Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30005 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Taranto il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza della Corte di appello di LECCE in data 2/2/2024 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiestod , à-4 . 0 ittararli GLYPH friu,linen , SSr13.1.·ra ‘<te, f;e4d( n ' udite le conclusioni dei difensori i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 02/02/2024, il Tribunale di Lecce ha rigettato l'istanza di riesame proposta da NOME avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale il 27/12/2023, in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P. 309/90 (capo 39).
Avverso il provvedimento del riesame, ricorre per cassazione l'indagato con due distinti atti di impugnazione.
2.1. Con il ricorso a firma dell'AVV_NOTAIO si eccepiscono illogicità e carenza di motivazione. Sostiene il difensore che l'intercettazione del 12 agosto 2021, valorizzata dal Riesame ai fini della sussistenza della gravità indiziaria in relazione al delitto contestato, non dimostrerebbe la partecipazione dell'indagato all'episodio relativo all'acquisto della partita di droga e, con riferimento al esigenze cautelari, la motivazione sarebbe carente e contraddittoria nel rilevare il pericolo di reiterazione del reato posto che al NOME è contestato un solo reato, è soggetto incensurato e svolge attività lavorativa; inoltre il Tribunale non avrebbe rilevato la carenza di motivazione in relazione alla inidoneità di altra misura, meno gravosa, a soddisfare le esigenze di cautela.
2.2. Con un secondo ricorso a firma dell'AVV_NOTAIO si deducono vizi di natura processuale e sostanziale.
Ritiene il difensore che il Tribunale non avrebbe valutato il rilievo difensivo con il quale si eccepiva il vizio di omessa autonoma valutazione del provvedimento del AVV_NOTAIO ricorrendo, sul punto, a mere clausole di stile.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla questione della perdita di efficacia del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, dovuta alla mancata trasmissione di atti, da parte del Pubblico Ministero, della documentazione relativa alle intercettazioni.
2.3. Con il terzo motivo, connesso al precedente, si eccepisce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali di cui al RIT NUMERO_DOCUMENTO/21, per la mancat comunicazione dei verbali delle operazioni compiute essendo questa una diretta conseguenza degli artt. 268 e 271 cod. proc. peri.
2.4. Con il quarto motivo si eccepisce la carenza di motivazione circa la sussistenza della gravità indiziaria, non essendo sufficiente il richiamo alla conversazione intercettata il 12 agosto 2021.
2.5. Con il quinto motivo si lamenta la mancata considerazione delle argomentazioni difensive con le quali si contestava la sussistenza delle esigenze cautelari ed il giudizio di adeguatezza della misura carceraria a fronte della personalità del NOME, del suo coinvolgimento in un unico episodio delittuoso, avuto riguardo anche alla posizione degli altri indagati tutti sottoposti ad un regime cautelare meno afflittivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono basati su motivi infondati e vanno rigettati.
Le censure sollevate dal ricorrente riguardano, tutte, aspetti già esaminati
dal Tribunale del Riesame, sulle cui motivazioni il ricorrente non si confronta, limitandosi a riproporre le censure già avanzate, senza rispondere in alcun modo alle osservazioni formulate dal Tribunale sul punto già oggetto di censura; i motivi sono pertanto aspecifici, in quanto riproduttivi di censure di merito alle quali l'ordinanza impugnata ha fornito risposta esauriente e del tutto immune da vizi logici e giuridici.
In particolare, i primi due motivi del ricorso a firma dell'AVV_NOTAIO introducono questioni di natura processuale che devono essere affrontate in via preliminare per motivi di ordine logico.
Quanto alla doglianza concernente il difetto di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, il Tribunale del riesame, a pag. 2, ha evidenziato come nell'ordinanza applicativa fosse stato attentamente valutato il materiale indiziario e proprio la valorizzazione della conversazione che dava atto della partecipazione attiva del NOME all'attività di traffico di sostanz stupefacenti, dimostrava il vaglio critico del materiale investigativo posto che il Giudice per le indagini preliminari sottolineava che la conversazione lasciava intendere il volume di affari e la continuità dell'attività di spaccio.
Occorre ribadire che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Rv. 273658; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252).
Con riferimento, poi, alla questione concernente la nullità dell'ordinanza genetica per la mancata valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari e poi del Tribunale, della legalità formale delle captazioni, non essendo stati inviati i RIT delle intercettazioni e i decreti autorizzativi delle stesse, nonché di perdita d efficacia della misura ai sensi degli artt. 291 e 309, comma 5, cod. proc. pen., essa è generica oltre che manifestamente infondata.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto condiviso dal Collegio secondo cui la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei
decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, non inviati in precedenza al Giudice per le indagini preliminari, non determina la perdita di efficacia della misura, ma, eventualmente, solo l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni di captazione, qualora i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione delle disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen., e sempre che la difesa dell'indagato abbia presentato specifica e tempestiva richiesta di acquisizione, e la stessa o il giudice non siano stati in condizione di effettuare un efficace controllo di legittimità (Sez. 6, n. 752 del 24/01/2013, Rv. 254586; Sez. 4, n. 18802 del 21/03/2017, Rv. 269944; Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Rv. 273296). Invero, più in generale, va rilevato come l'inefficacia del provvedimento custodiale consegue solo al mancato invio al Tribunale degli atti a suo tempo trasmessi al Giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura (oltre che degli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato), mentre la sanzione non opera qualora già il Giudice per le indagini preliminari avesse ricevuto gli atti solo in maniera parziale, con la conseguenza che in tal caso entrambi i giudici saranno tenuti ad esaminare soltanto gli atti ricevuti (Sez. 4, n. 8114 del 17/11/2005, dep. 2006, Rv. 233530; Sez. 5, n. 6231 del 21/12/1999, dep. 2000, Zapparata, Rv. 216242).
Il collegio cautelare, a pag. 4 dell'ordinanza impugnata, ha pertinentemente osservato che la difesa non aveva dimostrato di aver fatto richiesta al giudice competente dei decreti di autorizzazione o di avere chiesto copia delle registrazioni e dei verbali delle operazioni compiute con riferimento al NUMERO_DOCUMENTO sicchè non poteva in alcun modo dolersi dell'assenza dei predetti verbali nella documentazione trasmessa dal Pubblico Ministero e
A ciò deve aggiungersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai fini d emissione di una misura cautelare, la mancata allegazione, in sede di richiesta della misura, dei verbali delle operazioni, così come della trascrizione del contenuto dei colloqui, non determina la inutilizzabilità di tale fonte indiziaria, previ esclusivamente nel caso di intercettazione eseguita fuori dei casi consentiti o in violazione delle disposizioni previste dall'art. 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36439 del 21/5/2004, Rv. 230074; Sez. 6, n. 34394 del 13/07/2022, Rv. 283729).
4. Quanto agli altri motivi del ricorso a firma dell'AVV_NOTAIO, comuni ai motivi del ricorso a firma dell'AVV_NOTAIO va ricordato, in ordine ai limiti sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione
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degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato i relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenut dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità del argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 2;73 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione de fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito "la valutazione del peso probatorio" degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito "… di verificare … se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi d diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Sez. 4 n. 22500 del 03/05/2007).
Tanto premesso, il Tribunale ha ampiamente argomentato in ordine alle deduzioni difensive ed ha ritenuto destituita di fondamento la tesi con la quale si contestava la sussistenza della gravità indiziaria, richiamando significativamente la conversazione del 12 agosto 2021, in cui l'indagato discuteva con il padre dell'esigenza di reperire il denaro (74.000,00 euro) quale corrispettivo della partita di droga acquistata dai fornitori campani che lo stesso COGNOME contribuiva a voler pagare.
Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha rilevato che il Giudice per le indagini preliminari avesse adeguatamente motivato sul punto, valorizzando le
modalità della condotta, il contesto nel quale si essa era realizzata, il ruolo rivestito dal NOME il quale – nonostante la giovane età e lo stato di incensuratezza – aveva dimostrato di essere bene inserito nel contesto criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Il Tribunale del riesame ha anche spiegato le ragioni per le quali il trattamento cautelare era differenziato rispetto ai coindaga ti senza che possa ravvisarsi alcuna disparità di trattamento (pagg. 6 e 7 dell'ordinanza impugnata) ed ha rimarcato che la solo la custodia in carcere rispetto agli arresti domiciliari era idonea a garantire la collettività dal pericolo di recidiva (pag. 7) dal momento che gli arresti domiciliari "erano inidonei ad impedire all'indagato il mantenimento dei rapporti con l'ambente criminale nonostante il trasferimento a Taranto allegato dalla difesa".
Alla luce di tutto quanto premesso, i ricorsi vanno rigettati ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/07/2024