Minorata Difesa nel Furto: Le Telecamere da Sole Non Bastano a Escluderla
L’installazione di un sistema di videosorveglianza è una misura di sicurezza sempre più diffusa. Ma la sua sola presenza è sufficiente a escludere l’aggravante della minorata difesa in caso di furto? Con l’ordinanza n. 8521/2024, la Corte di Cassazione torna su questo tema cruciale, chiarendo che la valutazione deve basarsi sull’efficacia concreta del sistema nell’impedire il reato.
Il Caso: Tentato Furto in un Bar Notturno
Il caso esaminato riguarda un uomo condannato nei primi due gradi di giudizio per tentato furto aggravato. L’imputato aveva tentato di commettere un furto all’interno di un bar durante l’orario notturno, approfittando dell’assenza di personale e clienti. La difesa, tuttavia, ha contestato la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, sostenendo che la presenza di telecamere di sorveglianza annullasse tale condizione.
I Motivi del Ricorso: Minorata Difesa e Rinnovazione del Dibattimento
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Errata applicazione dell’aggravante della minorata difesa: La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato nel ritenere applicabile l’aggravante, data la presenza del sistema di videosorveglianza.
2. Diniego di rinnovazione dell’istruttoria: Veniva contestata la decisione della Corte d’Appello di non acquisire una relazione peritale psichiatrica redatta in un altro procedimento, ritenuta utile per comprendere meglio la personalità e le condizioni di vita dell’imputato.
La Decisione della Cassazione sulla Minorata Difesa
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato che le argomentazioni della difesa erano una mera ripetizione di quelle già respinte nel grado precedente. La Corte d’Appello aveva infatti spiegato in modo logico come la condotta criminosa fosse stata agevolata dall’orario notturno e dall’assenza di persone, condizioni che integrano la minorata difesa.
Cruciale è stato il riferimento a un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 40275/2021). In linea con tale precedente, la Cassazione ha ribadito che l’installazione di un sistema di videosorveglianza non rileva ai fini dell’esclusione dell’aggravante se non permette un intervento in continenti, ovvero immediato. Nel caso di specie, il sistema di videoripresa non era servito a neutralizzare in alcun modo l’azione furtiva, rendendolo di fatto inefficace a garantire una difesa pronta ed effettiva.
Il Diniego di Nuove Prove in Appello
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la decisione di non acquisire la perizia fosse stata motivata adeguatamente, data l’incompletezza e l’irrilevanza di tale documentazione ai fini della decisione. È stato inoltre ricordato un principio fondamentale del processo d’appello: la rinnovazione del dibattimento è una misura eccezionale, che può essere disposta solo quando il giudice la ritenga assolutamente indispensabile per decidere, non potendo farlo sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su un ragionamento rigoroso. L’inammissibilità del primo motivo deriva dalla sua natura prettamente ripetitiva, che non introduce critiche nuove e specifiche al ragionamento della sentenza d’appello. La Corte di merito aveva già chiarito che l’orario notturno e il luogo deserto costituivano di per sé elementi sufficienti a integrare la minorata difesa. La presenza delle telecamere è stata giudicata irrilevante non in astratto, ma in concreto: poiché non hanno consentito un intervento tempestivo capace di bloccare il tentativo di furto, la loro efficacia preventiva è stata neutralizzata dalle circostanze favorevoli all’azione criminale. Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ribadisce il carattere eccezionale della rinnovazione probatoria in appello, un potere discrezionale del giudice da esercitare solo in caso di assoluta necessità, che non è stata ravvisata nel caso specifico.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: la tecnologia da sola non basta. Per escludere l’aggravante della minorata difesa, non è sufficiente installare un impianto di videosorveglianza; è necessario che tale sistema sia in grado di attivare una reazione immediata ed efficace, tale da neutralizzare concretamente l’azione delittuosa. Per i titolari di attività commerciali, ciò significa che un sistema di registrazione passiva potrebbe non essere considerato sufficiente a garantire una piena tutela. Per gli avvocati, la decisione ribadisce che la contestazione di un’aggravante deve basarsi su elementi concreti che dimostrino l’inefficacia delle condizioni favorevoli al reo, e non sulla mera presenza di dispositivi di sicurezza.
La presenza di telecamere di videosorveglianza esclude automaticamente l’aggravante della minorata difesa in un furto?
No. Secondo la Corte, l’installazione di un sistema di videosorveglianza non è sufficiente a escludere l’aggravante se, nelle circostanze specifiche di tempo e luogo, non permette un intervento immediato (‘in continenti’) e non è servito a neutralizzare l’azione criminale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e pertinenti critiche alla sentenza impugnata.
È sempre possibile chiedere di acquisire nuove prove durante il processo d’appello?
No. La rinnovazione, anche parziale, del dibattimento in appello è una misura eccezionale. Può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere la causa sulla base degli atti già acquisiti, considerandola quindi assolutamente necessaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VILLA LITERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della minorata difesa; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della rinnovazione della istruttoria dibattimentale finalizzata all’acquisizione della relazione perita redatta dallo psichiatra AVV_NOTAIO nell’ambito di altro procedimento a carico dell’imputato, giustificata dalla necessità di lumeggiare le condizioni di vita e la personalità del ricorrente.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono inammissibili perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito: la Corte di appello, con argomentare logico, ha evidenziato come la condotta criminosa sia stata agevolata dall’orario notturno, data l’assenza di personale e di clienti del bar che potessero notare il ricorrente; quanto alla presenza delle telecamere, rispondendo con puntualità alle censure difensive, ha correttamente sostenuto – in linea con i criteri stabiliti da Sez. U n. 40275 del 15/07/2021, la quale ha sostenuto come l’installazione di un sistema di videosorveglianza non rilevi ai fini dell’esclusione della circostanza aggravante ove non permetta un intervento in continenti che il sistema di videoripresa, nelle circostanze di tempo e luogo in cui è avvenuto il tentativo, non è servito a neutralizzare in alcun modo l’azione furtiva).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il rigetto dell’acquisizione della documentazione richiesta dalla difesa è stato congruamente argomentato sulla base della incompletezza di detta documentazione e della sua irrilevanza ai fini del decidere;
considerato che, secondo costante orientamento della Corte di legittimità, la rinnovazione, anche parziale del dibattimento, in sede di appello, ha carattere eccezionale e può essere disposta unicamente nel caso in cui il giudice, sulla base di apprezzamenti di merito, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente