Truffa Online e Minorata Difesa: La Cassazione Conferma la Linea Dura
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande attualità: la truffa online e l’applicabilità dell’aggravante della minorata difesa. La decisione in esame ribadisce un principio consolidato, sottolineando come le modalità stesse delle transazioni su internet creino una condizione di vulnerabilità per l’acquirente. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato nei gradi di merito per truffa. L’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Torino, lamentando tre specifici vizi:
1. L’erroneo riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5 c.p.), sostenendo che le circostanze non giustificassero tale applicazione.
2. Il mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.).
3. L’errata applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), chiedendone l’esclusione.
La difesa del ricorrente si basava sulla presunta insussistenza delle condizioni che legittimano tali istituti giuridici. Il caso è quindi giunto all’esame della Suprema Corte per una valutazione sulla legittimità della decisione d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ma si fonda su una valutazione preliminare dei motivi presentati, ritenendoli aspecifici e, in sostanza, una mera ripetizione di doglianze già affrontate e respinte dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza: Analisi dei Motivi di Ricorso
La Corte ha esaminato singolarmente i tre motivi di ricorso, fornendo una chiara motivazione per la loro reiezione.
Primo Motivo: L’aggravante della minorata difesa nelle truffe online
La Cassazione ha definito il primo motivo come ‘aspecifico’ e ‘reiterativo’. La Corte territoriale, infatti, aveva già spiegato in modo preciso e concludente perché l’aggravante fosse applicabile. Il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, è che nelle vendite truffaldine online la minorata difesa è quasi intrinseca. La lontananza spaziale tra truffatore e truffato, unita all’uso della rete internet, pone la vittima in una condizione di oggettiva inferiorità. Questa si manifesta nella difficoltà di:
* Verificare le reali generalità del venditore.
* Accertare la serietà e l’effettiva esistenza della proposta commerciale.
* Agire per il recupero delle somme versate in caso di inadempimento.
La Corte ha quindi confermato che la Corte d’Appello ha correttamente applicato questo principio, rendendo il motivo di ricorso privo di fondamento.
Secondo Motivo: L’attenuante della tenuità del danno
Anche il secondo motivo è stato giudicato ‘aspecifico e non consentito’. La Corte di merito aveva escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa fosse ‘particolarmente modesto’. Questa valutazione, secondo la Cassazione, costituisce un apprezzamento di merito che non può essere censurato in sede di legittimità, a meno che non presenti vizi logici o giuridici. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era coerente con le risultanze processuali, il motivo è stato respinto.
Terzo Motivo: La contestazione della recidiva
Infine, il terzo motivo, relativo alla recidiva, è stato anch’esso ritenuto ‘aspecifico’. La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su una motivazione adeguata e logica, evidenziando la ‘progressione criminosa’ e la ‘pericolosità ingravescente’ del ricorrente, dimostrata dalla pluralità di delitti commessi. La replica del ricorrente si era limitata a negare tali circostanze senza contrapporre argomenti specifici, risultando quindi inefficace. La Cassazione ha ritenuto il percorso motivazionale della Corte territoriale immune da vizi e conforme all’orientamento giurisprudenziale in materia.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza un importante baluardo a tutela delle vittime di truffe online. Le conclusioni che possiamo trarre sono principalmente due:
1. La natura del mezzo giustifica l’aggravante: L’uso di internet per commettere truffe è di per sé un fattore che facilita l’azione criminale e ostacola la difesa della vittima. La giurisprudenza riconosce questa realtà, applicando con rigore l’aggravante della minorata difesa.
2. L’importanza della specificità dei ricorsi: Per avere successo in Cassazione, non è sufficiente ripetere le argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. È necessario individuare e contestare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata. Ricorsi generici e reiterativi sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
Perché la vendita online può integrare l’aggravante della minorata difesa?
Perché la distanza spaziale tra acquirente e venditore, tipica di internet, pone la vittima in una condizione di inferiorità. Ciò rende difficile verificare l’identità del venditore e la serietà dell’offerta, e quasi impossibile recuperare il denaro in caso di inadempimento.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene giudicato ‘aspecifico’?
Quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio di appello, senza criticare in modo puntuale e specifico il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
Come viene giustificata l’applicazione della recidiva in questo caso?
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito, basata sulla ‘progressione criminosa’ e sulla ‘pericolosità ingravescente’ del ricorrente, dimostrate dalla pluralità di delitti da lui commessi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 61 n. 5 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti nella sentenza impugnata. La Corte territoriale ha dato seguito al principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa nelle ipotesi di vendita truffaldina di prodotti on line (vedi pag. 6 della sentenza impugnata); rimarcando correttamente che la lontananza spaziale tra truffatore e truffato e tra quest’ultimo ed il bene oggetto di trattativa, conseguente all’utilizzazione della rete internet, pone la vittima in una condizione di inferiorità che si manifesta nella difficoltà di verificare le reali generalità dell’interlocutore e la serietà della propost commerciale e nella impossibilità di agire per il recupero delle somme versate in caso di mancata esecuzione dell’obbligo negoziale da parte dell’agente (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi Rv. 269893 – 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 -01);
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della tenuità del danno è aspecifico e non consentito. La Corte di, merito con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logicogiuridici (vedi pag. 7 della sentenza oggetto di ricorso);
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, è aspecifico. L’applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato con .e la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorrente renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 7 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l’evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.