Misura Alternativa Provvisoria: la Cassazione ne ribadisce la non impugnabilità
Nel complesso panorama dell’esecuzione penale, le misure alternative alla detenzione rappresentano uno strumento fondamentale per il reinserimento sociale del condannato. Una questione procedurale di grande rilevanza riguarda la possibilità di ottenere un’applicazione anticipata di tali benefici. Ma cosa succede se la richiesta di una misura alternativa provvisoria viene respinta? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale: il rigetto di tale istanza non è ricorribile.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato presentava al Magistrato di Sorveglianza un’istanza per ottenere l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario. Questa procedura consente, in presenza di determinate condizioni, di anticipare gli effetti della misura in attesa della decisione collegiale del Tribunale di Sorveglianza.
Il Magistrato di Sorveglianza, tuttavia, rigettava la richiesta. La motivazione del rigetto si basava sull’assenza di quelle situazioni di eccezionalità che, sole, avrebbero potuto legittimare la concessione del beneficio in via provvisoria e urgente.
Il Ricorso in Cassazione e l’eccezione sulla misura alternativa provvisoria
Contro la decisione del Magistrato, il condannato proponeva ricorso per Cassazione. Tuttavia, il ricorso veniva formulato in termini generici, senza individuare specifici vizi di legittimità nell’ordinanza impugnata. Piuttosto, esso mirava a ottenere una nuova valutazione nel merito dei presupposti per l’applicazione della misura, un tipo di esame che esula dalle competenze della Corte di Cassazione.
Il punto centrale, però, su cui la Corte si è soffermata, non era tanto il contenuto delle lamentele, quanto la stessa ammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su un principio giuridico consolidato e inequivocabile. I giudici hanno chiarito che i provvedimenti di rigetto delle istanze di applicazione provvisoria di una misura alternativa alla detenzione non sono impugnabili.
La ragione di questa regola risiede nella natura stessa del provvedimento. La decisione del Magistrato di Sorveglianza sull’istanza provvisoria è considerata ‘meramente interlocutoria’. Questo significa che non è una decisione definitiva sul diritto del condannato a ottenere la misura alternativa, ma solo un provvedimento temporaneo che regola la fase di attesa. La decisione finale spetta al Tribunale di Sorveglianza, e sarà solo quest’ultima, se negativa, a poter essere oggetto di impugnazione.
Citando un proprio precedente (Sez. 1, n. 30525 del 11/05/2018), la Corte ha ribadito che ‘non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa […] in quanto avente natura meramente interlocutoria’.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro, ponendo un paletto procedurale netto. Chi si vede respingere una richiesta di misura alternativa provvisoria non può ricorrere immediatamente in Cassazione. Dovrà attendere la decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza e, solo in caso di esito sfavorevole, potrà impugnare tale provvedimento.
Questa regola ha una finalità di economia processuale, evitando di ingolfare la Suprema Corte con ricorsi su decisioni non definitive. Per il condannato, l’implicazione pratica è la necessità di concentrare le proprie argomentazioni difensive nell’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza, che rappresenta la sede deputata alla valutazione completa e nel merito della richiesta di misura alternativa.
È possibile fare ricorso in Cassazione contro il rigetto di una richiesta di applicazione provvisoria di una misura alternativa alla detenzione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tali provvedimenti non sono impugnabili, in quanto hanno una natura meramente interlocutoria e non decidono in via definitiva sul diritto al beneficio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
La ragione principale è giuridica: la legge non prevede l’impugnabilità del rigetto di un’istanza provvisoria. In secondo luogo, il ricorso era stato formulato in modo generico, limitandosi a richiedere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13505 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13505 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 21/08/1983
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avverso l’ordinanza del 20/11/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di AVELLINO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 20 novembre 2024, con cui il Magistrato di sorveglianza di Avellino rigettava l’istanza di applicazione provvisoria dell’affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).
Ritenuto che il ricorso di COGNOME, articolato in un’unica doglianza, non individua singoli aspetti dell’ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l’applicazione provvisoria della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Avellino con un provvedimento interlocutorio, giustificato dall’assenza di situazione di eccezionalità legittimanti la concessione del beneficio penitenziario invocato dal condannato.
Ritenuto, in ogni caso, che i provvedimenti di rigetto delle istanze di applicazione provvisoria di una misura alternativa alla detenzione non sono impugnabili, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «In materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» (Sez. 1, n. 30525 del 11/05/2018, COGNOME, Rv. 273145 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2025.