Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42126 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42126 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME NOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 16.02.2023, il Tribunale di Catanzaro – quale giudice del rinvio a seguito di sentenza n. 44623 del 15.07.2022 della Corte di cassazione ha rigettato l’appello interposto, ex art. 310 cod. proc. pen., da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Vibo Valentia, in data 5.07.2021, respingeva la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva. La predetta misura cautelare è stata adottata in relazione all’ipotesi di reato di cui agli art. 416 bis (capo a), 512 bis e 416 bis.1 cod. pen. (capo a 3).
La Corte di cassazione aveva censurato il difetto di motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame in ordine alla valutazione di elementi sopravvenuti (in particolare, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME dalle quali emergeva che il COGNOME sarebbe stato vittima di richieste usurarie da parte dell’associazione e avrebbe avviato autonomamente l’attività di impresa, senza apporti esterni di capitale), eventualmente idonei a incidere sulla sussistenza della gravità indiziaria e, dunque, sulla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere. La Corte di cassazione aveva inoltre ritenuto non sufficientemente esaminate le risultanze della consulenza medica allegata dalla difesa sotto il profilo della loro incidenza sulla sussistenza del pericolo di recidiva.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite dei propri difensori, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di elementi sopravvenuti di cui all’art. 299 del codice di rito. L’illogicità della motivazione emergerebbe, in particolare, in due passaggi dell’impugnato provvedimento, nel primo dei quali il Tribunale ha ritenuto, da un lato, che gli elementi sopravvenuti (vale a dire le dichiarazioni del collaboratore COGNOME) non siano idonei a incidere sul cd. giudicato cautelare e, dall’altro, ha però indicato quegli stessi elementi quali fonte di “una versione totalmente discordante con quella precedente fatta dal collaboratore” COGNOME. Nel secondo passaggio motivazionale, il Collegio ha affermato, per un verso, che l’elemento sopravvenuto consente di inquadrare il ricorrente non già come partecipe e intestatario fittizio dell’impresa, bensì quale vittima di usura dell’associazione, per altro verso escludendo tale possibilità in vista dei contenuti delle intercettazioni captate, dalle quali emergerebbe l’effettiva partecipazione del ricorrente all’associazione.
2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di elementi sopravvenuti di cui all’art. 299 del codice di
rito e in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La motivazione circa le risultanze della consulenza medica allegata dalla difesa, che avrebbe dovuto essere valutata alla luce delle nuove emergenze rappresentate dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, sarebbe, da un lato, graficamente assente e, dall’altro, illogica, avendo il Tribunale ritenuto che dette risultanze non costituissero elemento nuovo in quanto già valutate con l’appello del 14 luglio 2020. A tal proposito, la difesa osserva che la consulenza medica in parola è stata in realtà allegata in un momento successivo rispetto alla trattazione dell’appello.
All’udienza si è svolta trattazione orale. Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato memorie, anche in replica alle considerazioni del Sostituto Procuratore generale.
Considerato in diritto
Il primo motivo è infondato. Va premesso che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 6, COGNOME, n. 45826 del 27/10/2021, Rv. 282292 – 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n.43112 del 07/04/2015, C. Rv. 265569).
Ciò posto, e considerato altresì quanto indicato dalla Corte di cassazione in sede di rinvio, il Collegio non riscontra le lamentate incongruità e carenze motivazionali a proposito della valutazione degli elementi sopravvenuti di cui all’art. 299 del codice di rito. Nell’adeguare la propria decisione alle richieste formulate della Cassazione con la citata sentenza n. 44623 del 15.07.2022, il Tribunale ha infatti chiarito come, allo stato, non vi fossero sufficienti elementi per ritenere sconfessato il precedente quadro probatorio, attesa l’esistenza di intercettazioni captate dalle quali era dato evincere la partecipazione dell’indagato alle attività illecite della cosca.
Rispetto ai fatti nuovi (dichiarazioni del collaboratore COGNOME), asseritamente modificativi della situazione già precedentemente valutata, il Tribunale non ha riconosciuto carattere di decisività agli elementi sopravvenuti indicati dal ricorrente, fornendo ragioni -identificate, appunto, nei contenuti delle preesistenti captazioni- giustificatrici di tale mancato riconoscimento, non mancando inoltre di osservare come le dichiarazioni rese in udienza dal collaboratore “dovranno poi essere valutate, unitamente a tutti gli ulteriori elementi oggetto di istruttoria, ancora in corso.”
Pertanto, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia correttamente applicato i principi elaborati dalla Cassazione in tema di revoca o sostituzione di misure cautelari, posto che, a fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, «compito di quest’ultimo, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l’intera motivazione riflettente l’esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti» (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., Rv. 282376 01).
Il secondo motivo è fondato. Coglie nel segno la difesa nel dedurre vizio di motivazione e nel rimarcare come la consulenza medica di parte in parola sia stata in realtà allegata in un momento successivo rispetto alla trattazione dell’appello.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, secondo il quale le condizioni di salute del COGNOME non potevano considerarsi quale elemento nuovo in quanto già valutate “con apposito appello dinnanzi a questo Tribunale in data 14.7.2020”, risulta dagli atti che, soltanto in data 5.07.2021, il Tribunale di Vibo Valentia, presa visione dell’istanza difensiva e della consulenza medica di parte del AVV_NOTAIO. COGNOME (in cui si evidenziava l’incompatibilità dello stato di salute del detenuto con il regime carcerario e si richiedeva la revoca ve/ sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari), rigettava l’istanza. Pertanto, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato vada annullato limitatamente alle condizioni di salute del ricorrente.
In considerazione dei motivi fin qui esposti, il Collegio annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle condizioni di salute del ricorrente e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Catanzaro. Rigetta nel resto il
ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle condizioni di salute del ricorrente e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 06/09/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente