Minorata Difesa per Età: La Cassazione Conferma l’Aggravante nel Furto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11679 del 2024, ha affrontato un caso di furto aggravato, fornendo un importante chiarimento sull’applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa quando la vittima è una persona anziana. Questa decisione ribadisce un principio consolidato, secondo cui l’età avanzata della persona offesa è di per sé sufficiente a rendere l’azione criminale più insidiosa e, di conseguenza, più grave.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso di un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto pluriaggravato. La difesa del ricorrente si concentrava su un punto specifico: la presunta erronea applicazione dell’aggravante della minorata difesa, prevista dall’articolo 61, n. 5 del codice penale. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato le ragioni per cui l’età della vittima avesse concretamente facilitato la commissione del reato.
L’imputato sosteneva, in sostanza, che non bastasse la semplice età anagrafica della vittima per giustificare un aumento di pena, ma che fosse necessaria una prova specifica della sua ridotta capacità di reazione.
L’Aggravante della Minorata Difesa e l’Età della Vittima
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi difensiva, definendo il ricorso ‘manifestamente infondato’. I giudici supremi hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva spiegato come l’azione delittuosa fosse risultata più insidiosa proprio in ragione dell’età della vittima. Tale condizione aveva, infatti, determinato una minore capacità di resistenza fisica alla spinta esercitata dall’imputato durante il furto con strappo.
La Corte ha sottolineato che questa valutazione è perfettamente allineata con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Per comprendere appieno la decisione, è fondamentale analizzare il concetto di minorata difesa in relazione all’età.
Il Principio ‘In Re Ipsa’
Il punto centrale della decisione si basa su un principio giuridico espresso con la locuzione latina ‘in re ipsa’, che significa ‘nella cosa stessa’. La Cassazione ha richiamato un suo precedente (sentenza n. 12796 del 2019) per affermare che, nei reati che implicano un’interazione fisica tra l’autore e la vittima (come il furto con strappo), l’agevolazione derivante dall’età avanzata della persona offesa è considerata auto-evidente.
In altre parole, la vulnerabilità e la ridotta capacità di difesa di una persona anziana sono fatti talmente palesi da non richiedere al giudice un onere motivazionale aggiuntivo. È sufficiente che il giudice accerti l’età della vittima per ritenere integrata l’aggravante.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, motivando che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato la legge e i principi giurisprudenziali. Non sussisteva alcuna violazione di legge né vizio di motivazione. La giustificazione fornita nel merito – ovvero che l’età aveva ridotto la capacità di resistenza della vittima – era coerente e sufficiente. L’agevolazione per l’agire illecito derivante dall’età avanzata della vittima è un dato obiettivo che non necessita di ulteriori e specifiche argomentazioni. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un importante principio di tutela per le fasce più vulnerabili della popolazione. Stabilisce che chi commette un reato approfittando dell’età avanzata di una vittima subirà un trattamento sanzionatorio più severo, senza che il giudice debba compiere complesse indagini sulla specifica condizione fisica o psicologica della persona offesa. La sola età anagrafica, in contesti di interazione diretta, costituisce il presupposto per l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa. La decisione serve quindi come monito, riaffermando che la legge penale offre una protezione rafforzata a coloro che, per ragioni anagrafiche, non sono in grado di difendersi efficacemente.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sussistenza dell’aggravante della minorata difesa, in linea con la giurisprudenza consolidata della Cassazione.
Cosa significa che l’aggravante della minorata difesa è ‘in re ipsa’ in caso di vittima anziana?
Significa che l’agevolazione per chi commette il reato, derivante dall’età avanzata della vittima, è considerata evidente di per sé (‘nella cosa stessa’) e non richiede una prova specifica o una motivazione ulteriore da parte del giudice, se non il riscontro obiettivo dell’età.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma della condanna per furto pluriaggravato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11679 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO IACONO NOME NOME a IMPERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I .
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia di condanna per il reato di furto pluriaggravato;
Rilevato che il primo motivo del ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. – è manifestamente infondato perché la Cort di Appello ha correttamente spiegato (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) che l’azione era stata più insidiosa in ragione dell’età della vittima, che aveva determiNOME una minore capacità di resistenza alla spinta proveniente dall’imputato; tale giustificazione è del tutto coerente la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «Nei reati che presuppongono l’interazione tra l’autore del fatto e la vittima (nella specie, furto con strappo), ai fini del riconoscimento circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5 cod. pen., l’agevolazione all’agire il derivante dall’età avanzata della persona offesa è “in re ipsa”, senza che gravi in capo a giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiett dell’età della persona offesa» (Sez. 5, n. 12796 del 21/02/2019 Ud. (dep. 22/03/2019 ) Rv. 275305 – 01, COGNOME);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arrim nde. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.