Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12963 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d’appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo: a) l’annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza dell’aggravante; b) il rigetto del ricorso nel resto;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, la quale ha insistito per l’integrale accoglimento delle richieste avanzate nel ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/04/2023, la Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza del 22/09/2022 del Tribunale di Pescara, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di NOME COGNOME alla pena di quattro ‘mesi e dieci giorni di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di danneggiamento aggravato (dall’avere approfittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa) e continuato in concorso di due autovetture esposte per necessità alla pubblica fede (capo a dell’imputazione) e di porto aggravato (dal
cosiddetto nesso teleologico) di un coltello a scatto in concorso (capo b dell’imputazione).
Avverso l’indicata sentenza del 18/04/2023 della Corte d’appello di L’Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico, articolato, motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della circostanza aggravante, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5), cod. pen., dell’avere approfittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, e alla mancata concessione della circostanza attenuante, prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., dell’avere cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di speciale tenuità, in entrambi i casi con riferimento al reato di danneggiamento di cui al capo a) dell’imputazione.
2.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente, nel richiamare i principi affermati da sentenza COGNOME delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. 282095-01 e Rv. 282095-02), lamenta che la Corte d’appello di L’Aquila abbia ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante dell’avere approfittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa sulla base del mero fatto che il reato era stato commesso «poco dopo la mezzanotte», senza verificare che le suddette pubblica e privata difesa fossero state da ciò concretamente ostacolate e che non ricorressero circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare tale ostacolo. Circostanze che, nella specie, si dovevano ritenere sussistenti, atteso che, come era stato evidenziato nel proprio atto di appello, «i fatti sarebbero stati consumati in una strada frequentata da diversi passanti», uno dei quali aveva allertato le forze dell’ordine che avevano proceduto all’arresto dell’imputato e del correo, sicché risulterebbe dimostrata l’assenza di alcun ostacolo alla pubblica e privata difesa.
2.2. Sotto il secondo profilo, il ricorrente contesta la motivazione della Corte d’appello di L’Aquila secondo cui il danno patrimoniale che era stato cagionato alle persone offese «costituito dal taglio di due pneumatici, dalla rigatura delle fiancate di un’autovettura e da due ammaccature ad altra autovettura» non si poteva ritenere di speciale tenuità, rappresentando al riguardo che «l’entità del danno prodotto non è stata in alcun modo quantificata, né accertata nel corso del giudizio» e che, in particolare, «l’ammaccatura ed il graffio della carrozzeria non sono stati neppure riscontrati da produzioni fotografiche o da altra attività di indagine, tali da permettere una quantificazione del danno», con la conseguenza che, «in ossequio al principio del favor rei, i predetti danni possono ritenersi di scarsa entità».
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo non è fondato nel suo primo profilo relativo alla mancata esclusione della circostanza aggravante, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5), cod. pen., dell’avere approfittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, ed è manifestamente infondato nel suo secondo profilo relativo alla mancata concessione della circostanza attenuante, prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., dell’avere cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di speciale tenuità.
Quanto al primo profilo, le Sezioni unite della Corte dr cassazione hanno chiarito che la commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa”, essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne !:;iano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, cit.).
Nel caso in esame, dalle conformi sentenze dei giudici di merito emerge che il reato era stato commesso non solo «dopo la mezzanotte» (pag. 3 della sentenza impugnata) ma anche, quanto al /ocus commissi delicti, all’interno del parcheggio dell’area di risulta di Pescara (pag. 2 della sentenza di primo grado).
Tali circostanze – tenuto conto del fatto che quest’ultima, unita alla prima, appare idonea a evidenziare una minore frequentazione e una minore vigilanza pubblica del luogo – risultano pertanto tali, ad avviso del Collegio, da fare reputare che la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della “minorata difesa” riposi, nella specie, non sulla mera idoneità astratta del tempo di notte a favorire la commissione del reato, ma sulla ricorrenza di un concreto effetto di ostacolo alla pubblica e privata difesa ricollegabile all’avere l’imputato agito di nott all’interno della menzionata area di risulta; in linea, perciò, con il princip affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza COGNOME.
Quanto all’asserzione della difesa dell’imputato secondo cui i reati sarebbero stati commessi «in una strada frequentata da diversi passanti», sarebbe spettato alla stessa difesa fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di tale asserita circostanza, ciò che non risulta essere avvenuto.
Quanto al secondo profilo dell’unico motivo, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto i conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo
F 0
di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615-01, la quale, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la circostanza attenuante de qua in una fattispecie di più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere in continuazione, sottolineando anche l’irrilevanza del fatto che uno dei danneggiati aveva provveduto in proprio alla riparazione; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, COGNOME, Rv. 269241-01, la quale, in applicazione dello stesso principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l’imputato aveva invocato la configurabilità della circostanza attenuante de quo in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato).
Inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante, non si deve avere riguardo soltanto al valore venale dlel corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 275950-01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017,. COGNOME, Rv. 271695-01).
Alla luce di tali principi, atteso il notorio costo degli pneumatici del autovetture e delle riparazioni dei danni alla verniciatura e, in genere, alla carrozzeria delle stesse – notoriamente nettamente superiori agli importi che, come si è visto, la Corte di cassazione non ritiene si possano considerare di lievissima entità -, per tacere degli evidenti ulteriori effetti pregiudizievoli che, i proprietari, comporta il fatto di non potere temporaneamente disporre delle proprie autovetture durante il periodo necessario per la riparazione delle stesse, la motivazione data dalla Corte d’appello di L’Aquila al fine di negare la concessione dell’attenuante appare del tutto priva di contraddizioni e illogicità manifeste, e, anzi, del tutto congruente e logica.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
012
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese > -4 00 GLYPH processuali.
z GLYPH Così deciso il 18/01/2024.
k