Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49395 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49395 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 27 aprile 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto la richiesta presentata da NOME COGNOME per la concessione di una misura alternativa alla detenzione al fine di espiare la pena di tre anni, sei mesi e sedici giorni di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione emesso dal procuratore presso il Tribunale di Foggia in data 09 agosto 2022.
Il Tribunale ha valutato negativamente la omessa presentazione del condannato all’UEPE, la mancanza di una occupazione stabile e di qualunque impegno risocializzante, ed ha ritenuto necessario, visto il disinteresse dimostrato verso le misure richieste, che prima della loro concessione il condannato svolga un periodo di osservazione e di trattamento inframurari, anche al fine di approfondire il suo atteggiamento verso la vittima del reato di omicidio stradale commesso.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale deduce la erronea applicazione dell’art. 47 Ord.pen. e la contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente afferma che l’ordinanza non contiene alcuna valutazione della sua personalità, mai effettuata dall’UEPE. Questo Ufficio ha dichiarato che egli si è sottratto alle convocazioni, rendendosi irreperibile, ma non viene chiarito con quali modalità egli è stato ricercato, e poiché negli atti risultano vari indirizz tutti diversi, l’URAGIONE_SOCIALE potrebbe semplicemente averlo contattato ad un indirizzo errato, anche se avrebbe potuto convocarlo attraverso le forze di polizia, a cui egli è noto. La conseguente affermazione del Tribunale, che egli non abbia mostrato interesse alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, è quindi errata perché fondata su un presupposto inesistente.
L’ordinanza è contraddittoria anche laddove afferma che il lavoro prospettato, quello di bracciante agricolo, non è adeguato all’espiazione di una pena lunga, perché il ricorrente ha dimostrato che tale attività viene svolta in modo continuativo, anche se con ripetuti contratti stagionali, nonché presso un’azienda agricola molto nota e perciò ampia; la asserita difficoltà dei controlli non può incidere sulla valutazione della idoneità del lavoro per concedere il beneficio richiesto. E’ ingiustificata anche l’affermazione che sia necessaria un’osservazione in carcere per verificare l’atteggiamento verso la vittima del
delitto di omicidio stradale, ben potendo tale osservazione essere effettuata anche in regime di libertà.
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
Il provvedimento impugnato è approfondito, logico e non contraddittorio, avendo il Tribunale valutato la concedibilità di una misura alternativa alla detenzione sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per effettuare il necessario giudizio prognostico sulla idoneità della misura a svolgere una funzione riabilitativa e sulla insussistenza del pericolo di recidivanza o di una persistente pericolosità sociale. Il Tribunale ha, infatti, valutato comportamento complessivo del ricorrente, evidenziando che egli, oltre al cumulo di pena per condanne definitive, ha pendenze per reati di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ed è segnalato dalla polizia per la sua elevata ed attuale pericolosità sociale, connessa alla commissione di reati anche in altri territori. Non ha un’attività lavorativa stabile, essendo dimostrati sol rapporti lavorativi stagionali, per pochi giorni all’anno, in quanto anche in relazione al contratto trimestrale depositato con l’istanza di misura alternativa egli risulta avere lavorato solo per ventitré giorni complessivi. Egli, infine, non si è attivato presso l’URAGIONE_SOCIALE.E. per coltivare la domanda presentata, impedendo così l’effettuazione della valutazione della sua personalità da parte degli esperti. La valutazione del Tribunale, che questi comportamenti non consentano di ritenere sussistente, allo stato, una effettiva intenzione del condannato di avviare un percorso di reinserimento sociale e di rivedere criticamente il proprio passato, risulta perciò logica e non contraddittoria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’affermazione del ricorrente, che la omessa presentazione all’U.E.P.E. sia dovuta a vizi della notifica delle varie convocazioni, non è supportata da alcun elemento, ed è in contrasto con quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, secondo cui vi è stato un volontario rifiuto di ottemperare alle convocazioni stesse. Peraltro la descrizione dei possibili errori di indirizzo, riferita nel ricor conferma il disinteresse del ricorrente a sottoporsi alla verifica da parte dell’U.E.P.E., avendo egli evidentemente omesso di fornire all’Ufficio un indirizzo certo, presso il quale poter essere rintracciato.
Anche l’affermazione del Tribunale, circa la necessità di un periodo di osservazione intramurario e la formulazione di un programma di trattamento esterno più strutturato, è sufficientemente motivata e logica alla luce della condotta descritta, della gravità dei reati commessi, delle pendenze penali, e della lunghezza della pena detentiva da espiare.
1/
Il ricorrente, di fatto, chiede una diversa valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, ma è un consolidato principio quello secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilit dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Inoltre, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Il motivo di ricorso è quindi inammissibile, oltre che infondato.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore