Minorata Difesa: Non Basta la Notte, Serve una Vulnerabilità Concreta
L’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. 7 Penale, del 31 gennaio 2024, n. 14165, offre un importante chiarimento sull’applicazione dell’aggravante della minorata difesa nel reato di furto. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: per riconoscere tale aggravante, non è sufficiente una condizione astrattamente favorevole al reato, come l’orario notturno, ma è indispensabile che la vittima si trovasse in una situazione di concreta vulnerabilità. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per una serie di reati, tra cui furto in abitazione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e ricettazione. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando, in particolare, due aspetti della sentenza d’appello.
Il primo motivo di ricorso si concentrava sulla contestata aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) applicata al furto in abitazione. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel ritenere sussistente tale aggravante.
Il secondo motivo, invece, criticava il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, ritenuto sfavorevole all’imputato.
La Valutazione della Minorata Difesa da Parte della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello di Bologna. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni relative ai due motivi di ricorso.
La Concreta Vulnerabilità della Vittima
Sul primo punto, la Corte ha ribadito l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite (sent. n. 40275/2021). Questo principio stabilisce che, per l’integrazione dell’aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, luogo o persona devono tradursi in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo. Non è quindi sufficiente l’idoneità astratta di tali condizioni a favorire il crimine.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione, indicando elementi concreti che andavano oltre il semplice orario notturno:
* Il furto era avvenuto in un garage privo di sistemi di vigilanza o videosorveglianza.
* L’imputato si era premunito delle chiavi e del telecomando dell’auto, agevolando così la sua condotta furtiva e rendendo la difesa della vittima effettivamente più difficile.
Questi fattori, nel loro insieme, hanno creato una situazione di palese svantaggio per la vittima, giustificando pienamente l’applicazione dell’aggravante.
I Limiti del Giudizio di Legittimità sul Bilanciamento delle Circostanze
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha ricordato che la valutazione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti sono attività discrezionali tipiche del giudice di merito. Il giudizio di legittimità può intervenire solo se tale valutazione è palesemente illogica, arbitraria o priva di motivazione sufficiente. Poiché la Corte d’Appello aveva giustificato la scelta di ritenere equivalenti le circostanze per assicurare una pena adeguata, la sua decisione non era sindacabile in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri giuridici solidi. In primo luogo, l’interpretazione rigorosa dell’aggravante della minorata difesa, che richiede un accertamento in concreto della vulnerabilità e non una presunzione basata su elementi generici. Questo approccio garantisce che l’aggravante sia applicata solo quando la capacità di difesa della vittima è stata realmente e significativamente compromessa. In secondo luogo, il rispetto dei limiti del proprio sindacato, riaffermando che le valutazioni discrezionali del giudice di merito, se adeguatamente motivate, non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un importante principio di diritto a tutela sia della corretta applicazione della legge penale che della vittima del reato. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Onere della Prova: L’accusa deve dimostrare non solo la presenza di condizioni favorevoli al reato (es. notte, luogo isolato), ma anche come queste abbiano inciso concretamente sulla capacità di difesa della persona offesa.
2. Valutazione Complessiva: I giudici devono considerare l’insieme delle circostanze fattuali. L’assenza di sistemi di sicurezza o l’uso di chiavi sottratte sono elementi che, sommati all’orario notturno, possono integrare la prova della concreta vulnerabilità.
3. Stabilità delle Decisioni: Viene ribadito che il giudizio di bilanciamento delle circostanze, se motivato, è difficilmente attaccabile in Cassazione, rafforzando così la stabilità delle decisioni di merito.
Quando si configura l’aggravante della minorata difesa in un furto?
Non è sufficiente che il furto avvenga in condizioni astrattamente favorevoli al ladro, come di notte. Secondo la sentenza, è necessario che tali condizioni si traducano in una concreta e particolare situazione di vulnerabilità per la vittima, come l’assenza di sistemi di vigilanza o il fatto che il ladro si sia procurato in anticipo le chiavi, ostacolando così effettivamente la difesa.
Perché il motivo di ricorso sul bilanciamento delle circostanze è stato respinto?
È stato respinto perché la valutazione e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti sono un’attività discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione è arbitraria o illogica, ma non può sostituire la propria valutazione a quella, sufficientemente motivata, dei giudici dei gradi precedenti.
Qual è stato l’esito finale del ricorso e perché?
L’esito finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non ha esaminato il merito delle questioni perché i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati o non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14165 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14165 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione (un’ipotesi aggravata dall’art. 61 n. 5 cod. pen., al capo A, e un’altra semplice, al capo B), del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e del delitto di ricettazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui al capo A, è manifestamente infondato, alla luce oell’orientamento giurisprudenziale, accreditato dalle Sezioni Unite, secondo cui, “ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso” (Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021 Ud. (dep. 08/11/2021. ) Rv. 282095 02); ed invero, la sentenza impugnata ha indicato gli elementi da cui ha tratto il convincimento che la difesa sia stata effettivamente ostacolata dalla commissione del delitto in piena notte, in assenza di vigilanza e di sistemi di video-sorveglianza a tutela del garage, e che , dunque, la condotta furtiva sia stata concretamente agevolata anche perché l’imputato si era premunito delle chiavi e del telecomando dell’auto.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore