Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7610 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7610 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nata a Nuoro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Cagliari
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il delitto di furto in abitazione, aggravato dalla destrezza, dalla condizione di minorata difesa RAGIONE_SOCIALEa vittima e dalla recidiva, commesso in Tertenia il 25 luglio 2018 in danno di NOME COGNOME.
È stato proposto ricorso per cassazione dal difensore di NOME COGNOME con due motivi.
Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputata. Non ne sarebbe stato dimostrato l’effettivo coinvolgimento nel furto subito dalla persona offesa, posto che gli indizi raccolti a suo carico non potevano dirsi né gravi, né precisi, né concordanti, come imposto dal criterio di valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova indiziaria di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, l’impronta a lei riconducile – unico elemento di
collegamento con il reato – era stata rilevata soltanto sulla facciata interna RAGIONE_SOCIALEa busta che avrebbe consegnato alla vittima (facendole credere che in essa fossero custodite le banconote che da quella si era fatta poco prima consegnare con la scusa di doverle controllare), quand’invece, se così fosse stato, si sarebbe dovuta rilevare sull’esterno RAGIONE_SOCIALEa busta stessa. L’ipotesi alternativa formulata, ossia che la ricorrente avesse maneggiato i fogli inseriti nella busta e che altri se ne fossero serviti per commettere il reato, non era del tutto implausibile in assenza di elementi atti a corroborare quella debole traccia indiziaria.
Con il secondo motivo ha denunciato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 61 n. 5 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa minorata difesa RAGIONE_SOCIALEa vittima del furto, anziana ultraottantenne. Poiché il mero dato anagrafico non è sufficiente per far ritenere integrato il disvalore aggiuntivo RAGIONE_SOCIALEa condotta incriminata, sarebbe stato necessario verificare se la persona offesa si fosse dimostrata, al momento del fatto, lucida e presente a sé stessa, come tale in grado di approntare una reazione adeguata all’altrui condotta illecita.
Tale accertamento essendo mancato, l’aggravante predetta si sarebbe dovuta escludere e la Corte territoriale avrebbe dovuto ridurre la pena inflitta alla ricorrente.
Con requisitoria in data 23 novembre 2025 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Con memoria depositata in data 19 novembre 2025 e 2 dicembre 2025 il difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ha concluso per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È infondato il primo motivo.
La Corte territoriale ha confermato l’affermazione di responsabilità di NOME per il furto commesso in danno RAGIONE_SOCIALE‘anziana NOME, dando conto, per un verso, di come sui reperti sequestrati dalla Polizia Giudiziaria costituiti dalla busta e dal relativo contenuto, consegnati dalla vittima immediatamente dopo il fatto – fossero stati rilevati «tre contatti papillari certamente riferibili all’imputata» e «altri frammenti di impronte», compatibili con il profilo dattiloscopico tracciato dalle RAGIONE_SOCIALE e custodito nella loro ‘banca dati’, e, per altro verso, di come nessun altro soggetto terzo, eccetto la
persona che si era fatta consegnare dalla vittima la somma in contanti di euro 12.000,00, spacciandosi per ufficiale postale e con il pretesto di dovere controllare l’autenticità RAGIONE_SOCIALEe banconote, avrebbe avuto interesse a manipolare la busta in questione, inserendovi ritagli di carta atti a simulare la restituzione RAGIONE_SOCIALEe banconote in precedenza carpite.
Si tratta di ragionamento immune sia dalla violazione del criterio stabilito dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per la valutazione prova indiziaria, sia da illogicità manifeste nell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe evidenze fattuali come sopra riportate. In presenza, infatti, di elementi indizianti suscettibili di dar conto, sulla base di regole di esperienza consolidate ed affidabili, del collegamento RAGIONE_SOCIALE‘imputata con cose certamente utilizzate per commettere il furto in danno RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, il giudice di merito correttamente ne ha superato i residui profili di incertezza operandone una lettura unitaria e globale (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230 – 01), sugellata dal collante RAGIONE_SOCIALEa causale psicologica (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, COGNOME, Rv. 265148), che aveva animato il soggetto di sesso femminile che, secondo quanto riferito dalla parte offesa – RAGIONE_SOCIALEa cui attendibilità non si è dubitato -, aveva manipolato la busta.
Risulta, pertanto, rispettato il principio di diritto secondo cui «In tema di processo indiziario, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere RAGIONE_SOCIALEa loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo Nardo, Rv. 285441 – 02).
Né vale a scardinare la tenuta RAGIONE_SOCIALE‘impianto argomentativo sotteso alla statuizione impugnata il richiamo a ipotetiche manipolazioni RAGIONE_SOCIALEa busta e del suo contenuto compiute da altri, affidatisi, poi, all’inconsapevole NOME COGNOME per portare a compimento la condotta predatoria in danno RAGIONE_SOCIALE‘anziana NOME, dovendosi ribadire che «In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e ) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili» (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 – 01).
Anche il secondo motivo è infondato.
Alla ricorrente sono state concesse le attenuanti generiche in regime di prevalenza su tutte le aggravanti contestate, ivi compresa quella RAGIONE_SOCIALEa minorata difesa ex art. 61 n. 5 cod. pen., riferita all’età RAGIONE_SOCIALEa vittima del furto: dunque, sarebbe stato suo onere lumeggiare l’interesse attuale e concreto ad impugnarne il riconoscimento, posto che i relativi effetti sanzionatori sono stati integralmente neutralizzati dalla mitigazione RAGIONE_SOCIALEa pena conseguente al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti innominate.
Ad ogni buon conto, la Corte territoriale, evidenziando come la vittima, proprio perché anziana, non si fosse neppure accertata RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALEa qualifica esibita da colei che le aveva chiesto di consegnarle tutto il denaro contante in suo possesso e argomentando nel senso che l’imputata, con l’approfittare RAGIONE_SOCIALEa minore prontezza di riflessi RAGIONE_SOCIALEa derubata, fosse stata agevolata nella commissione del reato proprio dalla vulnerabilità in concreto dimostrata da quest’ultima, si è attenuta alla lezione interpretativa del diritto vivente, secondo cui «Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘integrazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALEa minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta RAGIONE_SOCIALEe predette condizioni a favorire la commissione RAGIONE_SOCIALEo stesso» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095 – 02), e al principio di diritto per il quale «Ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., l’età avanzata RAGIONE_SOCIALEa persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità RAGIONE_SOCIALEa vittima dalla quale l’agente trae consapevolmente vantaggio» (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Rv. 284523 – 01).
S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Così è deciso, 11/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME