Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3130 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3130 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME; considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta:
1)vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2-ter, cod. pen. in luogo della circostanza aggravante dr cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (richiamata dall’art. 640,secondo comma,n.2-bis,attuale terzo comma, cod. pen.);
2) vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.;
3) vizio di motivazione per travisamento “dei fatti” in ordine alla esclusiva disponibilità della Postepay e in ordine all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.,
risultano tutti, oltre che manifestamente infondati, formulati in termini non consentiti dalla legge in questa sede, in quanto tesi a prospettare una diversa lettura del merito, che fuoriesce dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, non essendo connotata da alcuna pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
che, infatti, deve ribadirsi come la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini della applicabilità della circostanza aggravante della minorata difesa rappresenta una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice di merito e come tale sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni logiche e giuridiche;
che, in conclusione, deve rilevarsi come i giudici di appello abbiano adeguatamente esposto le ragioni di fatto e di diritto per cui, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, debba ritenersi sussistente la condizione di minorata difesa (si veda pag. 5 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna NOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.