Minorata Difesa nella Truffa: la Cassazione fa il Punto
L’aggravante della minorata difesa nel reato di truffa è un concetto cruciale nel diritto penale, spesso legato alle modalità con cui il crimine viene commesso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi per la sua applicazione, chiarendo anche quando non è possibile riconoscere l’attenuante del danno di speciale tenuità. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i confini tra un raggiro semplice e una truffa aggravata dalla particolare vulnerabilità della vittima.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna per truffa emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato contestava la decisione dei giudici di merito su due punti fondamentali: in primo luogo, riteneva ingiustificata l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa; in secondo luogo, lamentava la mancata concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sostenendo che l’importo sottratto fosse di lieve entità.
La difesa dell’imputato si basava sull’assunto che le circostanze del reato non fossero tali da integrare una reale diminuzione della capacità di difesa della vittima e che il danno economico causato fosse trascurabile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno confermato integralmente la valutazione effettuata dalla Corte territoriale, ritenendo la sua motivazione priva di vizi logici o giuridici. La decisione si fonda su una precisa analisi delle modalità concrete della truffa e delle condizioni della vittima.
Le Motivazioni: Analisi dell’aggravante della minorata difesa
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di considerare sussistente l’aggravante della minorata difesa. La motivazione si è concentrata sulle specifiche modalità di consumazione della truffa. È stato evidenziato come la vittima fosse stata posta in una condizione tale da non poter verificare la serietà e l’affidabilità della proposta fraudolenta. Questa impossibilità di controllo e verifica ha creato una situazione di squilibrio informativo e di vulnerabilità, che ha facilitato il compito del truffatore.
La Corte ha implicitamente ribadito che la minorata difesa non si configura solo in presenza di una debolezza intrinseca della vittima (come età avanzata o condizioni psicofisiche precarie), ma può derivare anche dal contesto e dalle modalità dell’azione criminale che, di fatto, annullano o riducono significativamente le sue capacità di cautela.
L’Esclusione dell’Attenuante del Danno di Speciale Tenuità
Anche riguardo al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello. L’attenuante del danno di speciale tenuità è stata esclusa sulla base di una duplice valutazione:
1. Valore Oggettivo: L’importo sottratto, pur non essendo enorme, non è stato considerato ‘irrisorio’. La legge richiede che il danno sia quasi insignificante per poter applicare questa attenuante.
2. Valore Soggettivo: I giudici hanno correttamente preso in considerazione la condizione economica della persona offesa. Un importo che potrebbe essere trascurabile per una persona facoltosa può rappresentare un danno rilevante per chi ha risorse economiche limitate. Questo approccio personalizzato è fondamentale per una giusta valutazione della tenuità del danno.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che l’aggravante della minorata difesa può essere integrata dalle stesse modalità ingannevoli della truffa, quando queste sono studiate per impedire alla vittima di esercitare un controllo critico sulla situazione. In secondo luogo, stabilisce che la valutazione della ‘speciale tenuità’ del danno non può essere meramente aritmetica, ma deve tenere conto dell’impatto concreto che la perdita ha avuto sul patrimonio e sulla vita della vittima. Questa decisione rafforza la tutela delle persone più vulnerabili ai raggiri e sottolinea la necessità di un’analisi caso per caso, che vada oltre la semplice quantificazione economica del danno.
Quando si applica l’aggravante della minorata difesa in un reato di truffa?
Si applica quando le modalità con cui viene commessa la truffa pongono la vittima in una condizione di particolare vulnerabilità, impedendole di verificare la serietà e l’affidabilità della proposta e, di conseguenza, di difendersi adeguatamente dal raggiro.
Perché non è stata concessa l’attenuante del danno di speciale tenuità?
L’attenuante è stata esclusa perché la somma sottratta non è stata ritenuta irrisoria. La valutazione ha tenuto conto non solo del valore assoluto del denaro, ma anche del suo impatto sulla condizione economica della persona offesa, per la quale il danno non era trascurabile.
Qual è la conseguenza se un ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
La conseguenza è che la Corte di Cassazione non esamina il merito delle questioni sollevate. La decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6884 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CALTAGIRONE il 28/04/1981
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussis della circostanza aggravante di cui all’art. 640, secondo comma n. 2-bis, cod. pen. e alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., manifestamente infondati poiché la Corte territoriale, confermando le statuizion del giudice di primo grado, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ritenuto sussistente l’aggravante della minorata difesa, alla luce delle modalit consumazione della truffa e ha escluso che l’importo oggetto della condotta fraudolenta rientrasse nell’ambito di applicazione della circostanza attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità (si vedano, in proposito, pagg. 8 e 9 su mancanza di possibilità per la vittima di verificare la serietà e affidabilità proposta e sul valore non irrisorio della somma sottratta, anche in considerazio della condizione economica della p.o.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Cons gliere estensore
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Il Presidepte