Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32924 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32924 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’Aquila udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto la richiesta di misura alternativa della detenzione domiciliare e dell’affidamento in prova al servizio sociale, formulate, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 47ter e art. 47 della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) proposte nell’interesse di COGNOME NOME.
2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente ha eccepito che la decisione di rigetto Ł stata adottata pur non essendo pervenuti una pluralità di atti, quali l’osservazione della personalità del detenuto, il contributo del UEPE – richiesto in data 18 agosto 2023 – l’accertamento in ordine all’offerta lavorativa anche con riferimento al mutamento della sede della ditta proponente, come da dichiarazioni del datore di lavoro, rese in data 7 aprile 2025. La difesa ha evidenziato, altresì, che il Tribunale ha omesso di esplicitare le ragioni della mancata valutazione degli elementi addotti dalla difesa, nØ ha spiegato i motivi della non attivazione dei poteri di ufficio ex articolo 666, comma, 5 cod. proc. pen.; di conseguenza il Tribunale ha deciso per il rigetto della istanza di misura alternativa in chiara carenza degli elementi necessari per la decisione con conseguente violazione del principio del contraddittorio, vanificando la funzione dell’udienza camerale di integrazione e verifica dell’istruttoria come prevista dagli articoli 666 e 678 cod. proc. pen. Con il motivo di ricorso si Ł anche evidenziato che all’udienza del 8 aprile 2025, consapevole della incompletezza della istruttoria, la difesa aveva chiesto un
rinvio perchØ fosse acquisita la relazione del UEPE e il rinnovamento sull’ accertamento sulla sede lavorativa, richiesta che però non era stata verbalizzata dal cancelliere di udienza. Tale omissione era stata oggetto di una richiesta di correzione di errore del verbale di udienza che però veniva respinta sul rilievo dell’assenza di un concreto pregiudizio per il detenuto in virtø dell’autonomia decisionale del tribunale che ben avrebbe potuto prescindere da una richiesta di rinvio. Ciò nonostante, il Tribunale ha assunto la decisione di diniego, nella consapevolezza dell’assenza di elementi fondamentali senza disporne l’acquisizione, nØ esercitando i propri poteri ufficiosi.
2.3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione per aver l’ordinanza impugnata indicato gli elementi contrari all’accoglimento dell’istanza di misura alternativa senza aver acquisito le informazioni rilevanti con riferimento alla condotta del detenuto in ambito penitenziario e sulle prospettive di reinserimento sociale. Il ricorrente in particolare ha eccepito che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto in senso ostativo alla concessione della misura alternativa, l’ innalzamento della pena residua del titolo in esecuzione per via dell’aggiunta nel titolo di una ulteriore condanna); la mancata conclusione dell’osservanza scientifica della personalità; la sussistenza di due episodi disciplinarmente rilevanti non sanzionati; segnalazione di un reato in epoca recente; circostanze alla luce delle quali il Tribunale ha ritenuto l’istanza prematura.Ad avviso della difesa la motivazione del Tribunale sarebbe altresì illogica nella parte in cui ha sostenuto l’ insussistenza di una congrua osservazione intramuraria per essere stato il condannato trasferito nel novembre del 2024 presso un altro istituto; ciòavrebbe dovuto determinare il Tribunale a formulare richieste istruttorie agli istituti competenti e nel caso in cui l’attuale istituto di detenzione avesse ritenuto per la brevità della permanenza l’impossibilità di esprimere un giudizio, il Tribunale avrebbe dovuto chiedere il contributo all’aria educativa dell’istituto che per due anni ha accolto il condannato. In punto di illogicità della motivazione la difesa ha dedotto che il rigetto dell’istanza, basato sull’assenza della relazione del UEPE, si traduce in una motivazione intrinsecamente viziata e che, quanto agli episodi disciplinari citati dall’ordinanza, la difesa evidenzia che si tratta di meri rilievi di lieve entità risultando, peraltro, dalla medesima ordinanza nella quale si dà atto che il NOME non ha avuto alcuna sanzione disciplinare. Inoltre, quanto alla segnalazione per il reato di cui all’art. 391ter cod. pen., la difesa ha rilevato che il Tribunale si Ł attenuto esclusivamente alle informazioni di PS, non essendoci alcuna precisazione in ordine all’ avvio dell’azione penale; pertanto anche sotto tale profilo il Tribunale avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori per accertare la concretezza di tale segnalazione.Infine, quanto alle prospettive di reinserimento sociale del ricorrente, la difesa ha evidenziato che il Tribunale ha negato la concessione della misura alternativa valorizzando in senso negativo una situazione lavorativa solo parzialmente verificata, senza tener conto che la difesa aveva depositato documentazione dalla quale risultava il trasferimento di sede dell’attività lavorativa proposta al COGNOME, senza che siano o stati espletati nuovi accertamenti prima della data dell’udienza.
3.Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, dopo aver dichiarato l’inammissibilità della richiesta della misura della detenzione
domiciliare per essere il residuo di pena superiore a due anni, sulla base degli elementi a disposizione e senza acquisirne di nuovi.Così procedendo, come risulta dall’ordinanza censurata, il Tribunale ha adottato il provvedimento di diniego senza attendere, nØ sollecitare il pur richiesto, nel mese di luglio 2023, contributo dell’UEPE; inoltre, benchØ alcuna risposta fosse pervenuta alla data dell’udienza, il Tribunale ha adottato il provvedimento decisorio pur avendo la difesa espressamente chiesto il rinvio dell’udienza, proprio a tal fine.Va, poi, rilevato che nonostante risulti dalla medesima ordinanza che il ricorrente fosse detenuto dal 2022, non risultano le ragioni della mancata acquisizione delle relazioni circa l’osservazione della personalità espletate presso altri istituti, nØ risulta che tale documentazione sia stata sollecitata. Giova a tal riguardo rilevare che l’art. 13, comma 7, Ord. pen. testualmente dispone che «e indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l’interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati» e che l’art. 27, comma 4, del d.PR del 30 giugno 2000 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), stabilisce che «osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti». Risulta, dunque, da tale quadro normativo che il trasferimento da un istituto penitenziario ad un altro non può penalizzare il detenuto, con la conseguenza che, nel caso di specie, non appaiono esplicitate le ragioni per le quali il Tribunale non abbia, di ufficio, acquisito tali relazioni, limitandosi ad affermare che, al momento della decisione, l’osservazione della personalità fosse ancora in corso essendo stata avviata presso la struttura carceraria di Frosinone in data 30 novembre 2024. Va, ulteriormente evidenziato, poi, che il diniego dell’istanza sembra conseguire anche alla valutazione delle segnalazioni di condotte disciplinari di cui non si descrive la gravità e in relazione alle quali si evidenzia che alle stesse non Ł seguita alcuna sanzione. NØ l’ordinanza impugnata ha dato conto di aver compiutamente valutato la situazione lavorativa del ricorrente alla luce delle allegazioni difensive, le quali hanno evidenziato come non risulterebbe la mancata conferma dell’attività lavorativa, ma, piuttosto, la modifica delle stesse.
In conclusione, l’impianto argomentativo posto a base del diniego dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale risulta carente e non adeguatamente approfondito, essendo venuto meno il Tribunale all’onere di espletamento di una compiuta istruttoria, non dando peraltro conto delle ragioni della sopravvenuta eventuale superfluità del contributo richiesto all’UEPE nel mese di luglio 2023. Si tratta di una carenza motivazionale che rende l’ordinanza censurata viziata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sØ, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. In particolare, e per quel che in tale sede maggiormente rileva, in motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza Ł chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell’indagine sociofamiliare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi
positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante; conf., altresì, n. 6153/95, Rv. 203154-01 (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01).
Alla luce di quanto evidenziato, si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila affinchØ colmi le lacune evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di l’aquila
Così Ł deciso, 04/07/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME