Misura Alternativa all’Estero: la Cassazione Fissa i Paletti
L’ordinanza in esame affronta un tema di grande interesse pratico: la possibilità di scontare una pena attraverso una misura alternativa all’estero, specificamente in un paese non facente parte dell’Unione Europea. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito i limiti territoriali invalicabili per l’applicazione di questi istituti, confermando un orientamento ormai consolidato.
Il Caso in Analisi
Un soggetto condannato presentava ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, che aveva respinto la sua richiesta di espiare la pena tramite una misura alternativa in un paese al di fuori dell’Unione Europea. La difesa del ricorrente sosteneva la possibilità di eseguire la pena secondo tali modalità anche al di fuori dei confini nazionali. La questione giungeva così all’esame della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione sulla Misura Alternativa all’Estero
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che i motivi del ricorso si ponessero in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata in materia. La decisione si basa su un principio fondamentale: le funzioni attribuite ai servizi sociali per adulti, centrali nell’esecuzione delle misure alternative, sono intrinsecamente legate al territorio nazionale.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che l’attività dei centri di servizio sociale per adulti è deputata a svolgersi esclusivamente in ambito nazionale. Questa limitazione non è casuale, ma deriva dalle “sue peculiarità e la sua specifica natura”. Si tratta di un’attività complessa, che include vigilanza, sostegno e reinserimento, e che richiede una profonda conoscenza del tessuto sociale e delle risorse territoriali italiane.
Secondo la Cassazione, queste funzioni non rientrano tra quelle funzioni statali che possono essere delegate ed esercitate all’estero dagli uffici consolari. I consolati hanno compiti specifici che non includono il monitoraggio e il supporto richiesti da una misura come l’affidamento in prova. La Corte ha richiamato precedenti specifici (Sent. n. 20977/2020 e Ord. n. 34747/2014) che avevano già stabilito questo principio, cristallizzando l’impossibilità di “esportare” il modello di esecuzione penale esterna al di fuori dei confini nazionali, specialmente in contesti extra-UE dove mancano accordi di cooperazione giudiziaria specifici in tal senso.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un punto fermo: l’esecuzione di una misura alternativa all’estero è preclusa se il paese di destinazione non appartiene all’Unione Europea. La decisione sottolinea la natura strettamente territoriale del sistema di sorveglianza e reinserimento sociale italiano. Per i condannati, ciò significa che la possibilità di accedere a percorsi alternativi al carcere è vincolata alla loro presenza in Italia. La sentenza ha inoltre comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a favore della Cassa delle ammende, a conferma della palese infondatezza del suo ricorso.
È possibile scontare una pena con una misura alternativa in un paese estero non facente parte dell’Unione Europea?
No, secondo la Corte di Cassazione non è possibile. Le funzioni dei servizi sociali, indispensabili per l’esecuzione di tali misure, possono essere svolte solo sul territorio nazionale per via della loro specifica natura.
Perché i servizi sociali italiani non possono operare all’estero?
Perché la loro attività di vigilanza e supporto ha peculiarità tali da essere limitata all’ambito nazionale e non rientra tra le funzioni statali che possono essere esercitate dagli uffici consolari all’estero.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48191 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48191 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di possibilità di espiare la pena tramite misura alternativa all’estero, e più in particolare in stato non facente parte dell’Unione europea (Sez. 1, Sentenza n. 20977 del 15/06/2020, COGNOME, Rv. 279338; v. già, in passato, Sez. 7, Ordinanza n. 34747 del 11/12/2014, dep. 2015, Calanna, Rv. 264445, sulla circostanza che i centri di servizio sociale per adulti sono deputati a svolgere solo in ambito nazionale la loro attività che, per le sue peculiarità e la sua specifica natura, non é ricompresa tra le funzioni statali esercitabili all’estero da parte di uffici consolari);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.