Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32355 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA ad Amaseno avverso l’ordinanza in data 05/04/2024 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/04/2024 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello del P.m. e in riforma dell’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Latina in data 12/01/2024, ha applicato solo nei confronti di NOME COGNOME e non anche nei confronti di NOME e di NOME COGNOME, la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, in relazion
alla detenzione di 184 grammi di cocaina, occultata lungo l’argine del canale di scolo che costeggia l’abitazione del predetto.
Ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 125, 581, comma 1, lett. a) e d), e comma 1-bis, 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Erroneamente il Tribunale aveva respinto l’eccezione con cui era stata dedotta l’inammissibilità dell’appello del P.m., che non indicava né i capi né i punti dell’ordinanza impugnata e non enunciava le ragioni di fatto e di diritto che lo sorreggevano, limitandosi ad affermare che il Giudice aveva pretermesso una valutazione organica di alcuni elementi, operando una ingiustificata ricostruzione parcellare degli stessi: in tal modo era violato il principio per cui l’appello cautelar non può limitarsi al richiamo per relationem degli argomenti addotti nella richiesta di applicazione, ma deve soddisfare il requisito di specificità.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 292, 274, 581, comma 1, lett. a) e d), e comma 1-bis, 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., con riferimento alle esigenze cautelari.
Analoghi rilievi valgono per le esigenze cautelari, essendo mancata una specifica impugnazione ed avendo l’appello semplicemente richiamato il contenuto dell’originaria richiesta.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al quadro indiziario.
Il Tribunale aveva fatto riferimento a prove indirette da valutarsi ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., ciò che valeva ad attestare la mancanza di prove dirette.
Ma gli elementi erano gli stessi che il Tribunale non ha per contro reputato utili nei confronti delle indagate COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Con riguardo al ricorrente era stata valorizzata la circostanza che in altra indagine per fatti commessi fino a febbraio 2022 immagini frutto di videoriprese dal 22 gennaio al 6 febbraio 2022 ritraevano i tre indagati mentre si portavano sulla fascia posta a destra del cancello: si trattava di motivazione apparente e frutto di travisamento, poiché le immagini dimostravano che il luogo dove erano stati visti l’indagato e la moglie non era lo stesso in cui era stata rinvenuta l’anno dopo la sostanza stupefacente: in questo caso i luoghi erano due, distanti dall’ingresso del cancello e sulla pubblica via dove vi sono altre abitazioni.
I riferimenti al ruolo del ricorrente nell’ambito della separata indagine e al fatto che egli fosse solito occultare all’esterno la droga, non potevano valere per fatti dell’anno successivo, non essendovi elementi idonei ad attribuire al ricorrente
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i due involucri contenenti la droga rinvenuti lungo la pubblica via all’esterno del muro di cinta del lotto in cui abita l’indagato, dove vi sono altre abitazioni, luogo in cui il ricorrente non era stato visto recarsi.
Al contrario ,correttamente il RAGIONE_SOCIALEp. aveva svalutato gli elementi acquisiti, riguardanti la condotta ritratta dalle telecamere l’anno precedente, la circostanza che l’abitazione del ricorrente si trova nel luogo del rinvenimento, il fatto che la droga fosse suddivisa e contenuta in involucri chiusi con nastro isolante nero.
Era illogico l’assunto del Tribunale secondo cui sarebbe stato improbabile che un ignoto occultasse la droga nel luogo usato dall’indagato, usando analoghe modalità di confezionamento.
Inoltre, era incongrua la parte della motivazione in cui si segnalava la mancata analisi da parte del P.m. della posizione di ciascuno dei tre indagati: su tali basi non avrebbe potuto reputarsi il ricorrente quale unico responsabile della detenzione della droga, essendo insufficienti gli elementi anche nei suoi confronti.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 292, 274, 275, 284 cod. proc. pen.
Il Tribunale aveva ritenuto non rilevante l’argomento difensivo che il ricorrente nell’ambito del separato procedimento era stato collocato agli arresti domiciliari, sicché tale misura avrebbe dovuto reputarsi idonea.
Era incongruo l’assunto per cui il periodo di osservazione in stato di restrizione domiciliare era troppo breve e che non avrebbe potuto farsi riferimento alla medesima abitazione: in realtà il ricorrente si trovava agli arresti donniciliari dal luglio 2023 e poi aveva ottenuto la modifica del luogo di restrizione.
Il periodo di nove mesi avrebbe dovuto reputarsi idoneo alla valutazione di adeguatezza di quella misura, mentre con riferimento al luogo il Giudice aveva prescritto al ricorrente di non accedere al giardino dell’abitazione e di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano: a fronte di ciò l’ordinanza impugnata, che non aveva tenuto conto di tali profili ) avrebbe dovuto reputarsi viziata.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria in cui ribadisce gli argomenti a fondamento dell’ultimo motivo, incentrato sui profili cautelari, allegando ordinanze con cui in relazione alla misura degli arresti domiciliari applicata nel separato procedimento è stata concessa al ricorrente l’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di restrizione senza scorta per ragioni di salute.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi sono manifestamente infondati.
1.1. Nell’ambito di una prova indiziaria il G.i.p. aveva valutato i singoli elementi, reputandoli inidonei a suffragare l’assunto accusatorio a carico dell’odierno ricorrente: il P.m. aveva proposto appello sulla base del medesimo compendio indiziario, ma letto alla luce di un canone interpretativo sostanzialmente pretermesso dal primo Giudice ed invece ineludibile al fine di addivenire ad una corretta applicazione dei principi che presiedono alla valutazione di un compendio indiziario, quello 54 incentrato sulla necessità di evitare un’indebita parcellizzazione, non accompagnata dall’analisi critica di ciascun elemento, finalizzata a verificarne la concreta convergenza.
Su tali basi l’appello in punto di gravità indiziaria risultava dunque specifico, in quanto idoneo a porre in evidenza il vizio dedotto, tale da inficiare l’intera valutazione e da imporre un nuovo esame.
1.2. A maggior ragione devono escludersi profili di genericità con riguardo alle esigenze cautelari: il G.i.p. si era infatti soffermato solo sugli indizi e non aveva esaminato il profilo cautelare, ben potendo dunque il P.m. appellante riproporre attraverso il richiamo della richiesta gli elementi invocati al fine di suffragare l sussistenza di esigenze cautelari.
Deve del resto richiamarsi il principio per cui «l’appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perchè non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenu assorbenti o per l’apoditticità della decisione del G.i.p, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima» (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276).
2. Il terzo motivo è infondato.
La circostanza che siano state acquisite prove indirttte sta ad indicare che ricorre una prova di tipo indiziario, che implica un’analisi critica di ciascun elemento, onde coglierne la conducenza, e una successiva verifica della convergenza in un risultato di prova indirettamente desumibile da quel complesso di elementi, secondo la metodica imposta da tale genere di prova, alla luce di quanto previsto dall’art. 192 cod. proc. pen. (sul punto è sufficiente richiamare il
principio secondo cui «in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo»: Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231678).
Sta di fatto che il Tribunale con puntigliosa e precisa analisi ha formulato un giudizio di gravità indiziaria corredato da motivazione completa e non manifestamente illogica.
Il ricorrente si sofferma su alcuni profili e contesta il complessivo giudizio /ma non individua dirimenti vizi del ragionamento.
Ed invero il Tribunale ha posto in evidenza che gli elementi emersi in occasione di videoriprese effettuate nel gennaio e febbraio del 2022, allorché il ricorrente, al centro di un traffico di stupefacenti a lui facente capo, era risultato solito custodire lo stupefacente all’esterno della sua abitazione fuori del cancello, luogo in cui lo depositava alla sera per riprenderlo al mattino, avrebbero dovuto valorizzarsi al fine di attribuire allo stesso ricorrente il quantitativo di 184 grammi di cocaina distribuito in due involucri, rinvenuto nel febbraio 2023, all’atto dell’esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare per i pregressi traffici, all’esterno del muro di recinzione del lotto in cui è ubicata l’abitazione di NOME COGNOME, occultato sotto dell’erba tagliata.
Non assume rilievo decisivo la circostanza che la droga si trovasse o meno esattamente nello stesso luogo in cui l’anno precedente il ricorrente era stato visto occultare lo stupefacente, trattandosi comunque di zona limitrofa al cancello e alla recinzione corrispondente al lotto di sua pertinenza e venendo in rilievo due involucri, uno dei quali contenente quantitativi già pronti per lo spaccio, entrambi confezionati, utilizzando nastro isolante di colore nero, corrispondente a quello rinvenuto nei bidoni della spazzatura presenti nell’area di pertinenza dell’abitazione di COGNOME, recante significativamente segni di terra, fermo restando che, come rilevato dal Tribunale, avrebbe dovuto reputarsi implausibile che un terzo ignoto potesse pensare di occultare colà stupefacente di sua pertinenza, anche a fronte del fatto che il ricorrente era solito assicurare il monitoraggio della zona, tanto da essersi a suo tempo avveduto della telecamera posizionata dagli inquirenti e da averla rimossa.
Si tratta di una valutazione che in effetti risulta rispondente ai canoni che presiedono alla prova indiziaria, in quanto tale da valorizzare la qualità di ciascun elemento e da valutarne la convergenza in un complessivo giudizio di sintesi.
I rilievi del ricorrente non sono idonei a confutare la valenza indiziante del luogo di rinvenimento della droga e si risolvono in un alternativo apprezzamento di merito nella parte in cui cercano di contestaUL le ulteriori valutazioni del Tribunale, sulle quale si fonda il giudizio di complessiva convergenza.
Né valgono le osservazioni critiche incentrate sul mancato riconoscimento della gravità indiziaria a carico di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, che pur risultavano aver coadiuvato il ricorrente in occasione degli occultamenti della droga, mostrati dalle videoriprese del gennaio e febbraio 2022: va al riguardo osservato sul punto come il Tribunale abbia non illogicamente inteso valorizzare la circostanza che il traffico di stupefacenti faceva capo a COGNOME, il quale si avvaleva di collaboratori e teneva rapporti con fornitori, essendo dunque primariamente a lui riferibile la droga rinvenuta, a prescindere dalla posizione delle altre due indagate.
Se dunque risulta immune da censure il giudizio di gravità indiziaria, non altrettanto può dirsi per il profilo cautelare, in particolare con riguardo al tema della scelta della misura.
La valutazione del Tribunale in ordine all’adeguatezza della sola custodia in carcere risulta assertiva e non si misura con le precise indicazioni fornite dal ricorrente, che ha posto in evidenza come dopo l’originaria applicazione della misura più afflittiva egli da mesi si trovasse ormai agli arresti domiciliari senza che fossero emersi elementi sintomaticamente valutabili al fine di desumere l’inidoneità di tale specie di misura cautelare.
Deve del resto rimarcarsi come la presente vicenda, secondo la stessa impostazione accusatoria, abbia nella sostanza preceduto l’applicazione della prima misura cautelare e come dunque debba essere valutata in continuità con essa, non potendo essere intesa come un fatto nuovo sopravvenuto rispetto allo stato restrittivo.
Inoltre, va rimarcato come il RAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE, nel disporre la restrizione domiciliare, abbia comunque imposto prescrizioni, volte a limitare la capacità di relazione del ricorrente, fermo restando che il difensore ha documentato che NOME ha fruito di numerosi permessi di allontanarsi dal luogo di restrizione per ragioni di salute.
In tale quadro la valutazione sull’adeguatezza della misura deve essere rinnovata alla luce di tutti gli elementi disponibili, al fine di stabilire se le esige cautelari possano o meno essere, nell’attualità, presidiate da una misura diversa dalla custodia in carcere.
In tali limiti si impone dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame del punto indicato al Tribunale di Roma.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 08/07/2024