Minorata Difesa: La Cassazione Conferma l’Aggravante per Reati Notturni in Aree Deserte
L’aggravante della minorata difesa è uno strumento giuridico che aumenta la pena per chi commette un reato approfittando di circostanze che indeboliscono le capacità di difesa della vittima. Con l’ordinanza n. 9136 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata su questo tema, confermando principi consolidati e chiarendo i limiti del proprio sindacato sulle decisioni dei giudici di merito. L’analisi di questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere quando e come tale aggravante può essere legittimamente contestata.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro l’Aggravante
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato nei primi due gradi di giudizio. La difesa contestava due punti principali della sentenza della Corte d’Appello: il riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa (prevista dall’art. 61, n. 5 del codice penale) e la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto all’aggravante stessa. Secondo la Corte d’Appello, il reato era stato aggravato dal fatto di essere stato commesso in orario notturno e in una zona deserta, elementi che avevano oggettivamente facilitato l’azione criminale e ridotto le possibilità di difesa della persona offesa.
La Configurazione della Minorata Difesa
Il ricorrente sosteneva che le circostanze di tempo e di luogo non fossero state adeguatamente valutate per giustificare l’aumento di pena. La Cassazione, tuttavia, ha respinto questa linea difensiva, definendo il motivo di ricorso generico e incapace di scalfire la solida motivazione della Corte d’Appello.
I giudici hanno ribadito un principio cardine della giurisprudenza: per la configurabilità dell’aggravante della minorata difesa, non è necessario che la difesa sia stata resa del tutto impossibile, ma è sufficiente che sia stata anche solo ostacolata. Commettere un’aggressione di notte, in un’area isolata, crea una situazione di palese vantaggio per l’aggressore e di vulnerabilità per la vittima, integrando pienamente i presupposti della norma.
Il Bilanciamento tra Circostanze e il Potere Discrezionale del Giudice
Un altro punto cruciale della decisione riguarda il bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti. La Corte d’Appello aveva ritenuto le circostanze equivalenti, basando la sua valutazione sulla ‘personalità negativa’ dell’imputato. Il ricorrente chiedeva alla Cassazione di rivedere questo giudizio, sperando in un trattamento sanzionatorio più mite.
Anche su questo fronte, la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha infatti ricordato che il cosiddetto ‘giudizio di bilanciamento’ è espressione di un potere valutativo ampiamente discrezionale, riservato al giudice di merito. Tale valutazione può essere riesaminata in sede di legittimità solo se viziata da una manifesta illogicità, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata. Il giudice non è tenuto a fornire un’analitica esposizione di tutti i criteri seguiti, essendo sufficiente una motivazione che dia conto delle ragioni della decisione in modo logico e coerente.
Le Motivazioni della Cassazione
L’ordinanza della Suprema Corte si fonda essenzialmente sulla carenza del ricorso. I giudici hanno sottolineato come l’appellante non si sia confrontato efficacemente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una critica generica. La motivazione della Corte d’Appello, al contrario, è stata giudicata condivisibile, esente da vizi logici e corretta nell’applicazione dei principi di diritto.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia della Cassazione consolida due importanti principi. In primo luogo, conferma che le condizioni ambientali, come l’orario notturno e un luogo deserto, sono elementi più che sufficienti per integrare l’aggravante della minorata difesa, rendendo più difficile per l’imputato contestarne l’applicazione. In secondo luogo, ribadisce l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare la personalità dell’imputato e nel bilanciare le circostanze del reato. Per poter sperare in una riforma della sentenza in Cassazione, è necessario presentare un ricorso specifico, dettagliato e capace di evidenziare una palese illogicità nel ragionamento del giudice precedente, e non una mera riproposizione delle proprie tesi difensive.
Quando si configura l’aggravante della minorata difesa?
Secondo la Corte, l’aggravante della minorata difesa si configura quando le circostanze di tempo (es. orario notturno) o di luogo (es. zona deserta) hanno concretamente ostacolato la capacità di difesa della vittima. Non è necessario che la difesa sia stata resa impossibile, ma è sufficiente che sia stata resa più difficile.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e privo di una reale confutazione delle argomentazioni espresse dalla Corte d’Appello. L’imputato non ha saputo dimostrare l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a contestarla in modo non specifico.
Il giudice della Cassazione può modificare il bilanciamento delle circostanze (aggravanti e attenuanti) deciso dal giudice di merito?
No, di norma la Corte di Cassazione non può modificare il giudizio di bilanciamento delle circostanze. Questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale o Corte d’Appello) e può essere annullata solo se la motivazione è manifestamente illogica, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9136 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è generico e privo di confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito;
rilevato che il ricorrente non si è confrontato con la condivisibile motivazione con la quale i giudici di appello hanno ritenuto che la condotta dell’imputato sia stata agevolata dall’aver commesso il fatto in orario notturno ed in una zona deserta al momento dell’aggressione, circostanze ritenute idonee in concreto a determinare una situazione di minorata difesa (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), così facendo corretto uso del principio di diritto secondo cui, per la configurabilità dell’aggravante non è necessario che tale difesa si presenti impossibile, essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata (Sez. 4, n. 34357 del 25/11/2020, Amato, Rv. 280052-01; Sez. 4, n. 53570 del 05/10/2017, Torre Rv. 271259 – 01).
osservato che il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno valorizzato l personalità negativa dell’imputato -vedi pag. 5 della sentenza impugnata-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Rv. 279838).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Co gli e Esten.seré –
Il Pr idente