Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47937 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47937 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato in TUNISIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/05/2023 del TRIBUNALE DEL RIESAME di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG FELICETTA COGNOME,, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Milano, in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24 aprile 2023, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME, solo in relazione ai delitti di rapina aggravata in concorso ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ordinando la formale scarcerazione in relazione alla rapina in danno di NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 178, lett. c), e 292, lett. b), cod. proc. pen., alla luce della totale assenza dela descrizione della condotta addebitata all’indagato.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura – sotto il prcfilo della violazione dell’art. 273 e del vizio di motivazione – la valutazione di gravità indiziaria relazione all’individuazione del ricorrente, poiché, di fatto, gli elementi a caric dell’indagato consisterebbero soltanto nell’abbigliamento di uno dei concorrenti.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla dedotta mancanza di sufficienti elementi specificatori delle condotte ascritte al ricorrente, il Collegio condivide appieno il consolidato orientamento per cui ai fini dell’osservanza del disposto di cui all’art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., la «descrizione sommaria del fatto», può avvenire anche mediante indicazione sintetica delle condotte, quando di queste sia data concreta specificazione tanto nella richiesta del pubblico ministero, quanto nel contesto motivazionale dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, purché, in tale enunciazione riassuntiva delle accuse, vengano precisati tutti gli elementi necessari per consentire all’indagato di difendersi adeguatamente in ordine agli addebiti contestati, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio (Sez. 3, n. 25995 del 22/07/2020, COGNOME, Rv. 279898; Sez. 6, n. 50953 del 19/09/2014, COGNOME, Rv. 261372; Sez. 3, n. 15671 del 05/03/2014, COGNOME, Rv. 259432).
Nel caso di specie, l’onere illustrativo è stato compiutamente ottemperato, mediante una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della imputazione provvisoria, idonea a consentire all’indagato il pieno esercizio del diritto di difesa, avendo immediata e sicura conoscenza delle condotte addebitategli. In particolare, sono adeguatamente descritte le condotte dei diversi concorrenti, specificando i singoli contributi causali di chi ha materialmente operato le sottrazioni e di chi, con la propria fisica presenza COGNOME posto, rafforzava il proposito criminale degli esecutori materiali e garantiva loro una posizione di soggezione e di minorata difesa delle persone offese (come il ricorrente,
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inequivocamente ricompreso tra i «componenti del gruppo si assicuravano che nessuno potesse intervenire a difesa delle vittime»).
Il Tribunale di Milano ricostruisce – con argomentazior i congrue, coerenti con le risultanze procedimentali e immuni da vizi logico-giuridici – anche i momenti immediatamente successivi alle rapine perpetrate ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME (sottolineando in particolare l’inseguimento degli aggressori, senza soluzione di continuità, da parte di quest’ultimo, sino all’intervento degli operanti) e la successiva identificazione (confermata, oltre che dalle plurime descrizioni del vestiario di colore rosso indossato da NOME, seppure con particolari diversi specificamente notati dai singoli dichiaranti, anche dalla perquisizione ai danni della còrrea COGNOME, che aveva addosso ancora tracce dei reati appena commessi).
Il ricorso per cassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976. Cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023