Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8373 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8373 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d’appello di Roma; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, non Ł deducibile, perchØ fondato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, in quanto la Corte D’appello ha chiarito come la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, sia stata fondata su un quadro probatorio chiaro e incontrastato da risultanze processuali di segno posto (si veda, in particolare, pag.3);
considerato che, il secondo motivo di ricorso, che lamenta la ritenuta sussistenza dell’aggravante della minorata difesa ex art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen., non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ l’imputato ha approfitato della minorata difesa della persona offesa, un’anziana signora nata nel DATA_NASCITA;
che secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza in materia, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che , nella specie, l’onere argomentativo del giudice Ł adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);
che, infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in merito alla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis , non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità ed Ł manifestamente infondato perchØ ricorre la condotta ostativa della minorata difesa della persona offesa ;
ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ord. n. sez. 2596/2026
CC – 17/02/2026
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P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME