentre COGNOME era sottoposto a misura cautelare.
3.2. Alla luce di detti elementi di fatto, il Tribunale, con argomenti logici e congruenti rispetto agli esiti investigativi, ha ritenuto configurata un’associazione dedita al narcotraffico, in cui NOME COGNOME rivestiva una posizione apicale, con indicazioni che si pongono in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui oltre alla valenza sintomatica dei reati-fine, soprattutto quando così numerosi, la prova del vincolo permanente si fonda anche sull’accertamento di
condotte tipiche quali i contatti con diversi soggetti appartenenti alla compagine criminale e con i clienti, la suddivisione dei compiti, l’uso di un linguaggio criptico, l’uniforme modus operandi, i sequestri sempre della stessa sostanza e in significativi quantitativi, la facile sostituzione degli arrestati, la comune assistenz legale, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (così, ex multis, Sez. 3, n. 47291 dell’11/06/2021, Rv. 282610).
A fronte di questi argomenti, la difesa oppone, in modo confuso, pretesi vizi che non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e si caratterizzano per l’assoluta genericità.
Analoghe valutazioni valgono anche in relazione alle esigenze cautelari.
Il Tribunale, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ha fondato la propria decisione valorizzando non solo la circostanza che il contratto di lavoro prodotto dal ricorrente risalisse al 31 gennaio 2024, ma soprattutto la personalità del ricorrente. I diversi provvedimenti giudiziari (misure cautelari e sentenze) riguardanti COGNOME sono stati emessi senza la conoscenza del più ampio contesto delinquenziale in cui essi si inserivano e del ruolo apicale che il ricorrente rivestiva in un’associazione dedita al narcotraffico, cui si aggiunge, atteso il delitto contestato, anche la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176).
Si tratta di argomenti rispetto ai quali la difesa non ha addotto elementi dimostrativi della ritenuta illogicità anche a fronte della protrazione delle condotte criminose, per i reati-fine, sino al maggio 2022 e della natura permanente del reato associativo.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 – ter,
disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 ottobre 2024
La Consigliera estensora
Presiqente