Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1572 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1572 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, parzialmente riformando, in pun di pena, la sentenza di primo grado emessa nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermava la condanna dei predetti in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. p
Entrambi i ricorrenti, con il medesimo difensore di fiducia e con unico atto, hanno impugn la suindicata pronunzia deducendo, violazione di legge ed i vizi motivazionali in relazione ritenuta sussistenza dell’aggravante ex artt. 61, primo comma, n. 5, c.p., osservando che ragione della intervenuta remissione di querela esclusa detta aggravante doveva disporsi il n luogo a procedere.
I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte La Corte territoriale facendo corretta applicazione dei principi fissati da Sez. U, n. 402 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 02) ha, con congrue argomentazione, disatteso le doglianze difensive oggi reiterate riconoscendo l’aggravante contestata per la concre vulnerabilità della persona offesa, desunta dall’età avanzata e dal particolare stato di confu e spavento risultante dalle dichiarazioni testimoniali indicate e dagli ulteriori elementi o sottolineati.
Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la con dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricor determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022
Il Presidente