Minorata Difesa nelle Truffe Online: la Cassazione Conferma l’Aggravante
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi sul tema delle truffe online, consolidando un orientamento di grande rilevanza pratica. La decisione si sofferma sull’applicazione dell’aggravante della minorata difesa e sulla sua incompatibilità con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo insieme i punti salienti di questa pronuncia.
I Fatti del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un soggetto condannato per truffa. L’imputato contestava la sentenza della Corte d’Appello su due fronti principali:
1. Errato riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa: Secondo il ricorrente, non sussistevano le condizioni per applicare tale aggravante.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si lamentava l’omessa esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ritenendo che il reato commesso rientrasse in questa fattispecie.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze. La decisione si fonda su principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ribadendo la particolare vulnerabilità in cui si trova la vittima di una truffa perpetrata attraverso la rete internet.
Le Motivazioni: la Sussistenza della Minorata Difesa nelle Truffe Online
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio chiave: la distanza spaziale tra il truffatore e il truffato, insieme a quella tra quest’ultimo e il bene oggetto della trattativa, è una conseguenza diretta dell’uso di internet. Questa situazione pone la vittima in una condizione di oggettiva inferiorità.
La difficoltà si manifesta su due livelli:
* Verifica dell’interlocutore: È estremamente complesso accertare la reale identità e serietà del venditore online.
* Recupero delle somme: In caso di inadempimento, diventa quasi impossibile per la vittima agire efficacemente per recuperare il denaro versato.
Questa condizione di svantaggio integra pienamente i presupposti dell’aggravante della minorata difesa, come previsto dall’art. 61, n. 5, del codice penale.
Le Motivazioni: l’Incompatibilità tra Minorata Difesa e Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Cassazione ha spiegato che i giudici d’appello hanno correttamente applicato il principio secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è applicabile quando l’autore del reato ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima.
In altre parole, se un soggetto sfrutta la vulnerabilità altrui per commettere un reato, la sua condotta non può essere considerata di ‘particolare tenuità’. L’approfittamento di una situazione di debolezza della vittima è un elemento che denota una maggiore gravità del fatto, rendendolo incompatibile con il beneficio della non punibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un’interpretazione rigorosa nei confronti delle truffe online. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Qualificazione del Reato: Le truffe commesse su internet sono, di norma, qualificate come aggravate ai sensi dell’art. 61, n. 5, c.p., con un conseguente inasprimento della pena.
2. Esclusione di Benefici: Chi commette una truffa online, sfruttando la vulnerabilità della vittima, non potrà beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione riafferma l’importanza di tutelare gli utenti del web, riconoscendo che l’ambiente digitale, per sua natura, può creare squilibri e posizioni di debolezza che il diritto penale ha il dovere di sanzionare con maggiore severità.
Una truffa commessa su internet integra automaticamente l’aggravante della minorata difesa?
Sì, secondo l’orientamento confermato da questa ordinanza, la lontananza tra le parti e l’uso della rete internet pongono la vittima in una condizione di inferiorità che integra l’aggravante della minorata difesa, poiché è difficile verificare l’identità del venditore e recuperare le somme versate.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di truffa online aggravata dalla minorata difesa?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima è incompatibile con la concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché tale comportamento denota una maggiore gravità della condotta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità significa che il ricorso non è stato esaminato nel merito perché privo dei requisiti di legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22168 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MOTTA CAMASTRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa è manifestamente infondato. La Corte di merito’ con motivazione esaustiva e priva di manifesta illogicità (vedi pagg. 7 ed 8), ha dato seguito al principio di diritto secondo cui la lontananza spaziale tra truffatore e truffato e tra quest’ultimo ed il bene oggetto di trattativa, conseguente all’utilizzazione della rete internet, pone la vittima in una condizione di inferiorità che si manifesta nella difficoltà di verificare le reali generalità dell’interlocutore la serietà della proposta commerciale e nell’impossibiltà di agire per il recupero delle somme versate in caso di mancata esecuzione dell’obbligo negoziale da parte dell’agente (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi Rv. 269893 – 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 -01).
rilevato che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta l’omessa applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. è aspecifico; i giudici di appello hanno, infatti, correttamente applicato il principio di diritto secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è applicabile nel caso in cui l’agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima contemplate dall’art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. (Sez. 3, n. 29674 del 03/06/2021, COGNOME, Rv. 281719 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
GLYPH
Il P(e GLYPH nte