Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37204 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Bacau (Romania) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14 maggio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di affidame nto in prova richiesto da NOME.
Il Tribunale di sorveglianza motivava la sua decisione in ragione della mancata allegazione di un domicilio idoneo in Italia, delle negative informazioni dei Carabinieri e dei vani tentativi dell’Ufficio esecuzione pe nale esterna di contattare il condannato per svolgere l’indagine socio -familiare, nonché del suo accertato trasferimento in Romania.
Avverso l ‘ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato e ha dedotto che con memoria in data 08/05/2024 aveva rappresentato di essersi trasferito in Romania per ragioni di salute e di non essere rientrato perché aveva
perso il lavoro in Italia; aveva indicato un domicilio in Romania e aveva richiesto in quel paese l’esecuzione della misura alternativa.
Produceva copia della memoria depositata a mezzo pec.
Lamentava che il Tribunale di sorveglianza non aveva dato conto in motivazione di quanto dedotto nella memoria e non aveva comunque valutato la possibilità di concedere il beneficio da eseguirsi in Romania ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 38/2016
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti appresso specificati.
Il provvedimento impugna to contiene un’a rticolata motivazione, nella quale il Tribunale di sorveglianza valuta gli elementi a sua disposizione per formulare una prognosi sull’affidabilità del condannato rispetto alla misura alternativa richiesta e legittimamente prende in considerazione il contegno da lui tenuto fino all’08/05/2024, sei giorni prima dell’udienza in cui si doveva decidere sulla sua istanza. Solo con la memoria egli ha indicato il suo domicilio in Romania, rimanendo fino ad allora irreperibile a fronte delle ricerche dei Carabinieri e dell’UEPE, chiamati a raccogliere informazioni necessarie per le valutazioni di competenza dell’autorità giudiziaria.
Va difatti ricordato che la giurisprudenza di legittimità e la stessa Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Rv. 279338, citata dal ricorrente, ribadisce che «permane l’obbligo, a pena di inammissibilità della istanza, per il condannato libero di elezione di domicilio sul territorio nazionale (art. 677, comma 2 bis , cod. proc. pen.), ed è evidente che l’eventuale mancata collaborazione, anche conseguente alla assenza dal territorio nazionale, da parte del condannato istante all’indagine dell’Ufficio esecuzione penale esterna potrà concorrere a giustificare il rigetto, nel merito, della richiesta».
Va tuttavia evidenziato che la motivazione è, comunque, carente perché mancante della valutazione della pur tardiva indicazione della possibilità di eseguire la misura alternativa richiesta in Romania.
Il Tribunale di sorveglianza, laddove se ne sia fatta specifica deduzione, deve comunque tenere conto delle disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione
condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38.
L’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell’Unione europea ove il condannato abbia residenza legale e abituale; e ciò in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, che ha sovvertito il quadro normativo previgente che precludeva tale possibilità (Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Rv. 279338-01), «in quanto l’affidamento è assimilabile ad una “sanzione sostitutiva” ai sensi dell’art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che “impone obblighi ed impartisce prescrizioni”, compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere» (Sez. 1, n. 16492 del 25/05/2020, cit.).
E difatti, per un verso, «la comune adesione all’Unione Europea e al suo ordinamento assicura la reciproca adeguatezza, fra gli Stati, nell’adempimento dei compiti che derivano dal principio di collaborazione»; per altro verso, «il controllo sull’osservanza del contenuto prescrittivo della misura attiene all’esecuzione della stessa e costituisce, dunque, l’oggetto dell’attribuzione allo Stato di esecuzione».
Già con precedenti pronunce questa Corte ha ritenuto sbrigativa e insufficiente la motivazione di diniego del Tribunale di sorveglianza che, come nel caso di specie, si limiti ad affermare che l’autorità estera non abbia «fornito riscontro alla richiesta di informazioni necessaria a compiere la valutazione di competenza, senza neppur precisare l’iter amministrativo seguìto e la concreta impossibilità di sollecitare detta autorità a dare corso alla richiesta di informazioni, ovvero di verificare se il condannato abbia fattivamente cooperato con dette autorità, sollecitandone l’intervento e mettendo a disposizione le informazioni necessarie» (sez. 1, n. 22639 del 30/04/2024, n.m.).
Inoltre, è stato chiarito che il comportamento collaborativo dell’interessato può tradursi in un onere informativo caratterizzato da particolare diligenza, ma rimane estraneo all’ambito dell’individuazione delle condizioni, in sede di esecuzione, dei controlli e delle relative competenze (sez. 1, n. 25242 del 28/02/2024, n.m.).
Nella vicenda in esame il Tribunale di sorveglianza formula una pur motivata prognosi negativa sull’affidabilità del condannato, che tuttavia rimane ancora non sufficiente, perché non correlata alla possibilità che la misura possa essere eseguita nel territorio dove frattanto si è trasferito per sopravvenute ragioni, da lui comunque pur tardivamente rappresentate, e che meritano di essere esaminate.
L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino perché, acquisite le ulteriori necessarie informazioni dalle competenti autorità romene nonché verificata la concreta disponibilità a cooperare del condannato, proceda alle determinazioni di competenza nell’assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso, il 27 settembre 2024