Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8624 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8624 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a APRILIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a APRILIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/11/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, la quale conclude per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME il quale si riporta integralmente ai motivi posti alla base del ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui, in data 29 ottobre 2025, il G.i.p. del Tribunale di Latina aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto indagati per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso tale decisione ricorrono gli indagati, a mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito illustrati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione del pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274,
comma 1, lett. a), cod. proc. pen., assumendosi che il Tribunale del riesame non avrebbe fornito alcuna risposta alla specifica censura difensiva relativa alla mancata indicazione, nell’ordinanza genetica, del termine di durata delle indagini da compiere a i sensi dell’art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.
Secondo la difesa, l’omessa pronuncia su una doglianza decisiva determinerebbe un vizio sostanziale del provvedimento, tale da inficiare la validità dell’intero atto, richiamandosi sul punto arresti della giurisprudenza di legittimità. Si ribadisce, inoltre, che il vizio di motivazione ricorre non solo in presenza di un difetto grafico, ma anche quando la risposta del giudice risulti incompleta rispetto a specifiche doglianze ritualmente proposte.
2.2. Con il secondo motivo, si censura l’erronea ritenuta sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie, che il Tribunale avrebbe desunto dalla presunta destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti, ritenuta realizzata all’interno dell’abitazione degli indagati, circostanza che, secondo la difesa, non emergerebbe né dalla contestazione provvisoria né dagli esiti delle indagini.
Si contesta, in particolare, che tale conclusione sia fondata su elementi meramente congetturali, in assenza di riscontri investigativi quali servizi di osservazione, individuazione di acquirenti, intercettazioni o segnalazioni confidenziali. Analoga censura viene mossa alla valorizzazione delle condizioni economiche degli indagati e dei precedenti penali, ritenuti inidonei a fondare un giudizio di pericolosità sociale, atteso che il precedente di COGNOME si è concluso con archiviazione per particolare tenuità del fatto e quello di NOME risale al 2003.
Secondo il ricorrente, il giudice del riesame avrebbe operato un ragionamento del tutto sganciato da dati concreti e obiettivi, giungendo ad affermare la stabilità e non occasionalità della condotta sulla base di presupposti non dimostrati.
2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275 cod. proc. pen., per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura cautelare.
La difesa lamenta che il Tribunale del riesame abbia escluso l’idoneità di misure meno afflittive sulla base di valutazioni meramente ipotetiche, omettendo di indicare specifiche ragioni ostative all’applicazione degli arresti domiciliari, pur ritenuti in astratto idonei, e subordinandone l’accoglimento a requisiti documentali che avrebbero potuto essere verificati mediante controlli demandati alla polizia giudiziaria.
I ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con ogni conseguenza di legge.
Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con cui ha concluso per l ‘ inammissibilità del ricorso.
All’udienza ex art. 127 cod. proc. pen., richiesta dalla difesa, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità e deve essere dichiarato inammissibile.
Il difensore ripropone, in larga parte, le medesime doglianze già dedotte in sede di riesame, senza un effettivo confronto critico con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale, limitandosi a sollecitare una diversa valutazione del compendio fattuale.
Il provvedimento impugnato risulta invece sorretto da motivazione congrua, coerente e immune da manifeste illogicità, contenendo l’esposizione delle ragioni giuridicamente rilevanti poste a fondamento della decisione e una puntuale risposta alle censure difensive.
Con riferimento al primo motivo, va osservato che il G.i.p. aveva fondato la misura cautelare anche sul pericolo di inquinamento probatorio, evidenziando la possibilità per gli indagati di contattare altri soggetti coinvolti nell’attività illecita al fine di occultare prove decisive per l’individuazione delle fonti di approvvigionamento e dei compartecipi.
In sede di riesame, la difesa ha contestato tale esigenza in modo generico, concentrando l’attenzione prevalentemente sulla mancata indicazione del termine per il compimento delle indagini. In tale contesto, il Tribunale del riesame ha correttamente richia mato il principio consolidato secondo cui l’indicazione del termine di cui all’art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. non è necessaria quando concorrano esigenze cautelari diverse, come nel caso di specie (Sezione 1, n. 9902 del 28/1/2021, COGNOME, Rv. 280678 – 01; Sezione 6, n. 1094 del 18/12/2015, COGNOME Gaetano, Rv. 265892 – 01), come appunto nel caso che si sta scrutinando, ove sono state ritenute quelle special preventive). In secondo luogo, nell ‘ esame del secondo motivo di riesame, ha scelto di concentrare la motivazione sulla conferma dell ‘ esigenza cautelare del concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato da parte degli indagati, utilizzando l ‘ espressione ‘ in disparte dal prospettato pericolo di inquinamento probatorio ‘ .
A fronte di tale affermazione, non risponde dunque al vero, come assume il ricorrente che ci si trovi dinanzi ad una integrale mancanza di motivazione in merito alle doglianze contenute nel secondo motivo dell ‘ atto di riesame, riferite a tale aspetto. Il ragionamento giustificativo ha ritenuto assorbente il profilo
dell ‘ esigenza di evitare la reiterazione del reato, che in fatti ha ritenuto pienamente esistente. Il fondamento logico della motivazione sta, come è evidente, nella premessa implicita, di stretto diritto, che vede le tre diverse ipotesi legittimanti l ‘ applicazione della misura cautelare personale restrittiva elencate dall ‘ art. 274 cod.proc.pen., tra loro alternative (in tal senso la costante giurisprudenza di legittimità, vd. tra le altre, Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Rv. 254506 – 01. Dunque, indicata dal GIP sia la finalità di evitare l ‘ inquinamento delle prove, che quella special preventiva, è sufficiente che il riesame confermi l ‘ esistenza della seconda per giungere al rigetto dell ‘ istanza.
Di conseguenza, il percorso motivazionale dell ‘ ordinanza impugnata non può dirsi inesistente, né viziato, giacché è idoneo a sostenere la decisione anche con riferimento alla mancata disamina della effettiva necessità di applicare la misura cautelare personale per scongiurare il pericolo di inquinamento delle prove.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame ha correttamente desunto la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, descritte in dettaglio alla pagina 3 con riferimento alla detenzione presso l ‘ abitazione, tra l ‘ altro, di 30 grammi di cocaina destinata alla vendita, nonché dalla personalità degli indagati, in conformità ai criteri indicati dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La valutazione prognostica non si fonda su automatismi legati alla gravità astratta del reato, ma su elementi concreti quali la quantità e la varietà delle sostanze stupefacenti rinvenute, la presenza di materiale per il confezionamento, le modalità della detenzione e le condizioni economiche degli indagati, idonee a evidenziare un movente patrimoniale e la non occasionalità della condotta.
Il richiamo ai precedenti penali assume valore meramente rafforzativo di una pericolosità già altrimenti dimostrata, senza costituire l’unico fondamento del giudizio cautelare.
La sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere valutata in modo complessivo, tenendo conto sia delle specifiche modalità e circostanze del fatto sia della personalità dell’indagato, desunta dai precedenti penali o da comportamenti concreti (Sez. 4, n. 37566 del 2004).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le medesime modalità del fatto possono assumere rilievo sia ai fini della valutazione della gravità della condotta sia ai fini dell’apprezzamento della capacità a delinquere, potendo costituire un indice sig nificativo della personalità dell’agente (Sez. 2, n. 35476 del 2007; Sez. 1, n. 8534 del 2013).
A seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, il requisito dell’attualità del pericolo richiede una prognosi sulla probabilità di recidiva fondata sulla persistenza della pericolosità personale dell’indagato e sulla presenza di condizioni oggettive e contestuali idonee a favorirla, senza che sia necessaria l’individuazione di specifiche occasioni per delinquere (Sez. 4, n. 43880 del 2017; Sez. 2, n. 53645 del 2016; Sez. 1, n. 26618 del 2025).
4. È manifestamente infondato anche il terzo motivo.
Il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, dando conto delle ragioni per cui, nel caso concreto, la custodia cautelare in carcere doveva ritenersi l’unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari, con motivazione coerente e conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
La ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari è stata motivata sulla base della carenza di adeguata documentazione relativa ai luoghi di esecuzione della misura e ai soggetti ivi domiciliati, senza che ciò integri alcuna contraddizione logica o giuridica.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Devono disporsi gli avvisi di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 20/02/2026
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME