Minorata Difesa: La Cassazione Conferma l’Aggravante per il Furto Notturno
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sulla corretta applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa nel contesto di un tentato furto. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso di un imputato, ribadisce un principio fondamentale stabilito dalle Sezioni Unite: non è sufficiente che l’azione criminale avvenga di notte per integrare l’aggravante, ma è necessario che tale condizione si traduca, in concreto, in una situazione di particolare vulnerabilità per la vittima. Analizziamo insieme la vicenda e la decisione dei giudici.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di tentato furto pluriaggravato ai danni di un’attività commerciale. L’imputato, riconosciuto dalla persona offesa e dagli agenti intervenuti mentre si allontanava di corsa, aveva tentato il colpo durante le ore notturne. Un’ulteriore prova a suo carico era la presenza sul luogo di un’autovettura, vista transitare in modo sospetto prima e dopo il fatto, intestata a un suo familiare.
L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza: in primo luogo, un vizio di motivazione riguardo la sua colpevolezza e, in secondo luogo, una violazione di legge sull’applicazione dell’aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, n. 5 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Minorata Difesa
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno di natura processuale e uno di natura sostanziale.
Il Primo Motivo: La Reiterazione delle Doglianze
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché si risolveva in una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ricorda che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di controllo sulla legittimità della decisione impugnata. La semplice riproposizione delle stesse difese, senza individuare vizi specifici nella motivazione della sentenza di secondo grado, non è sufficiente per ottenere un annullamento.
Il Secondo Motivo: La Concreta Vulnerabilità della Vittima
Il cuore della pronuncia risiede nell’analisi del secondo motivo, relativo all’aggravante della minorata difesa. L’imputato sosteneva che il solo fatto di aver agito di notte non bastasse a giustificare l’aumento di pena. La Corte, tuttavia, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, allineandosi a un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sent. ‘Cardellini’, n. 40275/2021).
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione chiarisce che, ai fini dell’integrazione dell’aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, luogo o persona devono tradursi in una particolare e concreta situazione di vulnerabilità del soggetto passivo. Non è quindi sufficiente l’idoneità astratta di una condizione (come l’orario notturno) a favorire il reato.
Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato come l’imputato avesse agito:
– In ora notturna;
– In una zona non frequentata in quel momento;
– Presso un locale sprovvisto di qualsiasi sistema di videosorveglianza.
La combinazione di questi elementi, secondo la Corte, ha creato una situazione di oggettiva e concreta difficoltà per la difesa del bene, facilitando l’azione criminale. L’assenza di passanti e di telecamere ha di fatto ridotto le possibilità di reazione e di successiva identificazione, ponendo la vittima in una condizione di palese svantaggio. Pertanto, l’applicazione dell’aggravante è stata ritenuta corretta.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio di diritto cruciale: l’aggravante della minorata difesa non scatta in automatico in presenza di determinate condizioni, ma richiede una valutazione caso per caso. Il giudice deve accertare che l’agente abbia effettivamente approfittato di una situazione che ha reso la vittima più vulnerabile del normale. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questo significa che la contestazione di tale aggravante dovrà sempre essere supportata da elementi fattuali concreti che dimostrino come il contesto abbia realmente indebolito le capacità difensive della persona offesa. La decisione, dichiarando inammissibile il ricorso, ha inoltre comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Quando un furto commesso di notte è aggravato dalla minorata difesa?
Secondo l’ordinanza, il furto notturno è aggravato quando la condizione temporale, unita ad altri fattori come un luogo isolato e l’assenza di sistemi di sorveglianza, crea una concreta e particolare situazione di vulnerabilità per la vittima, facilitando la commissione del reato.
È sufficiente ripetere gli stessi motivi di appello nel ricorso in Cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti e respinti in appello, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. Come nel caso di specie, l’inammissibilità conduce alla conferma della decisione impugnata e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10073 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato (artt. 56, 624,625 n.2,5,7 e art. 61 n. 5 cod. pen.);
-Ritenuto che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento – è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (p. 2: l’imputato è stato riconosciuto dalla persona offesa e dagli operanti mentre si allontanava di corsa dal luogo del fatto; la vettura nera, ferma sul posto, e vista transitare prima e dopo il fatto, in maniera sospetta davanti al bar del proprietario, è intestata al fratello del ricorrente).
-Ritenuto che il secondo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza della circostanza aggravante ex ad 61 n.5 cod. pen. – è manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (pag.2: l’imputato ha agito in ora notturna, in zona in quel momento non frequentata, non avendo il locale alcun sistema di videosorveglianza)che ha operato buon governo della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 02)
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/2/2024