Minorata difesa: non solo età, conta la vulnerabilità fisica
L’ordinanza n. 8859/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sull’applicazione dell’aggravante della minorata difesa. Con questa decisione, i giudici supremi ribadiscono un principio fondamentale: la vulnerabilità della vittima non deve essere presunta sulla base di categorie astratte come l’età, ma va accertata in concreto, considerando tutte le circostanze del fatto. Tra queste, la Corte valorizza la disparità di prestanza fisica tra aggressore e vittima come elemento decisivo per configurare l’aggravante.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per il reato di lesioni personali aggravate, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando unicamente la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5 del codice penale, ovvero l’aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Secondo la difesa, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere applicabile tale aggravante, basandosi implicitamente solo sull’età avanzata della persona offesa. L’imputato sosteneva, inoltre, che la vittima godeva di buona salute e piene capacità cognitive, elementi che, a suo dire, escludevano una condizione di minorata difesa.
L’aggravante della minorata difesa e la disparità fisica
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello non avesse fondato la sua decisione unicamente sull’età della vittima, ma avesse condotto una valutazione complessiva e concreta della situazione.
Il punto centrale della motivazione risiede nell’aver dato rilievo alla ‘differente prestanza fisica dell’imputato rispetto alla persona offesa’. La Corte di merito aveva infatti accertato che l’aggressore aveva tratto consapevole vantaggio dalla propria superiorità fisica e dalla diversa corporatura per sopraffare la vittima. Questa disparità ha creato una condizione di particolare vulnerabilità, rendendo di fatto la difesa della persona offesa più difficile, se non impossibile. La Cassazione, quindi, sposa un’interpretazione fattuale e non stereotipata dell’aggravante.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto le argomentazioni difensive inadeguate a scalfire la logicità della sentenza impugnata. Gli elementi portati dalla difesa – la buona salute e la lucidità della vittima – sono stati considerati irrilevanti rispetto al profilo di vulnerabilità effettivamente sfruttato dall’aggressore: quello fisico. La Corte ha precisato che la minorata difesa non richiede una totale incapacità di reazione, ma una significativa riduzione della capacità di difendersi.
Inoltre, il tentativo di sminuire la condotta, descrivendola come un semplice ‘poggiare la mano sulla spalla’, è stato qualificato come una prospettazione parziale e insufficiente a configurare un ‘travisamento della prova’. Per contestare efficacemente la ricostruzione dei fatti, la difesa avrebbe dovuto dimostrare un errore percettivo del giudice, cosa che non è avvenuta. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa pronuncia consolida l’orientamento secondo cui la valutazione della minorata difesa deve essere ancorata alla realtà specifica del caso. Non esistono automatismi: l’età, la condizione di salute o il luogo possono essere indici, ma l’elemento decisivo è l’approfittamento consapevole di una qualsiasi condizione che ponga la vittima in una posizione di debolezza. La sentenza chiarisce che una marcata superiorità fisica, se sfruttata per commettere il reato, è a tutti gli effetti una circostanza che integra l’aggravante, poiché riduce concretamente le capacità di difesa della vittima.
L’età avanzata della vittima è sufficiente per configurare l’aggravante della minorata difesa?
No, la sola età non è automaticamente sufficiente. La Corte ha specificato che l’aggravante sussiste quando l’agente sfrutta una situazione di concreta vulnerabilità, che nel caso di specie è stata identificata nella notevole differenza di prestanza fisica tra l’aggressore e la vittima.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e generico perché le argomentazioni difensive non erano in grado di contestare efficacemente la logica della sentenza precedente. In particolare, non hanno dimostrato un errore del giudice nell’interpretare le prove (travisamento della prova) e si sono concentrate su aspetti (la buona salute della vittima) ritenuti non pertinenti rispetto alla vulnerabilità fisica sfruttata dall’imputato.
Cosa significa che l’agente ha ‘tratto consapevolmente vantaggio’ dalla vulnerabilità?
Significa che l’autore del reato si è reso conto della condizione di debolezza della vittima (in questo caso, la sua inferiorità fisica) e ha scelto di agire proprio facendo leva su tale squilibrio per assicurarsi il successo della propria azione criminale e ridurre le possibilità di difesa della persona offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8859 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PORTICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di N che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate (artt. comma 1, n. 5, cod. pen.), ivi comprese le statuizioni civili di cui all’art. 495 cod. p ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione del comma 1, n. 5, cod. pen. e il vizio di motivazione (segnatamente, sub specie del travisamento della prova) in relazione alla sussistenza della richiamata aggravante – è manifes infondato e generico, in quanto:
la Corte di merito non ne ha ritenuto la sussistenza sulla scorta della sola età della vittima ma, conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (c 2, n. 16017 del 14/03/2023, Leone, Rv. 284523 – 01), ha indicato gli elementi (in part la differente prestanza fisica dell’imputato rispetto alla persona offesa, dando c rispettiva corporatura) dai quali ha tratto in concreto la particolare vulnerabilità del cui l’agente ha tratto consapevolmente vantaggio;
e tale motivazione – congrua, logica e conforme al diritto – non può dirsi puntu censurata dalla prospettazione difensiva che ha richiamato dati (di cui non si sareb conto) inidonei ad incrinare l’argomentazione spesa dal provvedimento impugNOME poiché re a distinti profili (segnatamente, il fatto che la persona offesa, nonostante l’età se dichiarato di godere di buona salute ed avesse piena capacità cognitiva e intelle incentrati su una prospettazione parziale rispetto alla più ampia descrizione della co COGNOME (cfr. spec. p. 4 della sentenza impugnata) perciò insufficiente a dedurre ritu travisamento della prova (segnatamente, il fatto che l’imputato si sarebbe limitato a po mano sulla spalla della persona offesa: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 26 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione ( cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267 – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare e determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2023.