Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16061 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Lecce in data 17 ottobre 2023 nei confronti di COGNOME NOME, indagato per i reati di direzione e partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione
illecita di sostanze stupefacenti, direzione e partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, reati in materia di detenzione e porto illegale di armi, estorsioni tentate e consumate, reati tutti aggravati dall’art. 416 bis.1 cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo con il primo motivo violazione di legge, penale e processuale, in relazione agli artt. 291, comma 1, 309, comma 5 e 10, 292, comma 2 ter, cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione (per illogicità); il Tribunale del riesame aveva rigettato l’eccezione di perdita di efficacia della disposta misura, per l’omessa trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, senza considerare che tale omissione inficiava ab origine l’ordinanza genetica “per la mancata valutazione, da parte del G.i.p., della legalità formale delle captazioni in atti”, con la conseguente carenza di completa trasmissione degli atti su cui era fondato il provvedimento applicativo, impedendo così al Tribunale del riesame di operare le necessarie verifiche sulla gravità indiziaria.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, penale e processuale, in relazione agli artt. 268, comma 1, e 271 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione per illogicità, quanto al profilo dell’eccepita inutilizzabilità dell intercettazioni di cui al RIT NUMERO_DOCUMENTO a causa della mancanza dei verbali delle operazioni compiute.
Ad avviso della difesa, il contenuto del verbale delle operazioni / rich amato dall’art. 268, comma 1, cod. proc. pen. andava individuato attraverso la lettura combinata dell’art. 89 disp. att. cod. proc. pen. e dell’art. 136 cod. proc. pen. , con la conseguenza che la redazione di quel verbale doveva essere contemporanea all’attività di ascolto delle conversazioni e che l’omessa indicazione delle persone che avevano proceduto in concreto alla trascrizione delle intercettazioni costituiva motivo di nullità dei verbali ai sensi dell’art. 142 cod. proc. pen.
Di qui, l’inutilizzabilità dei risultati dell’attività di intercettazione, costit “base indiziaria principale a supporto dell’impostazione accusatoria”.
2.2. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge, penale e processuale, in relazione all’art. 275, comma 4 bis e 4 ter, cod. proc. pen., e vizio di motivazione (perché totalmente illogica) con riferimento alla valutazione dell’assoluta incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime di detenzione inframuraria.
Era stata disattesa l’espressa richiesta difensiva di provvedere ad accertamenti peritali sulle condizioni di salute del ricorrente; era stato motivato in modo contraddittorio il rigetto della richiesta sostituzione, assumendo l’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, e così riconoscendo l’esistenza di
condizioni incompatibili con il regime detentivo, però ponendo poi in dubbio la veridicità di tale condizione sulla scorta di un intercettazione (in cui il ricorrente s vantava di aver fatto sistematico ricorso a medici compiacenti per presentare istanze di sostituzione delle misure cautelari applicate, che riusciva a conseguire); era stata valutata in modo errato la copiosa documentazione sanitaria che attestava, sin dall’anno 2019 e fino ad epoca recentissima, l’esistenza di condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario, poiché pur in presenza del presupposto indicato dall’art. 275, comma 4 ter, cod. proc. pen., il Tribunale aveva rigettato la richiesta di sostituzione affermando, in modo peraltro astratto e assertivo, la possibilità di ricorrere a strutture sanitarie penitenziarie in grado d assistere il ricorrente, dato invece smentito ripetutamente dalle consulenze svolte oltre che da un precedente provvedimento emesso in data 15 maggio 2023, nell’ambito di altro procedimento penale, con il quale era stata disposta la sostituzione della custodia in carcere per le gravi condizioni di salute del ricorrente; infine, era del tutto mancante la motivazione con riguardo alla deduzione difensiva sulla disponibilità del coniuge del ricorrente ad accogliere l’indagato presso l’abitazione sita in provincia di Udine, a notevolissima distanza dai luoghi ove si assumevano consumati i reati oggetto di addebito cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile
1.1. Il primo motivo è reiterativo oltre che manifestamente infondato.
Il ricorrente ripropone la questione della perdita di efficacia della misura cautelare a causa dell’omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, attaccando l’affermazione del provvedimento che ha escluso l’allegazione, con la richiesta formulata dal P.M. al G.i.p. per l’emissione dell’ordinanza applicativa, di quei decreti. Il Tribunale del riesame ha correttamente richiamato sul punto l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità: è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte che la perdita di efficacia della misura cautelare consegue solo all’omessa trasmissione al Tribunale del riesame degli atti che siano stati sottoposti all’esame del G.i.p. dalla parte pubblica, con la richiesta ex art. 291 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278436 – 01; Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, COGNOME, Rv. 273296 – 01; Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944 – 01; Sez. 6, n. 51677 del 30/10/2014, COGNOME, Rv. 261666 – 01; Sez. 3, n. 19101 del 07/03/2013, D., Rv. 255117 – 01); egualmente costante l’affermazione secondo la quale il P.M., nel formulare la richiesta di emissione di ordinanza in materia di misure cautelari, ha il potere di selezionare il materiale ritenuto utile e necessario per dimostrare l’esistenza dei presupposti applicativi
della misura (v. già Sez. 1, n. 3111 del 30/06/1993, COGNOME, Rv. 194361 – 01; Sez. 5, n. 39950 del 16/06/2004, COGNOME, Rv. 229896 – 01, Sez. 2, n. 12080 del 06/02/2008, COGNOME, Rv. 239739 – 01; Sez. 1, n. 47353 del 25/11/2009, COGNOME, Rv. 245636 – 01).
Il ricorrente insiste nell’asserire che con la richiesta ex art. 291 cod. proc. pen. la parte pubblica avrebbe il dovere di trasmettere la documentazione relativa ai provvedimenti di autorizzazione delle intercettazioni; mentre è pacifico che è onere della difesa, ove intenda verificare la legittimità dell’attività di captazione e sollevare profili di inutilizzabilità dei risultati delle relative operazioni, provved a richiedere al P.M. il rilascio dei decreti autorizzativi (ovvero, sollecitare Tribunale del riesame ad acquisirli d’ufficio: Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, NOME, Rv. 269291 – 01; Sez. 3, n. 42371 del 12/10/2007, NOME, Rv. 238059 – 01) così mettendo a disposizione del Tribunale del riesame prima, e della Corte poi, il materiale processuale necessario per decidere su eventuali questioni afferenti alla legittimità dell’attività di ricerca della prova.
Per altro verso, il ricorrente non aggiunge che quei provvedimenti sono stati richiesti e ottenuti dalla difesa (v. l’allegato ai motivi nuovi, depositati davanti Tribunale del riesame, da cui risulta che in data 23 novembre 2023 fu richiestg. all’ufficio del P.M. e ottenutcL l’autorizzazione al rilascio della copia dei decreti autorizzativi delle intercettazioni), senza che siano stati formulati rilievi sul legittimità dei decreti stessi, pur essendo fissata l’udienza davanti al Tribunale del riesame per il successivo 28 novembre 2023.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso reiterativo, oltre che manifestamente infondato.
La questione, sollevata dinanzi al Tribunale del riesame e riproposta in questa sede, riguarda l’ipotizzata inutilizzabilità dei risultati dell’attività di intercettaz per l’assenza dei verbali delle operazioni compiute, in ragione del carente contenuto dei verbali ex art. 268 cod. proc. pen.
In primo luogo, va rilevato che la sanzione di inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, prevista dall’art. 271, comma 1, cod. proc. pen., opera solo con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen., ossia quando sia stata omessa la redazione dei verbali (Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016, Amato, Rv. 267075 – 01) o si sia proceduto alle operazioni di registrazione e captazione in luoghi diversi da quelli indicati dalla legge (Sez. 3, n. 40209 del 13/05/2014, COGNOME, Rv. 260424 – 01); mentre non determina l’inutilizzabilità delle intercettazioni l’irregolare indicazione di inizio e fine operazioni nei verbali cui fa riferimento l’art. 267, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 27877 del 18/04/2019, COGNOME, Rv. 276791 – 01; Sez. 6, n. 33231 del 21/07/2015, COGNOME, Rv. 264462 – 01), così come la redazione, in tempi diversi
e successivi rispetto alle attività di ascolto, del verbale di cui all’art. 268, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39769 del 16/05/2018, Serrago, Rv. 273849 – 01).
Né può assumere rilievo, come prospetta il ricorrente, la carenza delle indicazioni riguardanti i dati elencati nell’art. 89 disp. att. cod. proc. pen., perch quest’ultima norma non è richiamata nel disposto dell’art. 271 cod. proc. pen. (v. già Sez. 1, n. 8836 del 02/12/2009, dep. 2010, Bragaglio, Rv. 246377 – 01; Sez. 4, n. 17574 del 14/01/2004, Vatinno, Rv. 228173 – 01), anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. del 29 dicembre 2017, n. 216, essendo prevista la sanzione dell’inutilizzabilità esclusivamente per i casi tassativamente indicati dall’art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35010 del 30/09/2020, COGNOME, Rv. 280398 – 02; analogamente, per l’omessa indicazione delle generalità dell’interprete nominato per l’ascolto e la traduzione dei dialoghi captati, Sez. 5, n. 15472 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272683 – 0; Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272151 – 0; Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270570 – 0). Il principio di diritto ora ricordato è stato applicato anche per la mancata specificazione dei nominativi degli ufficiali di P.G. che hanno preso parte alle operazioni (Sez. 3, n. 20418 del 17/02/2015, COGNOME, Rv. 263625 – 01; Sez. 4, n. 49306 del 17/09/2004, COGNOME, Rv. 229922 – 01); del resto è pacifico, proprio alla luce delle indicazioni contenute nell’art. 89 disp. att. cod. proc. pen., che il verbale ex art. 268, comma 1, cod. proc. pen., non corrisponde ai verbali riguardanti le singole attività di intercettazione e l’eventuale trascrizione delle stesse.
1.3. Il terzo motivo è reiterativo e generico.
La difesa del ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale del riesame che ha messo in rilievo (pag. 8) come il COGNOME, pur avendo conseguito in forza dell’art. 275, comma 4 bis, cod. proc. pen. la sostituzione della misura della custodia in carcere in relazione ad altro procedimento per gravi reati (art. 416 bis cod. pen.) per la dedotta incompatibilità delb condizioni di salute con la restrizione in carcere, aveva proseguito, dal luogo di esecuzione di quella misura, a dirigere le associazioni per delinquere per le quali era stato nuovamente sottoposto all’applicazione della misura cautelare; il che integra la diversa situazione disciplinata dall’art. 275, comma 4 quater, cod. proc. pen. che legittima l’applicazione della custodia in carcere pur in presenza di condizioni di salute suscettibili in astratto di attestare l’incompatibilità del regime di detenzione inframuraria.
Resta, così, superata anche la censura relativa all’omessa valutazione della richiesta di perizia sulle condizioni di salute dell’indagato; censura in ogni caso manifestamente infondata alla luce del costante orientamento di legittimità che esclude la possibilità per il Tribunale del riesame di esercitare poteri istruttori, anche con specifico riguardo alle condizioni di salute dell’indagato (Sez. 2, n. 6400
del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278372 – 01; Sez. 6, n. 46036 del 26/10/2023, COGNOME, Rv. 285475 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Copia del presente provvedimento deve essere trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario ove è custodito il ricorrente, affinché provveda a quanto previsto dall’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/3/2024