Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36400 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61, primo comma, n. 5), cod. pen., è da ritenersi manifestamente infondato, dal momento che i giudici d’appello, sulla sussistenza della suddetta circostanza, hanno fornito (si veda, in particolare, la pag. 4 dell’impugnata sentenza) un’argomentazione congrua e conforme al principio, affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «La commissione del reato in danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della minorata difesa purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario» (cfr.: Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Rv. 282741-01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, i particolare, con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio, affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 26061001), che, in ogni caso, il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all’attenzione del giudice di primo grado e da quest’ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (cfr. Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, COGNOME, Rv. 281999-02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.