Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41646 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41646 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO Generale presso Corte d’appello di Perugia nel procedimento a carico di:
NOME nato a COGNOMEXil COGNOMEXXX
nel procedimento a carico di quest’ultimo nonchŁ
NOME nato a COGNOMEXil COGNOMEXXX
avverso la sentenza del 07/10/2024 della Corte d’appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi;
lette le conclusioni scritte pervenute nell’interesse del ricorrente da parte del difensore, AVV_NOTAIO, con cui nel chiedere l’inammissibilità del ricorso del PG, insiste per l’accoglimento del proprio ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 dicembre 2021 il Tribunale di Terni dichiarava COGNOME colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, 609-septies, comma 4, nn. 1) e 4) cod. pen., ritenendo assorbito il reato di cui all’art. 610 cod. pen.; applicava la pena di anni 5 di reclusione, le pene accessorie di cui all’art. 609-nonies cod. pen. e liquidava il risarcimento del danno in favore della persona offesa (euro 20.000). In particolare , veniva contestato al capo A) che l’imputato, con minaccia di divulgare immagini intime, costringesse la minore NOME a compiere atti sessuali su sØ stessa, riprendendosi e inviando i relativi file; al capo B) veniva addebitata la violenza privata ex art. 610 cod. pen., poi assorbita. Con sentenza del 7 ottobre 2024, la Corte di appello di Perugia confermava l’ an della responsabilità, riconoscendo tuttavia l’attenuante dei casi di minore gravità (art. 609bis, u.c., cod. pen.) in prevalenza sulle attenuanti generiche e sulla contestata recidiva, rideterminando la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione, revocando l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per la possibile configurazione dell’art. 600-ter, comma 1, cod. pen.
Avverso la predetta sentenza il AVV_NOTAIO generale presso Corte d’appello di
Perugia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’attenuante speciale ex art. 609-bis, u.c., cod. pen.; difetterebbe inoltre la valutazione globale ex art. 133, comma 1, cod. pen., a fronte di plurimi indici di elevata offensività (minacce reiterate, minore età, coartazione a compiere e riprendere atti sessuali, reiterazione, profilo pedopornografico), con conseguente illegittima revoca dell’interdizione perpetua.
In sintesi, contesta il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte d’appello la violazione di legge in relazione all’applicazione della circostanza attenuante.
Va premesso che, dapprima, il Tribunale di Terni, con sentenza del 21/12/2021, ha dichiarato il COGNOME responsabile del delitto ex artt. 81 cpv., 609-bis, 609-septies, quarto comma, n. 1) e n. 4) cod. pen., ritenendo assorbito il reato ex art. 610 cod. pen. e lo ha condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di 5 anni di reclusione e alle pene accessorie di cui all’art. 609nonies cod. pen. In particolare, il Tribunale ha ritenuto provato che l’imputato abbia costretto la minore a compiere e subire atti sessuali, consistiti nel dover realizzare e inviare al COGNOME video dal contenuto erotico ed abbia minacciato la persona offesa di pubblicare immagini in cui la stessa appariva nuda, qualora non avesse dato seguito alla sua richiesta.
Successivamente, la Corte di appello, dopo aver nuovamente escusso la persona offesa, costituitasi parte civile, ha confermato l’ an della responsabilità, ma ha ritenuto sussistente la circostanza attenuante ex art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., con la seguente motivazione: ‘Per effetto della necessità di distinguere l’invio delle prime immagini (non coartato da minacce) rispetto alle condotte successive del COGNOME (dove, al contrario, di minacce ve ne furono) la complessiva gravità della condotta dell’imputato deve ritenersi inferiore rispetto a quanto ipotizzato dal primo giudice, anche in termini di concreta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, con la conseguente ravvisabilità di una ipotesi sussumibile nella portata applicativa dell’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.’.
Sul punto, il AVV_NOTAIO Generale obietta, affermando che la minore gravità ex art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., costituendo una circostanza attenuante, prevede che l’attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Difatti, ai fini del riconoscimento della minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, tenendo conto dei soli elementi indicati dall’art. 133, primo comma, cod. pen., e non anche quelli di cui al secondo comma relativi alla capacità a delinquere ed utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena (Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017, B., Rv. 272584-01).
Gli elementi indicati nell’art. 133, primo comma, cod. pen., sono la natura, la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, l’intensità del dolo o il grado della colpa.
Prendendo in esame gli elementi indicati e, in particolare, i mezzi, le modalità esecutive, l’invasività nella sfera sessuale della vittima, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, l’entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato, anche in termini psichici, al soggetto passivo, deve risultare un fatto di minore gravità. Infatti, la giurisprudenza di questa stessa sezione Ł costante nell’affermare che, ai fini del diniego
della stessa attenuante, Ł sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità per escludere l’applicazione della circostanza attenuante.
Nel caso di specie, il pregresso invio delle foto, anche ove volontario, Ł irrilevante ai fini della valutazione della minore gravità perchØ la lesione del bene protetto Ł avvenuta con una condotta successiva, costringendo la persona offesa a compiere atti sessuali su sØ stessa, per effetto della minaccia di pubblica le foto già inviate.
Inoltre, l’aver costretto la minore di età anche a filmare gli atti sessuali posti in essere per effetto della coartazione e ad inviarli costituisce un elemento di conclamata gravità che fa escludere l’esistenza della minore gravità, perchØ, in tal modo, l’imputato Ł entrato in possesso di materiale pedopornografico e la minaccia di divulgazione Ł divenuta piø seria e penetrante.
Peraltro, la motivazione della Corte di appello Ł manifestamente illogica poichØ la condotta dell’imputato Ł consistita nell’ottenere le prime foto, strumentalizzando la volontà della minore, per poi costringere, con la minaccia della pubblicazione, la stessa ad inviare video in cui compiva atti sessuali su sØ stessa, dal contenuto piø invasivo. Pertanto, l’invio del materiale da parte della minore Ł stato indotto dal disegno criminoso dell’imputato, volto ad ottenere materiale sempre piø spinto.
In aggiunta, tale motivazione Ł viziata anche da contraddittorietà interna poichØ, in primo luogo, la Corte di appello ha individuato elementi di conclamata gravità: la reiterazione della spedizione coartata dei video, l’età della vittima e la rappresentazione nei video degli atti sessuali coartati. In secondo luogo, la Corte di appello ha ritenuto che l’aver costretto la minore a realizzare un video con il compimento di atti sessuali concretizza anche la produzione di materiale pedopornografico ex art. 600-ter, primo comma, cod. pen. ed ha disposto, pertanto, la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO della repubblica presso il tribunale di Perugia, affinchØ valuti la ravvisabilità a carico dell’imputato dell’ulteriore delitto di cui all’art. 600-ter, primo comma, cod. pen.
Infine, il AVV_NOTAIO Generale, ritenendo illegittima la riduzione della pena, contesta l’illegittimità della revoca dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Avverso la predetta sentenza ha proposto altresì ricorso per cassazione la difesa del ricorrente NOME, deducendo due motivi, di seguito enunciati ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione.
In sintesi, lamenta la difesa una motivazione illogica nella sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Perugia, sia nella parte in cui il collegio giudicante, pur verificando che agli atti del giudizio non sono emerse tracce di foto che ritraessero la persona offesa in atteggiamenti autoerotici sia nella parte in cui il collegio, pur avendo verificato che non Ł emerso alcun video che ritraesse la persona offesa in atteggiamento di forzato autoerotismo, presumeva che la parte offesa fosse stata indotta a compiere atti autoerotici poichØ minacciata dal COGNOME che, se si fosse sottratta, i suoi video sarebbero stati pubblicati e riteneva applicabile in capo all’imputato la fattispecie incriminatrice piø lieve di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.
La Corte di appello ha escluso che lo scambio di foto tra le parti fosse spontaneo, giungendo a tali affermazioni dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalle affermazioni dell’imputato da cui si ricava che vi furono altre foto o video, mentre la difesa sostiene che dall’istruttoria dibattimentale Ł emerso che l’imputato abbia potuto vedere talune foto unicamente sul profilo Facebook della ragazza.
In particolare, secondo la difesa, la documentazione presente agli atti Ł oggettivamente incompatibile con il reato di violenza sessuale con minaccia pur lieve contestata all’imputato, soprattutto alla luce della circostanza che le prime foto erano state scambiate su base volontaria da entrambi i ragazzi, in base al rapporto confidenziale sorto tra loro. Il fatto che agli atti sia emersa una sola foto di una parte del corpo priva di volto nel caso di specie il seno della persona offesa – come l’esistenza di un’eventuale foto che ritraesse una parte intima della persona offesa, richiesta sempre dal ricorrente, non risultano circostanze idonee a far prospettare la minaccia della diffusione e della coartazione.
A tal proposito, in merito alla costrizione e alle minacce, la difesa cita la giurisprudenza di questa Sezione, in cui si afferma che l’accertata sussistenza di uno solo degli elementi sintomatici può essere ritenuta insufficiente ad argomentare la penale rilevanza della condotta, integrando l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale la condotta invasiva della sfera di libertà e integrità sessuale altrui, realizzata sia in presenza di una manifestazione di dissenso, sia in assenza di consenso (Sez. 3, n. 3648 del 2018), che, nel caso di specie, non Ł emersa nØ Ł stata provata.
Inoltre, con riguardo all’elemento psicologico della costrizione, la prova della violenza e della minaccia deve essere fornita dall’accusa che deve dimostrarla al di là di ogni ragionevole dubbio. In tal caso, la difesa richiama la giurisprudenza di questa Suprema Corte in cui si afferma che, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, seppur non sia necessario che la condotta sia specificatamente realizzata per il soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente, Ł sufficiente ma necessario che questi, indipendentemente dallo scopo perseguito, sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere volontariamente ed, in particolare, del suo carattere invasivo o lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente circostanze non emerse nel giudizio.
Peraltro, lamenta la difesa una motivazione illogica poichØ lo scambio di foto ed eventuali video – non documentati agli atti – se vi Ł stato, Ł avvenuto per volontà di entrambe le parti. Pertanto, la difesa non ritiene che sia sufficiente, per l’applicabilità della fattispecie lieve di cui all’art. 609, comma quarto, cod. pen., possedere una foto che ritrae un busto femminile con entrambi i seni in evidenza in cui non si scorge il volto della persona ritratta.
Inoltre, l’affermazione del COGNOME secondo cui ‘la foto dell’ultimo giorno non fu l’unica ricevuta’ non sta a significare che le ulteriori foto, se vi sono state, ritraggano la persona offesa nuda o visibilmente nuda, o nell’atteggiamento di compiere atti autoerotici forzati, nØ che la persona offesa sia stata minacciata tant’Ł che dopo che la stessa aveva bloccato il COGNOME e lui le chiede di ‘fare pace’, i due ristabiliscono spontaneamente i contatti. Difatti, secondo la piø recente giurisprudenza, al fine della violenza necessita l’asimmetria del consenso, ossia una sorta di conflittualità derivante da una pregressa situazione problematica vissuta in maniera antitetica dalle parti del rapporto.
Anche la valutazione, contenuta a pag. 9 della impugnata sentenza, in cui la Corte di appello si chiede se l’accertata disponibilità di filmati e foto, da parte del COGNOME e da lui acquisiti con il pieno o viziato consenso della protagonista delle scene ivi riprodotte, comporti la configurabilità di un ulteriore delitto sanzionabile ai sensi dell’art. 600-ter, comma primo, cod. pen., disponendo la trasmissione degli atti al competente ufficio del pubblico ministero appare viziata da manifesta illogicità, in quanto contrasta con quanto emerso nel giudizio a livello di prove documentali (del tutto assenti) e con quanto dichiarato dalla madre dell’imputato, la quale ha descritto il loro rapporto come amichevole, come confermato
anche dalla stessa parte civile, nonchØ con quanto riferito dal ricorrente alla Corte di appello in sede di spontanee dichiarazioni.
In definitiva, la difesa asserisce che la Corte di appello parte da un presupposto errato, ossia che il ricorrente, al momento del fatto, fosse consapevole che la ragazza non fosse maggiorenne, presupponendo ciò dal fatto che la sua età fosse visibile nel suo profilo Facebook – sebbene si tratti di una circostanza non verificata nØ verificabile, in quanto non si può stabilire ora con certezza che sul profilo della persona offesa all’epoca apparisse la sua corretta data di nascita, dal momento che i fatti risalgono al 2016.
Inoltre, secondo la difesa, neppure si può presumere la minore età dal fatto che la persona offesa temeva la reazione da parte dei genitori. Al contrario, Ł usuale che una ragazza, seppur maggiorenne che frequenti ancora la scuola, tema che le ‘cattive voci’ arrivino ai genitori. Peraltro, il consenso allo scambio delle prime foto induce a ritenere che la ragazza fosse maggiorenne e consenziente, manifestando anche una certa disinvoltura.
3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in punto di valutazione delle prove documentali e testimoniali, anche in violazione dell’art. 192, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen. nel giudizio di attendibilità della persona offesa.
In sintesi, la Corte di appello ha ritenuto che il COGNOME fosse responsabile del reato ascritto, pur nell’ipotesi lieve di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., sulla base delle sole dichiarazioni della parte civile, destinataria di un interesse economico, omettendo di considerare sia le incongruenze dei fatti dalla stessa riferiti, sia il fatto che i testimoni della stessa, sentiti in primo grado, si sono limitati a riferire quanto la ragazza avesse detto loro, senza una prova, nØ un referto medico che attestasse le lesioni o il suo stato di agitazione. Inoltre, la stessa persona offesa riferisce che tra loro era nato un rapporto confidenziale a distanza, tanto che una volta che il ricorrente le aveva chiesto delle foto particolari, la stessa le aveva inviate spontaneamente. Se, al contrario, fosse stata forzata a compiere gesti intimi, ben avrebbe potuto, fin dal principio, bloccare il suo numero di cellulare. In realtà, solo quando il padre la coglie in atteggiamenti intimi, la persona offesa riferisce di essere stata costretta.
Sul punto, la difesa riporta uno stralcio della sentenza impugnata in cui la Corte di appello ha affermato, a pag. 8, che ‘Ł piø probabile che, all’inizio, una o piø foto, come pure, uno o piø video, furono da lei inviati all’appellante su base volontaria: l’assunto trova conferma anche dal tono estremamente confidenziale disvelato dai messaggi. In ogni caso, una volta entrato in possesso di quel materiale e comunque se lo fosse procurato, l’imputato prese a paventarne alla parte civile un utilizzo niente affatto autorizzato, a quel punto pretendendone dell’altro, dietro la dinamica di farle fare una brutta figura’. Citando la difesa la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in presenza di discordanze non trascurabili e di disallineamenti rispetto a pregresse indicazioni, le dichiarazioni della persona offesa necessitano di elementi esterni in grado di confermarne, senza ombra di dubbio, la veridicità.
Pertanto, la difesa ritiene che la motivazione dedotta dalla Corte sia illogica poichØ il giudice di secondo grado, pur volendo fondare il suo convincimento su massime di esperienza, in realtà utilizza semplici congetture, adducendo ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all’id quod plerumque accidit, violando il principio in dubio pro reo .
Nel caso di specie, la difesa pone in evidenza il fatto che sia stato il padre della ragazza a sporgere denuncia sulla base di quanto dalla stessa raccontato, la quale si era confidata solo quando la stessa era stata scoperta, dichiarando senza prove di essere stata
costretta a fare alcune foto particolari per timore.
In aggiunta, la difesa ritiene di non trascurabile rilievo una parte della motivazione della impugnata sentenza in cui si afferma che la persona offesa regge il confronto con assoluta disinvoltura, usando lei per prima un linguaggio inequivoco (sulla disponibilità a ripetere precedenti esperienze anche con l’interlocutore): l’impressione oggettiva che se ne ricava, considerando che tutti i messaggi della ragazza contengono l’emoticon di un cuoricino Ł quella di una persona che non avesse alcun disagio nel relazionarsi con un soggetto di sesso maschile interessato ad affrontare certi argomenti, fino a dirsi pronta ad andare oltre la soglie del parlarne e basta.
Con requisitoria scritta in data 21 ottobre 2025, il AVV_NOTAIO Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.
Il ricorso del PG COGNOME, per il AVV_NOTAIO Generale presso questa Corte, inammissibile.
Per un verso si propone una diversa ricostruzione della vicenda (relativamente alla natura coartata o illecitamente indotta dell’invio, da parte della persona offesa, delle prime foto/video); per altro verso si denuncia una violazione di legge e/o un difetto motivazionale quanto al governo delle circostanze, governo che appare invece immune da manifeste illogicità rilevabili in sede di legittimità.
Il ricorso del COGNOME Ł per il PG parimenti inammissibile, risolvendosi entrambi i motivi in una surrettizia contestazione nel merito della valutazione del compendio istruttorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del P.G., trattato cartolarmente in assenza di richiesta di discussione orale, Ł fondato nei limiti di cui si dirà infra . Diversamente, il ricorso dell’imputato Ł inammissibile.
Muovendo, secondo l’ordine suggerito dall’illustrazione dei motivi, dal ricorso del PG, lo stesso, Ł come, anticipato, fondato.
2.1. La Corte di appello ha ritenuto erroneamente applicabile nel caso concreto l’attenuante di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., valorizzando la probabile volontarietà iniziale di taluni invii, come si legge a pag. 10 della impugnata sentenza, ‘per effetto della necessità di distinguere l’invio delle prime immagini rispetto alle condotte successive del COGNOME la complessiva gravità della condotta deve ritenersi inferiore con la conseguente ravvisabilità dell’art. 609-bis, ultimo comma’.
2.2. In merito alla portata applicativa della circostanza attenuante di cui si discute, occorre osservare che, secondo l’indirizzo interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla consapevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato.
In tale ambito, assumono particolare rilevanza la qualità dell’atto compiuto (piø che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all’età), l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici. Rilevano, in particolare, i soli elementi indicati dal comma primo dell’art. 133 cod. pen. e non anche quelli di cui al comma secondo, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena.
In tempi piø recenti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall’art. 609bis, comma 3, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, tali da poter
ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici e le conseguenze sul suo sviluppo psicofisico, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante Ł sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, L., Rv. 27761501).
In particolare, con riferimento a tale ultima affermazione, se Ł vero che per negare l’applicabilità di tale attenuante risulta sufficiente la presenza anche di un solo elemento di gravità, si può senza indugio ritenere che, nel caso concreto, siano sussistenti plurimi indici di spiccata gravità – da tenere in considerazione per la valutazione globale prevista dall’art. 133, primo comma, cod. pen. – tali da giustificare un diniego di applicazione dell’attenuante, tra cui la minore età della vittima; le esplicite minacce rivolte a quest’ultima (‘io ti ho detto di fare una cosa e tu mi blocchi senza motivo non si fa così allora adesso anche io mando le tue cose e dopo ci fai tu la figura di merda vedi’); la coartazione a compiere e riprendere atti sessuali e, infine, la reiterazione delle violenze.
2.3. Peraltro, occorre osservare la intrinseca contraddizione tra la qualificazione del fatto di ‘minore gravità’ e la contestuale trasmissione degli atti al competente ufficio del Pubblico Ministero per accertare se la disponibilità di filmati e foto, acquisiti dal COGNOME con il pieno o con il viziato consenso della persona offesa, comporti la configurabilità di un ulteriore vizio sanzionabile ai sensi dell’art. 600-ter, comma 1, cod. pen.
Tale intrinseca contraddizione – per cui non può ritenersi configurabile l’attenuante di minore gravità nel caso in esame – si rinviene nel fatto che il piø recente orientamento espresso da Sez. U., n. 51815 del 2018 abbia costruito la fattispecie in termini di reato di danno, muovendo dalla diversa premessa che l’attualità impone di considerare la ‘pervasiva influenza delle moderne tecnologie della comunicazione, che ha portato alla diffusione di cellulari smartphone , tablet e computer dotati di fotocamera incorporata e ha reso normali il collegamento ad Internet e l’utilizzazione di programmi di condivisione di reti sociali’. Inoltre, l’utilizzazione del minore, evocando una sua strumentalizzazione per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri soggetti o per conseguire un utile, lede il bene giuridico tutelato dalla norma, identificabile nella immagine, nella dignità e nel corretto sviluppo psico-fisico dello stesso minore (Sez. U., n. 4616 del 28/10/2021, D., Rv. 282718-05).
2.4. Infine, con riferimento alla revoca della interdizione perpetua dai pubblici uffici, disposta dalla Corte di appello, in tal caso, occorre dar seguito all’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui l’art. 609-nonies cod. pen. deroga alla regola generale di cui all’art. 445 cod. proc. pen., rendendo obbligatoria per i reati di violenza sessuale, anche in caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, l’irrogazione delle pene accessorie ivi indicate (Sez. 3, n. 20585 del 16/02/2024, non massimata). In particolare, l’art. 609-nonies, comma 1, n. 4, cod. pen., prevede tre ipotesi, sempre obbligatorie, di pene accessorie correlate ai reati di cui alla prima parte del comma 1 della stessa norma: a) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, di cui all’art. 28, comma 3, cod. pen., in relazione ad una pena principale della reclusione inferiore ai tre anni; b) l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in relazione ad una pena principale della reclusione da tre a cinque anni di reclusione; c) l’interdizione perpetua, di cui all’art. 29, comma 1, cod. pen., in relazione ad una pena principale non inferiore a cinque anni di reclusione (Sez. 3 n. 26983 del 25/06/2025, non massimata). A tale ultima ipotesi appartiene il caso in esame.
2.5. Pertanto, essendo prevista l’obbligatorietà delle pene accessorie per i reati di violenza sessuale, occorre disporre l’annullamento con rinvio limitatamente all’attenuante della minore gravità ex art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. e al correlato trattamento
accessorio.
Può quindi procedersi all’esame del ricoreo dell’imputato che, come anticipato, Ł inammissibile.
3.1. Il primo motivo Ł inammissibile.
In primo luogo, va premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601).
Posta tale premessa, va osservato che, con riguardo a tale profilo di doglianza, il reato di violenza sessuale può configurarsi indipendentemente da un contatto fisico tra l’agente e la vittima allorquando venga lesa la capacità di autodeterminazione di quest’ultima per essere stata costretta, mediante violenza o minaccia (art. 609-bis, primo comma, cod. pen.), ovvero indotta (art. 609-bis, secondo comma, cod. pen.) alla profanazione della sua sfera sessuale. Ricorrono in tal caso inequivocabilmente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, ivi compresa la sussistenza dell’atto sessuale per la configurabilità del quale non Ł affatto richiesto il collegamento fisico tra i due protagonisti, essendo sufficiente il coinvolgimento corporeo del soggetto passivo il quale deve essere, secondo l’espressa formulazione della norma, costretto o indotto a compierli o a subirli per soddisfare, indipendentemente dalla zona corporea attinta e dalla realizzazione della finalità di appagamento dei propri istinti libidinosi da parte dell’agente, le richieste di quest’ultimo.
Quanto alla prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale, trattasi di finalità che non Ł assolutamente necessaria ai fini del perfezionamento della fattispecie delittuosa di cui all’art. 609-bis cod. pen. che, in quanto caratterizzata dal dolo generico, consistete nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, si concretizza quali che siano i desideri dell’agente che non obbligatoriamente devono tendere all’appagamento della sua concupiscenza, ben potendo consistere nel perseguimento di finalità di altra e diversa natura, quali la violenza fisica volta al mero dominio materiale della vittima, il gioco, l’umiliazione morale e finanche il pubblico scherno perseguito nei confronti del soggetto passivo (Sez. 3, n. 5688 del 18/09/2024, L., Rv. 287433-01).
Peraltro, essendo il reato in esame posto a presidio della libertà personale dell’individuo che deve poter compiere o ricevere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, tale configurazione si riflette non solo sulla condotta materiale ma altresì sull’elemento psicologico del delitto che, in ragione dell’assolutezza del diritto tutelato, non tollera, nella chiara volontà del legislatore, possibili attenuazioni che possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall’art. 609-bis cod. pen. per qualificare la penale rilevanza della condotta. L’atto materiale deve essere, in altri termini, definito come ‘sessuale’ sul piano obiettivo, non su quello soggettivo, riguardato cioŁ in relazione alle intenzioni dell’agente, che Ł sufficiente sia consapevole della natura ‘sessuale’ dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria.
Del resto, se Ł la stessa minaccia di diffondere sulla rete le immagini di cui l’imputato era in possesso ad aver indotto nella fattispecie oggetto del presente giudizio la parte offesa
a porre in essere l’atto di autoerotismo, la sua libertà sessuale Ł stata proprio in tal modo inequivocabilmente compromessa, indipendentemente dalla presenza fisica o anche soltanto virtuale del prevenuto al compimento della condotta masturbatoria. L’interazione tra il comportamento coercitivo dell’agente e il fatto delittuoso compiuto a seguito di esso dalla vittima non Ł affatto richiesto in termini di contestualità, essendo sufficiente che sussista tra la condotta intimidatoria dell’agente e l’atto sessuale ricadente sulla vittima il rapporto di causa-effetto, ben potendo quindi l’atto involgente la corporeità sessuale di quest’ultima svolgersi anche in un momento successivo, in assenza di colui che mediante la prospettazione delle nefaste conseguenze che si sarebbero verificate ove la ragazza non avesse assecondato le sue richieste, la aveva comunque compulsata ad un atto sessuale del tutto contrario alla sua volontà. E ciò indipendentemente dalla finalità concupiscente perseguita dall’agente, essendo sufficiente che questi fosse consapevole della natura sessuale, fatto del tutto pacifico, dell’atto cui aveva costretto il soggetto passivo. A completamento del ragionamento in materia di atti sessuali compiuti nel corso di rapporti intrattenuti in via telematica e dunque in assenza di contatto fisico tra la vittima e l’agente, comporta che, ove l’atto involgente la corporeità del soggetto passivo, id est sessuale, sia compiuto sulla sua persona da un minorenne dietro la vis compulsiva, in tal caso gioco forza attuabile solo nella forma della minaccia, ovvero la condotta induttiva dell’agente, possa configurarsi altresì, in concorso con il reato ex art. 609-bis cod. pen., il delitto, in presenza dei necessari elementi costitutivi, di pornografia minorile di cui all’art. 600-ter cod. pen.
E invero, se Ł pacifico che non sia necessaria ai fini del compimento di un atto sessuale la presenza fisica dell’agente, elemento non solo richiesto dalla littera legis, ma configurante una connotazione quanto meno anacronistica in una realtà quale quella attuale sempre piø improntata a relazioni di natura virtuale legate all’interconnessione telematica universalmente apprestata dalla rete che consente la presenza degli interlocutori indipendentemente dalle distanze fisiche o geografiche, diventa un fuor d’opera esigerne la compresenza anche solo telematica al compimento dell’atto, rivolto nei confronti della sua stessa persona da parte della vittima allorquando sia accertato che il suo verificarsi, lungi dal rispondere ad una volizione spontanea del suo autore, sia l’effetto della costrizione ovvero dell’induzione posta in essere nei suoi confronti dal suo interlocutore. ¨, infatti, il coinvolgimento della vittima l’elemento caratterizzante il reato di violenza sessuale in cui la p.o. finisce per assecondare la volontà dell’agente sottostando ai suoi voleri nell’impossibilità o di sovrastarne la violenza fisica o psichica ovvero di resistere alla vis induttiva esprimendo un consenso viziato dall’attività di persuasione svolta nei suoi confronti, essendo in entrambi i casi lesa la sua libertà di autodeterminazione nel compimento dell’atto sessuale (Sez. 3, n. 5688 del 18/09/2024, L., Rv. 287433-01).
3.2. Tutto ciò premesso, nel caso di specie, poichØ la vittima Ł stata costretta, mediante minaccia, a fare foto intime o compiere video dal contenuto erotico – i quali, se non fossero stati inviati, il ricorrente avrebbe provveduto a diffonderli, incutendo in tal modo timore nei confronti della stessa al fine di spingerla a compierli per poter soddisfare i suoi desideri risulta pienamente integrata la fattispecie delittuosa ex art. 609-bis, cod. pen.
Sul punto, la Corte territoriale ha correttamente qualificato frasi, quali ‘io ti ho detto di fare una cosa e tu mi blocchi senza motivo non si fa così allora adesso anche io mando le tue cose e dopo ci fai tu la figura di merda vedi. Sbloccami’, come minacce coattive idonee ad integrare la fattispecie in parola, difettando, di conseguenza, l’applicazione della ipotesi di lieve entità ex art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.
3.3. Inoltre, deve escludersi che nel caso di specie assuma rilevanza, nella
ricostruzione della vicenda, la mancata disponibilità di file idonei a provare l’esistenza di pregresse foto o video intimi inviati dalla persona offesa al COGNOME, poichØ la stessa Corte di appello ha compiutamente motivato tale circostanza sulla base del fatto che, essendo trascorso un notevole arco di tempo, Ł ben possibile che la ragazza abbia cambiato telefono cellulare, non curandosi di conservare una copia di materiale che per lei era fonte di imbarazzo; mentre, all’atto della perquisizione non Ł stato possibile rinvenire alcuna foto o video su taluni telefoni cellulare del TARGA_VEICOLO poichØ privi di sim card e, pertanto, fungendo la sim come memoria per archiviare dati, ciò spiega, dunque, la mancanza di materiale. In ogni caso, l’invio di foto e la realizzazione di video, effettuati dietro esplicita minaccia di diffonderli, sono stati ricostruiti dai giudici sulla base delle conversazioni via whatsapp.
3.4. Con riguardo alla eventuale configurabilità di un ulteriore delitto sanzionabile ai sensi dell’art. 600-ter, primo comma, cod. pen. e conseguente trasmissione degli atti al competente ufficio del Pubblico Ministero, tale scelta compiuta dalla Corte territoriale si giustifica ed appare coerente con i principi sulla produzione come reato di danno e sull’irrilevanza del consenso sanciti da Sez. U., n. 4616 del 28/10/2021, D., Rv. 282718-05.
Sul punto, il piø recente orientamento espresso da Sez. U., n. 51815 del 2018 costruisce la fattispecie in termini di reato di danno, muovendo dalla diversa premessa che l’attualità impone di considerare la ‘pervasiva influenza delle moderne tecnologie della comunicazione, che ha portato alla diffusione di cellulari smart-phone, tablet e computer dotati di fotocamera incorporata e ha reso normali il collegamento ad Internet e l’utilizzazione di programmi di condivisione di reti sociali.
Tale recente orientamento attribuisce valenza centrale alle modalità di realizzazione del materiale pornografico. Si Ł rilevato in proposito che la nozione di ‘utilizzazione’ evoca la strumentalizzazione del minore e la sua riduzione a res per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri soggetti o per conseguire un utile. La ‘utilizzazione’ del minore circoscrive l’ambito applicativo del reato dell’art. 600-ter, primo comma, cod. pen. e lede il bene giuridico tutelato dalla norma, identificabile nella immagine, nella dignità e nel corretto sviluppo psicofisico dello stesso minore.
Se ricorre la ‘utilizzazione’ del minore nessuna valenza – esimente o scriminante – può essere riconosciuta al suo consenso. In questo caso, infatti, il consenso non può essere ritenuto libero e si presume determinato proprio dall’abusività della condotta dell’adulto.
Va ribadito, quanto già affermato da Sez. U., n. 51815 del 2018 e, cioŁ, ‘il discrimine fra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante non Ł il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell’utilizzazione’.
Quindi, dalla sfera applicativa della previsione del primo comma dell’art. 600-ter cod. pen., fuoriesce soltanto la produzione di materiale pornografico realizzato senza la ‘utilizzazione’ del minore e con il consenso espresso da colui che abbia raggiunto l’età per manifestarlo. Con riguardo al primo profilo, il termine ‘utilizzazione’ sta ad indicare la condotta di chi manovra, adopera, strumentalizza o sfrutta il minore servendosi dello stesso e facendone un uso nel proprio interesse, piegandolo ai propri fini come se fosse uno strumento. Con specifico riferimento al secondo aspetto Ł richiesto al giudice un attento e rigoroso accertamento del contesto in cui Ł stato espresso il consenso del minore ed una verifica specifica per escludere che lo stesso sia stato inficiato da condizionamenti.
La stessa sentenza n. 51815 del 2018 ha già indicato una serie di elementi dai quali Ł possibile ricavare la condizione di ‘utilizzazione’ del minore. Essi sono stati individuati nella abusività della condotta connessa alla posizione di supremazia rivestita dal soggetto agente nei confronti del minore; nelle modalità con le quali il materiale pornografico viene prodotto
(ad esempio, minaccia, violenza, inganno); nel fine commerciale; nell’età dei minori coinvolti, se inferiore a quella prevista per la valida formulazione del consenso sessuale.
Assumono rilevanza penale quelle condotte finalizzate alla coercizione della volontà del minore determinate da costringimento, inteso come abuso o approfittamento delle sue condizioni, o da induzione e, cioŁ, attraverso il condizionamento delle scelte.
Le condotte induttive rilevano per la nozione di ‘utilizzazione’ del minore. Si Ł già affermato al riguardo che ‘l’utilizzazione del minore può manifestarsi non solo quando l’agente realizzi egli stesso la produzione di tale materiale (ad esempio scattando fotografie dal contenuto erotico) ma anche quando induca o istighi a tali azioni il minore’ (Sez. 3, n. 2252 del 23/10/2020, Rv. 280825-01) e che ‘risponde del delitto di pornografia minorile, punito dall’art. 600-ter, primo comma, n. 1, cod. pen., anche colui che, pur non realizzando materialmente la produzione di materiale pedopornografico, abbia istigato o indotto il minore a farlo, facendo sorgere in questi il relativo proposito, prima assente, ovvero rafforzando l’intenzione già esistente, ma non ancora consolidata, in quanto tali condotte costituiscono una forma di manifestazione dell’utilizzazione del minore, che implica una strumentalizzazione del minore stesso, sebbene l’azione sia posta in essere solo da quest’ultimo’ (Sez. 3, n. 26862 del 18/04/2019, Rv. 276231-01).
In presenza di una relazione affettiva tra adulto e minore, si rende necessario verificare che l’adulto non abbia vinto le resistenze del minore inducendolo a superare le proprie riluttanze tramite tecniche di manipolazione psicologica e di seduzione affettiva, sfruttando la superiorità in termini di età, esperienza, posizione sociale o la condizione di inferiorità del minore. Quest’ultimo, nell’ambito della relazione Ł suscettibile di essere esposto a varie forme di condizionamento che includono il ‘ricatto affettivo’, potendo l’adulto fare leva sulla paura dell’abbandono, sul ‘senso del dovere’, sulla colpevolizzazione del rifiuto o su paragoni impropri, per raggiungere il proprio obiettivo. ¨ inoltre importante verificare anche che il minore non sia rimasto vittima, nell’assentire le richieste dell’adulto, di minacce velate o di altre pressioni subdole o insidiose.
Il consenso del minore all’atto sessuale non include di per sØ anche quello alla registrazione dell’attività o alle riprese di carattere intimo di natura pornografica. Tale attività, pure riconducibile all’autonomia sessuale del minore, rappresenta un quid che si aggiunge all’atto sessuale. Si rende, dunque, necessario che il minore esprima il proprio consenso anche in relazione alla ulteriore attività di ripresa delle immagini. Tale aggiuntiva richiesta potrebbe, infatti, trovare nel minore resistenze determinate, ad esempio, dal timore che il materiale realizzato possa essere successivamente diffuso, da remore di ordine morale o di altra natura.
Fino a quando non si sia proceduto alle riprese il minore rimane libero di revocare l’iniziale consenso. Se l’adulto prosegue nell’attività di ripresa o di registrazione, nonostante la revoca da parte del minore dell’iniziale consenso, ricorre senz’altro la condizione di ‘utilizzazione’ di quest’ultimo.
Attraverso l’art. 600-ter cod. pen. il legislatore ha inteso scongiurare, infatti, che i minori siano ridotti a mero strumento di soddisfazione sessuale subendo un processo trainante di avvicinamento ad un fenomeno degradante anche per effetto della desensibilizzazione prodotta dalla visione delle immagini poste in circolazione (Sez. U., n. 4616 del 28/10/2021, D., Rv. 282718-05).
3.5. Infine, con riguardo alla minore età della persona offesa, la Corte di appello ha logicamente desunto la consapevolezza del COGNOME della minore età della ragazza, in primo luogo, dal profilo Facebook , in cui era stata inserita la sua reale data di nascita; in
secondo luogo, dal contenuto dei messaggi in cui il COGNOME si mostrava convinto di relazionarsi con una ragazza la quale parlava delle sue prime esperienze sessuali vissute; in terzo luogo, le frasi pronunciate dal COGNOME sulla possibilità di far giungere cattive voci alle orecchie dei suoi genitori, in merito al comportamento da lei tenuto – frasi, come affermato dalla Corte d’appello – che, di norma, si rivolgono ad un’adolescente.
Anche il secondo motivo Ł inammissibile.
4.1. Ebbene, in merito a tale secondo profilo di doglianza, occorre menzionare la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, in cui si afferma che le regole dettate dall’art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. non trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto.
Il vaglio positivo dell’attendibilità del dichiarante deve essere piø penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talchØ tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato.
Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, B., Rv. 25321401).
4.2. Nel caso in esame, i giudici di merito – tenendo doverosamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo – hanno spiegato, con un iter argomentativo logico e correttamente sviluppato, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato sono da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili e trovano significativi elementi di convergenza negli altri elementi investigativi acquisiti.
In particolare, la Corte di appello ha corroborato l’attendibilità del narrato della persona offesa con vari elementi emersi nel processo, tra cui: la foto – ritraente un busto femminile, con entrambi i seni scoperti, ma senza che si potesse scorgere anche il volto – rappresenta, per i giudici di secondo grado, una conferma della ricostruzione accusatoria e dell’attendibilità del narrato della persona offesa; la messagistica intercorsa tra il COGNOME e la persona offesa (‘VabbØ ma te metti sotto le coperte o dici di andare al bagno 2 minuti, dai Ł da tanto che non vedo il video tuo fatti accompagnà’ o ancora ‘già ti avevo visto non te devi vergognà’) da cui si ricava che il primo avesse già in precedenza ricevuto un video di contenuto erotico che ritraeva la persona offesa, altrimenti non le avrebbe chiesto esplicitamente di farne un altro, pensando al tempo trascorso dal precedente.
Inoltre, per la credibilità di quanto dichiarato dalla persona offesa a nulla rileva la circostanza per cui non siano stati trovati altri video o altre foto poichØ Ł ben possibile che la ragazza avesse cambiato cellulare, non curandosi di conservare copia del materiale a contenuto erotico, mentre, d’altro canto, non sono stati rinvenuti nØ foto nØ video sugli apparati radiomobili del COGNOME poichØ, all’atto della perquisizione, l’imputato consegnò alcuni telefoni cellulari privi di sim card e, a tal riguardo, Ł necessario rammentare il fatto che
una scheda sim abbia la funzione di memoria ove archiviare i dati.
Peraltro, per la credibilità del racconto non si può non tener conto delle frasi pronunciate dal COGNOME sulla possibilità di far giungere voci alle orecchie dei genitori, in merito al comportamento della persona offesa, qualora la stessa non avesse provveduto ad inviargli foto o video.
L’impugnata sentenza dev’essere, conclusivamente, annullata a seguito dell’accoglimento del ricorso del PG, con rinvio alla competente Corte d’appello di Firenze sul punto. Il ricorso dell’imputato, diversamente, deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone, non potendosi escludere la colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso, la condanna ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della circostanza attenuante della minore gravità di cui all’art. 609-bis, u.c., c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 21/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.