Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16450 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16450 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Ostuni il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 22/09/2023 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 settembre 2023, il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello proposto dall’imputato avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Brindisi del 24 agosto 2023, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora, disposta in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
2. Avverso l’ordinanza, l’imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo di doglianza, la violazione degli artt. 273, 292, 310 cod. proc. pen., ed il connesso vizio di motivazione. Secondo la ricostruzione difensiva, il Tribunale del riesame si sarebbe erroneamente confrontato con il parere favorevole del pubblico ministero al a sostituzione della misura e non avrebbe considerato le esigenze lavorative dell’imputato, né il fatto che egli ha patteggiato una pena di tre anni di reclusione e non è stato tratto in arresto per spaccio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma a seguito di un controllo effettuato sulla sua persona in pieno giorno. Per la difesa, non si è apprezzata l’utilità del lavoro in termini di recupero sociale e non si è tenuto conto delle preferenze e delle attitudini personali, nonché delle attività svolte precedentemente, né della generale funzione di reinserimento sociale svolta dal lavoro in quanto tale.
Con un secondo motivo di doglianza, si censurano la violazione degli artt. 274, 275, 284, 292, 310, cod. proc. pen. e vizi della motivazione in relazione all’erronea applicazione della presunzione di pericolosità del soggetto. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’imputato non ha altri procedimenti penali pendenti e ha patteggiato tre anni .di reclusione nel presente procedimento; egli, inoltre, ha sempre rispettato le regole delle misure cautelari imposte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – relativo alla scelta della misura cautelare da applicare, cui si riferiscono entrambi i motivi di doglianza – è inammissibile.
La prospettazione difensiva si esaurisce in mere valutazioni di ordine fattuale, dirette ad ottenere un’analisi diversa di circostanze già adeguatamente considerate dal giudice dell’appello cautelare. Contrariamente a quando dedotto dal ricorrente, comunque, l’apprezzamento effettuato dal Tribunale, in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa e all’inadeguatezza della misura in atto, deve considerarsi adeguato e coerente, perché frutto di un’attenta e puntuale disamina degli elementi rilevanti: a) la circostanza che le prescrizioni della misura in atto non siano state violate è irrilevante; b) la personalità dell’imputato è negativa, perché caratterizzata da numerosi precedenti, di cui uno specifico, la cui lontananza nel tempo è già stata valorizzata per la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora; c) dagli accertamenti tecnici sulla sostanza stupefacente è emerso un elevato grado di purezza, indice di gravità del fatto; d) non è provato che vi siano rapporti lavorativi in corso, essendo stata depositata solo
documentazione riferita ai rapporti scaduti; e) lo svolgimento di un’attività lavorativa in locali notturni – quale quella indicata dall’imputato – aumenterebbe il rischio di reiterazione di reati, impedendo lo svolgimento di adeguati controlli.
A fronte di tale motivazione, la prospettazione difensiva si riduce al richiamo di principi generali riferiti all’importanza educativa del lavoro o alla valutazione sull’adeguatezza delle misure cautelari. Né può sostenersi, Slli piano logico, che, qualora si proceda nei confronti di un soggetto per attività di spaccio non svolta in ambito lavorativo, una futura eventuale attività lavorativa non possa generare nuove occasioni di reato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie,, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/01/2024.