Minorata Difesa nella Truffa Online: La Cassazione Conferma l’Aggravante
Con l’ordinanza n. 43273/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema di grande attualità: la truffa online e l’applicabilità della circostanza aggravante della minorata difesa. Questa decisione ribadisce un principio consolidato, fondamentale per comprendere perché le frodi commesse su internet siano considerate particolarmente insidiose dal punto di vista legale. L’ordinanza analizza come la natura stessa delle transazioni online crei uno squilibrio a favore del malintenzionato, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo.
Il Caso: Una Truffa Online e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva condannato una persona per il reato di truffa. La particolarità della vicenda risiedeva nel fatto che il reato era stato commesso tramite la vendita di prodotti online. L’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, contestando in particolare l’applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’articolo 61, n. 5 del codice penale.
Secondo la difesa, non sussistevano le condizioni per ritenere che la vittima si trovasse in una condizione di particolare vulnerabilità tale da impedirle di difendersi adeguatamente. Il ricorso, tuttavia, è stato giudicato dalla Suprema Corte come una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti nel precedente grado di giudizio.
La Minorata Difesa nelle Vendite Online
Il cuore della questione giuridica risiede nella natura stessa della truffa online. La Corte di Cassazione, richiamando un orientamento ormai consolidato, ha spiegato perché in questi casi l’aggravante della minorata difesa sia quasi sempre applicabile. Il fattore determinante è la distanza tra il luogo in cui si trova la vittima (l’acquirente) e quello in cui si trova l’agente (il venditore truffaldino).
Questa distanza geografica non è un dettaglio irrilevante, ma l’elemento che crea una posizione di netto vantaggio per chi commette il reato. La vittima, infatti, di norma paga in anticipo il prezzo del bene, fidandosi di una controparte che non può incontrare né verificare di persona.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara spiegazione logico-giuridica. I giudici hanno sottolineato che la distanza tra le parti in una compravendita online consente al truffatore di:
1. Schermare la propria identità: Operando a distanza, è molto più semplice per il malintenzionato utilizzare generalità false o comunque rendersi difficilmente identificabile.
2. Impedire un controllo preventivo: L’acquirente non ha alcuna possibilità di esaminare il prodotto prima di effettuare il pagamento. Si basa unicamente su fotografie e descrizioni fornite dal venditore, che possono essere facilmente manipolate.
3. Sottrarsi alle conseguenze: Una volta incassato il denaro, il truffatore può facilmente far perdere le proprie tracce, rendendo estremamente difficile per la vittima ottenere la restituzione di quanto pagato o la consegna del bene.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, determinano una significativa diminuzione delle capacità di difesa della vittima, la quale si affida alla buona fede della controparte senza poter esercitare alcun controllo reale. L’autore del reato, pertanto, approfitta deliberatamente di questa condizione di vulnerabilità insita nella struttura stessa della transazione a distanza.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione conferma che chi commette truffe online non risponde solo del reato base, ma, nella maggior parte dei casi, anche della circostanza aggravante della minorata difesa. Questo comporta un inasprimento della pena e riflette la maggiore pericolosità sociale di tali condotte. Per gli utenti, questa ordinanza rappresenta un monito sulla natura delle transazioni online e un riconoscimento giuridico della loro intrinseca vulnerabilità. Per gli operatori del diritto, solidifica un principio interpretativo cruciale per perseguire efficacemente un fenomeno criminale sempre più diffuso nell’era digitale.
Perché una truffa commessa online può essere considerata più grave di altre?
Perché la distanza tra venditore e acquirente crea una posizione di vantaggio per il truffatore. Questa condizione gli permette di nascondere la propria identità, impedire alla vittima di controllare il prodotto prima del pagamento e sottrarsi più facilmente alle conseguenze della sua condotta, integrando così l’aggravante della minorata difesa.
Cosa significa “minorata difesa” in questo contesto?
Significa che la vittima, a causa delle specifiche circostanze della vendita online (distanza, impossibilità di verifica del bene, pagamento anticipato), ha una capacità di autotutela significativamente ridotta rispetto a una normale transazione. Il truffatore approfitta di questa vulnerabilità strutturale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di censure già valutate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi e validi argomenti di diritto che potessero mettere in discussione la decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VERONA NOME nato a GALLARATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria difensiva di Verona NOME;
ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla omessa esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici (si veda, in proposito, pag. 4) e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbi approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “online”, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, COGNOME, Rv. 269893 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
2.2 Così deciso, in data GLYPH ottobre 2024
La Cons. est.
Il Presidente