Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29334 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29334 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Palermo il 28/09/1980
avverso l’ordinanza del 03/03/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Palermo, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME, quale partecipe di una associazione di narcotraffico gestita da soggetti appartenenti alle famiglie mafiose affiliate a ” cosa nostra ” e operanti nel
mandamento ‘San Lorenzo Tommaso Natale’ (art. 74, T.U. stup. e 416bis .1 cod. pen. – capo 35 dell’incolpazione provvisoria ).
Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato, tramite i propri difensor i, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il prim o, invocando i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., si ripropone l’eccezione di nullità dell’ordinanza cautelare per v iolazione dell’art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen.
Il GIP avrebbe ‘ pedissequamente copiato ‘ il provvedimento di fermo del P.M. tanto da riprodurne anche i medesimi errori (richiami agli allegati 1407 e 1294, che riguardano, però, altre persone).
Si lamenta il difetto motivazionale dell’ordinanza del riesame che non avrebbe fornito adeguata risposta sulla questione.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio argomentativo circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Si sostiene: che non è possibile identificare nell’odierno ricorrente la persona indicata nelle intercettazioni come ‘NOME‘ cui si attribuiscono caratteristiche (‘bassino’ , ha la disponibilità di una vettura Audi Q3) non riferibili all’indagato ; che, in assenza di materiale captativo, non vi sono elementi per sostenere che gli ‘incontri’ presso esercizi pubblici avessero finalità illecite; che è illogico assegnare, per un aspetto, al l’indagato la qualifica di vittima di estorsione ad opera degli appartenenti al clan mafioso e, allo stesso tempo, ritenerlo partecipe della associazione di narcotraffico gestita da quello stesso clan; che in tre anni di intercettazioni non è mai emersa la commissione di un reato -fine ad opera del ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Si afferma che il richiamo, da parte del Tribunale, alla duplice presunzione di cui all’art. 275 comma 3, cod. proc. pen. è manifestamente illogico, perché si tratta di presunzione non assoluta.
Si aggiunge che l’ordinanza impugnata non dà adeguato conto delle ragioni per le quali debba escludersi l’adeguatezza di altra misura cautelare meno afflittiva.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è infondato.
2.1. Va premesso che non è pertinente il richiamo al vizio di motivazione o di violazione di legge sostanziale.
Una eventuale nullità integra esclusivamente il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e spetta alla Corte di cassazione accertalo, indipendentemente da quale sia stato il ragionamento esibito al riguardo dal giudice di merito (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 255515; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636).
2.2. Nella specie l’ordinanza cautela re non è incorsa nella violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen..
Invero, dopo aver ripercorso l’amplissima attività di indagine riproducendo il contenuto dell’atto del P.M. , il GIP espone comunque la propria autonoma valutazione degli elementi fattuali sia in punto di gravità indiziaria (pagg. 405-408 ordinanza cautelare) sia in punto di esigenze cautelari (pag. 435).
Un simile incedere argomentativo non incorre nel denunciato vizio di nullità, poiché secondo ius receptum : «la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di trarre dagli atti di indagine e dai mezzi di ricerca della prova le proprie valutazioni che esplicitino il concreto esame della fattispecie oggetto della richiesta di misura cautelare; ne consegue, che tale obbligo è osservato anche quando il giudice riporti – pure in maniera pedissequa atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del PM, riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto» (cfr. tra le altre Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970 -01).
Né rileva l’erroneo richiamo a due allegati, poiché quanto trascritto nella ordinanza cautelare è perfettamente rispondente al contenuto delle conversazioni intercettate il 15 febbraio 2023 (che il Tribunale del riesame, senza ricevere smentita, indica nell’allegato 1047 invece che 1407) e il 2 aprile 2024 (che il Tribunale del riesame, senza ricevere smentita, indica nell’allegato 1300 invece che 1294), sicché nessun vizio si è prodotto.
3. Il secondo motivo esula dal novero dei vizi deducibili.
3.1. In tema di impugnazione cautelare, la Corte di cassazione non può rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame), poiché in tale ambito il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i
canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178); spetta, al più, al giudice di legittimità la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (per tutte Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).
3.2. Nella specie il motivo di ricorso si impernia non su un confronto critico con la tenuta logica del tessuto argomentativo dell’ordinanza cautelare (cfr. pagg. 7-11 sulla esistenza e operatività della associazione di narcotraffico, e pagg. 1115 sulla partecipazione dell’indagato) ma sulla valutazione del materiale raccolto, condotta in base a una prospettiva selettiva e parziale, volte a diminuirne la portata indiziante.
Il ricorrente ripropone a questo collegio questioni di fatto, congruamente risolte dal Tribunale del riesame (cfr. pagg. 13-14) e non suscettibili di rilettura in questa sede.
Mentre non rileva la mancata partecipazione a reati-fine, posto che : « In materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine”, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell’associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione» (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 280703 -02).
4. Il terzo motivo è generico.
4.1. L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, per il reato associativo in rassegna e per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416 -bis .1 cod. pen., una doppia presunzione, di natura relativa, circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l ‘ adeguatezza al loro contenimento della misura carceraria.
4.2. Il motivo di ricorso è indeterminato, poiché ─ tenuto conto che si tratta di reato permanente con condotta contestata ‘ dall’ottobre 2022 fino alla data odierna ‘─ non indica quale elemento concreto, in tesi pretermesso, avrebbe dovuto condurre il Tribunale del riesame ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari o a ritenere adeguata anche una misura cautelare meno afflittiva.
Deriva che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/07/2025