Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8361 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8361 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Spagna il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/09/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza, emessa in data 21 settembre 2023, del Tribunale di Roma che ha respinto l’appello cautelare avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari presso la RAGIONE_SOCIALE, in atto applicata al ricorrente in relazione al reato di cui all’art 73 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80 d.P.R. q o t re 1990, n. 3094 in relazione all’importazione dalla Spagna di kg. 553,233 )occultati all’interno di un autoarticolato proveniente dalla Spagna, con altra misura meno affittiva quale il divieto di dimora in Roma o l’obbligo di presentazione alla PG, e di modifica del luogo degli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori in Spagna, Malaga.
L’ordinanza impugnata ha confermato la permanenza delle esigenze cautelari ricordando che, come osservato nella precedente ordinanza che aveva respinto l’istanza di riesame, il quantitativo di stupefacente importato dal ricorrente, ta ingente pari a Kg. 553,233 di hashish, presupponeva un rapporto fiduciario fornitore e il trasportatore 2 da cui l’inserimento in un contesto di narcotraffico ad un alto livello criminale in cui il mero decorso del tempo, peraltro breve, non aveva la portata delle esigenze cautelari tenuto conto che il ricorrente aveva a dichiarato di avere fatto in passato il corriere; contesto nel quale una misura afflittiva, come il divieto di dimora e l’obbligo di presentazione, non era adegu fronteggiare le esigenze come delineate.
Quanto alla richiesta di modifica del luogo di esecuzione degli arre domiciliari ha ritenuto che l’art. 4 del d.lvo n. 36 del 2016, di attuazion Decisione Quadro 2009/829/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 23 ottobre 2009, non si applicava al caso in esame tenuto conto che il ricorrente già di agli arresti domiciliarsicchè non potrebbe il ricorrente lamentare alcuna dispari trattamento avendo già ottenuto la misura degli arresti domiciliari in luogo custodia in carcere.
Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il difensore dell’indagato av AVV_NOTAIO deduce, con un unico ed articolato motivo, la violazione dell’art. comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
In primo luogo, il tribunale cautelare avrebbe omesso graficamente di indicar gli elementi da cui desumere le richiamate esigenze cautelari e di esporre i mo per cui le misure meno afflittive dell’obbligo di presentazione alla Pg e del divi dimora nel Comune di Roma non sarebbero idonee a contenere le esigenze cautelari. L’ordinanza impugnata limitandosi a richiamare pedissequamente la precedente ordinanza del 31 maggio 2023 avrebbe reso una motivazione non congrua sull’inidoneità delle misure meno afflittive.
Sotto altro profilo sarebbe mancante e comunque contraddittoria e manifestamente illogica la motivazione in punto modificazione del luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari in atto,§42 314ea GLYPH in Spagna. Nell’ambito dell’impugnata ordinanza, con riferimento alla richiesta di sostituzione del luo esecuzione degli arresti domiciliari, l’ordinanza impugnata pur richiamando il qua normativo europeo e nazionale, all’esito di richiami giurisprudenziali e dottrinali il proprio rigetto esclusivamente sulla mancanza di analogia tra il caso di spe quello di cui ,ifa , tia sentenza n. 37739 del 2021 della Corte di cassazione. Chiede l’annullamento dell’ordinanza.
Il Procuratore AVV_NOTAIO ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio dà atto che, con ordinanza in data 26 gennaio 2024, la Corte d cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la senten di condanna emessa dalla Corte d’appello di Roma, in data 6 luglio 2023, con la qual il ricorrente era stato condannato, alla pena di anni tre di reclusione e € 20.0 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 1, d.P.R. 9 ottobre 19 309, art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione all’importazione dalla Spa ef; liahif;n t, di kg. 553,233,165Ealtati all’interno di un autoarticolato proveniente dalla Spag procedimento nel quale era in corso l’applicazione della misura cautelare degli arre domiciliari, presso la RAGIONE_SOCIALE indicata, e rispetto alla quale il Tribunale cautela Roma aveva rigettato, con l’ordinanza impugnata, l’istanza di revoca e/o di modific della misura e del luogo di esecuzione.
Va al riguardo osservato che le misure cautelari svolgono nel processo una funzione servente, che è destinata a venire meno in concomitanza con l’irrevocabili di una sentenza di condanna a pena detentiva che risulti in concreto eseguibile. tale ipotesi, infatti, si apre la fase esecutiva che impedisce la possibilità di re in libertà (Cass. Sez. U. n. 31524 del 14/7/2004, COGNOME, Rv. 228167).
Si è chiarito che, in tema di misure cautelari, l’irrevocabilità della senten condanna a pena detentiva determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce la rimessione in libertà del condannato garantendo l’esigenz di non creare, anche in caso di sospensione dell’esecuzione disposta ai sensi dell’ 656, comma 10, cod. proc. pen., una soluzione di continuità tra l’applicazione de misura e l’esecuzione della condanna (Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Priviter Rv. 272764 – 01).
Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione cautelare, nella specie l’appello avverso il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia caute carcere, in quanto la definitività del titolo esecutivo, seppur sopravenuta al mome della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicament incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari fortiori, alla Corte di cassazione.
Nella condivisione di tale principio, rileva il Collegio l’inammissibilità del ri per cassazione sopravvenuta alla sua presentazione che comporta l’esclusione da pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma ai sensi dell’art 616 cod.proc.pen. a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 d
14/07/2004, COGNOME, Rv. 228168-01, e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208166-01, ma anche Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26/01/2024