Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40557 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40557 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato sentenza del Tribunale di Aosta che aveva affermato la penale responsabilità NOME per il reato di cui agli artt. 624-bis, 61 n. 5 c.p.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del su difensore, COGNOME lamentando con gli unici due motivi articolati il mancat riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. e l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa.
Il ricorso è inammissibile.
Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quant dirette a sovrapporre all’interpretazione delle risultanze istruttorie oper giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivar una decisione diversa secondo le conclusioni rassegnate in ricorso, come tal pongono all’esterno dei limiti del sindacato di legittimità.
Esse sono anche meramente reiterative di profili già esposti in appello adeguatamente vagliati dal giudice di secondo grado (cfr. pagg. 2 e 3 de sentenza impugnata in cui si descrivono le caratteristiche dei beni ogget furto precisando che, di là dell’osservazione, peraltro priva di riscontro, dalla difesa in ordine alla capacità economica della persona offesa, non poss ritenersi affatto di valore irrisorio l’avviatore pneumatico e il personal co contenente per di più dati rilevanti per la società; e, quanto alla minorata si precisa come essa sia ravvisabile nel caso di specie perché l’imputa prescindere dall’ora notturna, si introdusse in un ufficio privo di serv guardiania, di un sistema di allarme, e di mezzi di controllo a distanza, po così agire indisturbato).
La memoria depositata dal difensore del ricorrente non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, c proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso i! 27/9/