Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20030 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20030 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CATANIA il 02/05/1959 avverso l’ordinanza del 27/12/2024 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle part mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secon quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Catania ha rigettato l’appello presentato dalla difesa di NOME COGNOME COGNOME avverso l’ordi con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania a rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare mas applicata nei suoi confronti per i reati di tentata estorsione aggravata, gravissime e danneggiamento seguito da incendio.
Formulando il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza cautelare, l difesa dell’imputato deduce quanto segue, con unico motivo riferito all’omes
motivazione , violazione di legge, illogicità, travisamento nonché, in all’erronea interpretazione ed applicazione della legge:
è illegittimo tecnicamente affermare che il decorso del termine s ininfluente ai fini cautelari, dovendo la misura cautelare essere attuale;
il tribunale ha espresso valutazioni meramente congetturali cir l’incontenibilità di sentimenti ritorsivi in capo all’indagato;
il tribunale non ha considerato l’inesistenza di un concreto pericolo di f né del pericolo di inquinamento probatorio, posto che il giudizio di merito concluso e l’imputato ha ammesso i propri addebiti;
non è sufficiente il riferimento alla gravità del reato per esclude gradazione della misura cautelare;
la contestata “pervicacia determinazione criminosa” va rivalutata alla lu delle documentate provocazioni subite dal ricorrente dai suoi familiari vessati anni dalle condotte criminose ed immorali della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo sul qual si basa.
In sostanza, con argomentazione cumulativa ed a carattere affabulatorio, ricorrente chiede a questa Corte di rinnovare il giudizio sulle esigenze caut che si è già in precedenza consolidato nel corso del procedimento.
Ciò in base all’argomento per cui l’esigenza di verifica dell’attualità misura, renderebbe ex se rilevante il decorrere del tempo, al contrario di quanto ritenuto dal giudice nel motivare il rigetto della richiesta di sostituzion misura cautelare in atto.
Occorre tuttavia ricordare che, in ossequio ai principi da tempo afferma da questa Corte in materia, non spetta alla fase della legittimità la valut della decisione sulla permanenza delle esigenze cautelari, se essa è s espressa in una motivazione esente da errori giuridici o motivaziona (contraddittorietà o manifesta illogicità).
Tanto meno potrà essere oggetto di rivalutazione, a seguito di istanza revoca della misura, il giudizio sulla sussistenza delle esigenze medesi formulato con la misura genetica, come si pretende di fare (cfr. ultima parte ricorso) adducendo a giustificazione le provocazioni poste in essere da anni parte della vittima del reato.
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Si tratta di tentativi destinati a non essere accolti, essendo estremam ristretto lo spatium clebberandi (non in senso temporale, quanto di ampiezza di giudizio) in materia.
Da un lato, infatti, in linea con i principi generali, il giudice del rie ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma d provvedimento impugnato, non è tenuto, a fronte di una richiesta di revoca misura cautelare personale, a riesaminare la sussistenza delle condizi legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controll l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata ordine ad eventuali nuovi fatti allegati, preesistenti o sopravvenuti, id modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza esigenze cautelari (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, COGNOME, Rv. 28229 01).
D’altro canto, in relazione all’ulteriore profilo sopra evidenziato realizzato il c.d. giudicato cautelare, cosicché, esaurite le impugnazioni pr dalla legge, vi è una preclusione endoprocessuale riguardo alle questi esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stess questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere ripro neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (ex plurimis, Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009, Rv. 246026; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 Rv. 235908). Detta preclusione può essere superata solo quando nel nuovo incidente cautelare si prospettino nuovi elementi di valutazione inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva (ex multis, Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Amico, Rv. 252151).
Ma nel caso di specie, tale condizione non può essere costituita dal tem transeunte. Infatti, come è stato anche di recente ribadito (Sez. 4, n. 1747 22/03/2024 Nisi Rv. 286207 – 01) in tema di esigenze cautelari, il mero decor di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo ex se, come fattore di attenuazione ai fini dell’eventuale sostituzione della misura, esaurendo ess propria valenza nel solo ambito della disciplina dei termini di durata massi della custodia.
D’altronde, costituisce ius receptum che nell’ambito dell’eventuale valutazione ‘cronologica’ richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, la rilevanza del tempo trascorso dall’esecu della misura in poi, è qualificabile come fatto sopravvenuto solamente presenza di ulteriori elementi da cui poter desumere il venir meno ovve l’attenuazione del
originarie esigenze cautelari (cfr. Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, 278999 – 01)
Sennonché, nel caso concreto, è del tutto carente l’indicazione di elemen ulteriori, idonei a delineare il giudizio sulla permanenza delle esigenze in più favorevole all’indagato. Non è tale certamente la pur dedotta conclusione d giudizio di primo grado, con la affermazione di responsabilità dell’imputa giacché le esigenze sono incentrate sul pericolo di recidiva, piuttosto che necessità di assicurare l’integrità della prova, come pure ricordato nell’ordi impugnata.
Circoscritta nei suddetti stringenti termini l’ambito della cognizione tribunale, pertanto, con motivazione logica e congrua i giudici del Tribunal Catania hanno ritenuto che il suddetto novum (il tempo trascorso) non abbia inciso nella prognosi cautelare nel senso dedotto dall’odierno ricorrente quanto l’ulteriore periodo di tempo patito in stato di custodia cautelare non fondare la sostituzione richiesta, rappresentando esso un dato neutro quan intervenga come elemento isolato nella prognosi cautelare (in tal sens conferente è il richiamo a Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, COGNOME, Rv. 2558 che, seppure risalente, rimane incontrastata nell’affermare, con un principio va qui ribadito, che, ai fini della sostituzione della misura della custodia ca carceraria con quella degli arresti domiciliari e comunque con altra meno grave, mero decorso del tempo non è elemento rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della cust stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elem idonei a suffragare la tesi dell’affievolimento delle esigenze cautelari; conf 1, n. 19818 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273139 – 01). Ed in tal senso, corretto appare anche l’ulteriore rilievo contenuto nel provvedimento impugnato secondo il quale tanto la scelta processuale quanto l’atteggiamento parzialmen ammissivo non possono essere in questa sede valorizzati, corrispondendo i primo ad una scelta utilitaristica ed il secondo, alla mancata contestazion quanto non fosse contestabile. Scelte certamente legittime, ma non espressiv di alcunché di significativo né autonomamente valorizzabili al fine oggi preteso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Gli ulteriori rilievi sollevati dal ricorso sono volti alla comple rivalutazione della situazione cautelare e pertanto destinati ad infrangersi c le preclusioni concettuali sopra illustrate, che definiscono la presente processuale. Ciò, a maggior ragione, considerata la ribadita valutazione, termini di estrema gravità, della condotta tenuta dall’imputato, descritta a
(in fondo) dell’ordinanza impugnata che ne coglie l’ovvia e cogente conseguenza sul piano della valutazione cautelare.
5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procediment nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa
inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Alla mancata liberazione del ricorrente a seguito della decisione consegu altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento al diret
dell’istituto penitenziario di custodia del ricorrente per l’inserimento nella personale del detenuto ex art. 94 commi 1 bis e 1 ter disp. att. cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen..
Così deciso il 20 marzo 2025
Il Consigliere relatore
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La Presidente