Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17735 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17735 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/08/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino, quale giudice del riesame, di conferma dell’ordinanza della Corte d’Appello di Torino del 20 luglio 20 che ha respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli ar domiciliari, con eventuale prescrizione del divieto di comunicare con terzi e controllo elettro in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all’ art. 73, comma primo, d 309/1990, aggravato ai sensi dell’art. 80 del d.P.R.309/1990, per aver ceduto a NOME COGNOME NOME kg 10,9 di sostanza stupefacente del tipo hashish e per aver detenuto ulteriori kg 25,5 di hashi all’interno dell’autolavaggio da lui gestito.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violaz dell’art. 275, comma 3 e 3 bis cod. proc. pen., nonché difetto di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneità a soddisfare le esigenze cautelari del domicilio indicato per l’esecuzione arresti domiciliari, anche con impiego di strumenti elettronici di controllo a distanza.
Il giudice del riesame non ha adeguatamente preso in esame gli elementi, con carattere di novità, che il difensore aveva allegato a sostegno della istanza di modifica della misura cautel carceraria con quella degli arresti domiciliari. In particolare, il giudice ha trascurato di le determinazioni cautelari assunte dal Gip del Tribunale di Torino, nell’ambito di procedimento, principale rispetto quello odierno (recante NUMERO_DOCUMENTO), con ordinanza del 18/07/2023, con cui il giudice ha disposto la sostituzione della misura cautelare carceraria quella meno afflittiva degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza di INDIRIZZO. Evidenzia il ricorrente che la sostituzione della misura cautelare è stata dispo relazione ad un procedimento scaturito dalle medesime indagini, concernente la contestazione di un fatto più grave rispetto quello per il quale si procede con l’odierno procedimento. Perta è palese la contraddittorietà e la difformità di valutazioni tra quella assunta dal Gip del Tri di Torino che, nell’ambito del GLYPH suddetto procedimento principale ha accolto l’istanza di sostituzione della misura cautelare carceraria, GLYPH e le determinazioni della Corte di appello di Torino, confermate dal Tribunale del riesame che, in relazione ad un episodio di spaccio stupefacenti meno grave, invece afferma la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliar rigettando la richiesta.
Evidenzia altresì il ricorrente che, trattandosi di procedimenti penali aventi ad ogg medesimi reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, è certamente pronosticabile che in sede esecutiva, la pena venga rideterminata previo riconoscimento del vincolo dell continuazione. In ragione di tale vincolo tra i reati per i quali attualmente si procede e giudicato dal Gup di Torino, esitato in sentenza di condanna ai sensi dell’art. 444 cod. proc. del 30/06/2023, è logico sostenere che la misura cautelare debba essere proporzionata alla pena che sarà irrogata a titolo di aumento per la continuazione con il reato più grave per il è intercorsa sentenza di condanna.
Infine, il giudice del riesame non ha espresso alcuna valutazione di adeguatezza del domicilio presso cui eseguire la misura, costituito dall’abitazione familiare dove è stabi nucleo familiare del ricorrente.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari cui all’art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivaz esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass. 02/08/1996, COGNOMECOGNOME presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all’indicazione delle ragi per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all’entit gravità dei fatti di reato (Cass., 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/199 Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative sta
1.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiteraz condotte criminose, valutando entrambi gli argomenti posti a fondamento della richiesta d sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domici presso l’abitazione familiare del ed indicando le ragioni per le quali ha ritenuto inidone caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’ 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.
In particolare, con riferimento alla pendenza del procedimento recante numero NUMERO_DOCUMENTO del 2022 nell’ambito del quale, a seguito di sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., ricorrente è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e nell’ambito del quale i del Tribunale di Torino ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella arresti domiciliari, il giudice del riesame ha affermato che la circostanza secondo cui i due contestati nell’ambito dei due diversi procedimenti possano essere ritenuti avvinti dal vin della continuazione, con conseguente rideterminazione della pena, debba essere valutata in sede esecutiva dal giudice dell’esecuzione.
Né l’argomento illustrato dal ricorrente attesta un affievolirsi delle esigenze cautelari, che egli ha già riportato ben tre condanne per violazione della normativa sugli stupefacenti: prima per un fatto risalente al 2007; la seconda per un fatto commesso tra il 2006 e il 200 la terza per un fatto del 2015, divenuta irrevocabile nel 2017. Dopo la scarcerazione ricorrente ha ripreso l’attività di spaccio di stupefacente del tipo hashish e cocaina in
quantitativi, avvalendosi dello schermo formale dell’autolavaggio e disponendo di corre disponibili ad effettuare il trasporto ( fatti per i quali si è instaurato il procedimento n 2022). Cessate le limitazioni della libertà personale, il NOME ha commesso sei ulteriori epi di spaccio in sei mesi, oltre l’ulteriore episodio per il quale si procede nell’odierno procedi Evidentemente, afferma il giudice, non sussistono argomentazioni valide per sostenere che il periodo trascorso in carcere abbia sortito alcun effetto deterrente nella reiterazione dei confermandosi, invece, una preoccupante perseveranza nella condotta illecita che assume caratteristiche di vero e proprio stile di vita.
In relazione alla richiesta di sostituzione della misura intramuraria con quella domicili giudice del riesame ha affermato che il reato possa essere reiterato anche in ambiente domestico, posto che il ricorrente si è avvalso di solidi contatti con i canali di approvvigiona dello stupefacente che gli consentirebbero di gestire il traffico anche durante l’espiazione misura domiciliare. Anche la previsione del divieto di comunicare con terzi e il presidi braccialetto elettronico non sono idonei a fronteggiare il pericolo di recidivanza ma, semma pericolo di fuga che tuttavia in questo caso non è stato ravvisato.
Il giudice a quo ha, pertanto, ritenuto la misura carceraria più adeguata alla gravità d fatti così come descritti e alla personalità dell’indagato, più volte condannato per il med reato, privo di alcuna attività lavorativa stabile, con consolidati contatti con il m narcotraffico.
L’ apparato giustificativo a sostegno della decisione è dunque adeguato, esente da viz logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedime cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all’art. 275 cod proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n.306 del 03/12/2 dep. 2004, COGNOME) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, g elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminos fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, COGNOME) e attent focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che render altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filipp 209876; Cass. 09/06/1995, COGNOME, Rv. 202259).
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declarato dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione causa di inammissibilità. Alla cancelleria gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. pen.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
Il Consigliere estensor
GLYPH
Il Presidente