Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 23712 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 23712 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME , nato ad
COGNOME
omissis
avverso la ordinanza in data 12.1.2024 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12.1.2024 il Tribunale di Cagliari, adito in sede di riesame, ha confermato la misura del divieto di dimora nel Comune di Sanluri disposta nei confronti di NOMECOGNOMENOME gravemente indiziato dei reati di atti persecutori per avere reiteratamente ingiuriato, minacciato, compiuto atti osceni i due vicini di casa con i quali condivideva il cortile di proprietà di questi ultimi quale aveva una servitù di transito per l’accesso alla propria abitazione, nonché di lesioni ai danni dell’uomo e di violenza sessuale consistita in strusciamenti, toccamenti e palpeggiamenti ai danni della donna.
Avverso il suddetto provvedimento l’indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta:
2.1. il vizio di violazione di legge riferito agli artt. 178 e 294 cod. proc. pen. 96 d.P.R. 115/2002 per aver inoltrato in data 8.11.2023 istanza di ammissione al gratuito patrocinio, il cui accoglimento, sebbene pronunciato il 7.12.2023, non gli era stato comunicato con conseguente caducazione della misura cautelare per nullità dell’interrogatorio di garanzia, che veniva nuovamente fissato ed espletato il 19.12.2023, nonostante egli abbia avuto solo due giorni dopo i ovverosia il 21.12.2023 / notizia di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il che gli aveva impedito di estrarre copia degli atti processuali e / per ‘effetto ) di fornire al difensore le notizie per il compimento di indagini difensive, di nominare un ct per le lesioni subite dalla vittima o sulla sua presenza in casa in concomitanza con la riferita violenza sessuale, così come di arrivare preparato per rispondere all’interrogatorio che doveva pertanto essere ritenuto nullo;
2.2. il vizio di violazione di legge per essere stata erroneamente applicata la disciplina dettata dall’art. 302 cod. proc. pen. esclusivamente per la limitazione della libertà personale, avendo il PM, una volta dichiarata inefficace la prima misura per nullità dell’interrogatorio di garanzia, chiestone il ripristino fissando un nuovo interrogatorio di garanzia, quando invece avrebbe dovuto trovare applicazione l’iter ordinario del subprocedimento cautelare che avrebbe consentito all’indagato di fruire di maggiori termini così da avere tempestiva contezza della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ordine al primo motivo deve essere in primo luogo rilevato che l’inosservanza del termine per provvedere sull’istanza di ammissione (ovvero dieci giorni successivi a quello in cui detta istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio di destinazione) non è sanzionata in termini generali, ma si risolve, all luce della natura ordinatoria assunta per effetto delle modifiche apportate all’art. 96 D.Lgs. n. 115 del 2002 dal d. I. n. 92 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nulli riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice. E’ stato infatti puntualizzato dalle pronunce di questa Corte successive alle suddette modifiche come alcuna nullità derivi dalla violazione del termine previsto ex lege all’infuori dell’ipotesi in cui la stessa, che va specificamente dedotta mediante adeguate allegazioni, sia riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice di rito in qualche modo ricollegabile alla mancata esecuzione di un’attività che alli omessa
autorizzazione sia legata in concreto (Sez. 2, Sentenza n. 18462 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 269746; Sez. 1, Sentenza n. 1235 del 16/12/2020, COGNOME, Rv. 280218).
Nel caso di specie la suddetta istanza, presentata dall’indagato in data 8.11.2023, era stata accolta con provvedimento del 7.12.2023 che, ancorché depositato in data 11.12.2023, era stato comunicato all’interessato solo il 21.12.2023, ovverosia successivamente all’interrogatorio di garanzia, tenutosi il 19.12.2023, il che ne avrebbe, a detta del ricorrente, determinato la nullità per l’impossibilità di estrarre copia degli atti dal fascicolo del PM stante l’indisponibili delle risorse economiche necessarie e la conseguente mancata conoscenza degli elementi raccolti a suo carico.
Quand’anche non possa muoversi all’indagato un addebito di negligenza per non essersi attivato spontaneamente per conoscere le sorti della propria istanza stante la fuorviante risposta resa dal AVV_NOTAIO in data 16.12.2023 che, nell’accogliere “per ragioni di mera cortesia” la richiesta dell’AVV_NOTAIO di differimento dell’interrogatorio di garanzia motivata dalla brevità del termine di fissazione del suddetto incombente, affermava incidentalmente che l’ammissione al gratuito patrocinio non era stata ancora vagliata -, va tuttavia rilevato che l’ordinanza, pur ribadendosi l’applicabilità della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato anche alla fase cautelare alla stregua del dettato normativo dell’art. 75 comma 1 DPR n. 115 del 2002, che stabilisce la validità dell’ammissione al patrocinio “per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse” (Sez. 6 n. 8339 del 4/02/2015, Rv. 262501), resiste alle censure difensive sotto l’assorbente profilo della genericità della doglianza, nei termini in cui è stata prospettata.
L.,–n Non risulta infatti allegata alcuna istanza di rilascio di copia degli atti d procedimento (ovvero di atti specificamente indicati) e di un successivo rigetto della stessa per omesso pagamento dei relativi diritti, nonostante l’attestazione della pendenza della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la prospettazione della lesione del diritto di difesa si appalesa pertanto soltanto potenziale in quanto basata su un assunto ipotetico, ovverosia che le copie degli atti non sarebbero state rilasciate, rendendone inutile la richiesta, a causa della mancanza di disponibilità economiche dell’indagato, in quanto privo di alcun riscontro concreto. Il motivo è conseguentemente articolato non solo in violazione del principio dell’autosufficienza, che impone di allegare al gravame proposto in sede di legittimità gli atti dai quali derivi il pregiudizio lamentato, ma sconta al radice un vizio di genericità, in difetto della puntuale allegazione degli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta, che lo destina a norma dell’art. 581 primo comma cod. proc. pen. all’inammissibilità.
Peraltro, al di là del rilievo che l’istanza di differimento dell’interrogator formulata dal difensore risultava motivata in prima battuta dalla brevità del lasso temporale a sua disposizione per estrarre le copie degli atti e consultarsi con il proprio assistito che doveva far ritorno in auto presso la sua temporanea residenza distante 72 km. dal suo studio, rispetto alla quale le condizioni di assoluto disagio economico dell’indagato venivano indicate in via meramente incidentale, non può in ogni caso sottacersi che i antecedentemente alla formulazione dell’istanza de gua ì
il D.F. risultava assistito da due difensori, entrambi dal medesimo nominati, e che proprio la mancata notifica dell’interrogatorio di garanzia ad uno di essi aveva determinato, per effetto del mancato espletamento di tale incombente nei termini, la caducazione della misura coercitiva originariamente disposta: solo in data 29.12.2023 l’indagato aveva proceduto, confermando l’AVV_NOTAIO, alla revoca delle ulteriori precedenti nomine che avrebbero costituito causa di decadenza dal beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come sottolineato dal Gip nel provvedimento in data 16.12.2023.
Il secondo motivo non può ritenersi fondato.
Se alla stregua dell’univoca interpretazione giurisprudenziale l’interrogatorio affetto da nullità di differente natura deve essere parificato al suo mancato espletamento consentendo l’applicabilità del procedimento disciplinato dall’art. 302 cod. proc. pen. in forza del quale la misura cautelare caducata può essere nuovamente disposta, previo interrogatorio dell’indagato, ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 273, 274 e 275 (Sez. 6, Sentenza n. 3245 del 13/10/1999, Caridi, Rv. 216627; Sez. 6, Sentenza n. 1138 del 07/03/2000, COGNOME, Rv. 216146; Sez. 5, Sentenza n. 29991 del 02/04/2003, COGNOME, Rv. 226369), maggiori perplessità potrebbero nutrirsi in ordine all’applicazione di tale procedimento per le misure cautelari diverse da quelle custodiali. La questione viene prospettata dalla difesa con riferimento alla sentenza della Consulta n. 95/2001 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in esame nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294 comma 1-bis cod. proc. pen., osservando come il profilo di contrasto rilevato in detta pronuncia rispetto all’art. 24 Cost. risieda “nel diritto del destinatario di una misura cautelare ad essere ascoltato, senza dilazione, dal giudice che l’ha adottata e non certo nel ripristino della restrizione in malam partem”, non evincendosi dall’intervento dei giudici costituzionali il ripristino della restrizione previsto per le sole misu custodiali.
Il nodo interpretativo non può, tuttavia, che essere sciolto muovendo dalla stessa pronuncia di incostituzionalità. E’ ben vero che all’affermazione secondo cui le misure cautelari personali diverse dalla detenzione in carcere o in luogo di cura o agli arresti domiciliari perdono, al pari di quelle custodiali, efficacia ove non precedute dall’interrogatorio di garanzia nei termini prescritti, trattandosi pur sempre di misure che incidono sulla libertà personale e che come tali esigono un’identità di sanzione in conseguenza della nullità dell’atto che ne costituisce l’indefettibile presupposto, non fa seguito alcuna affermazione in ordine al divieto di ripristino. Tuttavia, tale silenzio non può essere interpretato, così come vorrebbe il ricorrente, limitando soltanto alla prima parte della norma ritenuta incostituzionale l’intervento della Consulta, ovverosia alla sola perdita di efficacia anche delle misure diverse da quelle custodiali, senza estenderlo al loro ripristino che si tradurrebbe, ad avviso della difesa, in un’interpretazione in malam partem in aperto contrasto con la rivisitazione della norma in senso più favorevole all’imputato. E ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, perché trattasi della conseguenza che fa seguito alla perdita di efficacia secondo le previsioni contenute nello stesso art. 302 cod. proc. pen. non intaccate dalla pronuncia di incostituzionalità: a ben guardare il procedimento di ripristino presuppone una pluralità di adempimenti che, in quanto configurati dalla liberazione dell’imputato, dalla richiesta del Pubblico Ministero e dal previo interrogatorio del prevenuto, si traducono in altrettante garanzie difensive che difficilmente potrebbero essere intese, in disparte dalla liberazione dell’imputato che non avrebbe ovviamente ragione di essere disposta per le misure non custodiali, come un’interpretazione in termini sfavorevoli per il destinatario della misura stessa. Del resto, a supporto del dictum della Corte Costituzionale nel senso di estendere anche alle misure non custodiali il procedimento di ripristino, militano le affermazioni ivi contenute con le quali viene valorizzata la peculiare funzione assolta dall’interrogatorio di garanzia che costituisce “fra tutti, lo strumento di difesa più efficace in relazione alla cautela disposta”, e ciò per tutti i tipi di misure cautelari, coercitive o interdittive, contemplanti “l’attitudine comprimere beni fondamentali della persona”, per pervenire alla conclusione che identica debba essere la sanzione processuale nel caso in cui l’interrogatorio non venga compiuto nel termine prescritto. Sulla falsariga di tali puntualizzazioni sembrerebbe contraddittoria una dichiarazione di incostituzionalità che imponga per tutti i tipi di misure cautelari la perdita immediata di efficacia nel caso d mancato interrogatorio nel termine, stante la necessità di assicurare per tutte le misure questo inderogabile strumento di garanzia difensiva, ma che poi preveda solo per la misura della custodia cautelare la necessità, per rinnovarla, del previo interrogatorio dell’imputato (in precedenza omesso) e la necessità di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base dei risultati di questo interrogatorio, laddove tutte le altre misure coercitive potrebbero continuare ad essere nuovamente emesse senza un previo interrogatorio (v. in tal senso in motivazione Sez. 3, Sentenza n. 21784 del 17/05/2005, COGNOME, Rv. 231345). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In secondo luogo occorre considerare sul piano squisitamente logico che seguendo l’interpretazione patrocinata dalla difesa si perverrebbe alla conseguenza, per vero intrinsecamente contraddittoria, di trattare più favorevolmente le misure maggiormente afflittive quali sono quelle custodiali, consentendo solo per esse la emissione ex novo, rispetto a quelle strettamente interdittive che incidono in misura meno penalizzante sullo status libertatis, fra le quali rientra il divieto di dimora disposto nel caso di specie nei confronti dell’indagato. Sarebbe irragionevole anche riguardata dal punto di vista del reo l’esclusione del ripristino in caso di nullità od omissione dell’interrogatorio del misure cd. interdittive, consentendolo invece per quelle che si risolvono nella privazione assoluta della libertà personale come accade per la detenzione in carcere o in un luogo di cura o all’interno delle mura domestiche.
Se, dunque, l’obbligo di mettere previamente in libertà il soggetto è applicabile alla sola misura custodiale, deve tuttavia conclusivamente ritenersi che nella ipotesi in cui una qualunque misura cautelare, sia coercitiva sia interdittiva, abbia perso immediata efficacia ai sensi dell’art. 302 cod. proc. pen. il giudice, per poter disporre ex novo la stessa misura il giudice debba necessariamente procedere, anche quando non si tratti della custodia cautelare, ad un preventivo interrogatorio dell’indagato ed alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari sulla base delle risultanze del medesimo in conformità alle prescrizioni contenute nella norma in esame.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 19.4.2023