Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39693 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39693 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di furto in abitazione aggravato e continuato, tentato e consumato.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5) c.p. in riferimento al tentato furto contestato al capo A). Lamenta in proposito il ricorrente che la Corte abbia ritenuto sussistente la suddetta aggravante nonostante, a tutto concedere, l’imputato possa essersi reso conto dell’età avanzata delle persone offese solo al momento dell’esecuzione del reato, dovendosi dunque escludere che la circostanza lo abbia determiNOME a commetterlo, come invece necessario. Inoltre il giudice dell’appello avrebbe omesso di confutare l’obiezione formulata con i motivi d’appello in merito all’ininfluenza dell’età delle persone offese, posto che queste avevano reagito prontamente all’azione del COGNOME, sventando il tentativo di furto e dimostrando così di non versare in stato di minorata difesa. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito all’entità dell’aumento di pena disposto nella misura massima di un terzo per la recidiva ex art. 63 comma 4 c.p. in riferimento al furto consumato contestato al capo B) e ritenuto reato più grave, nonostante la specifica doglianza formulata in proposito con i motivi d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Manifestamente infondata è invero la prima censura articolata con il primo motivo. Il consolidato insegnamento di questa Corte è infatti nel senso per cui, ai fini della integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, è sufficiente la coscienza e volontà dell’agente di compiere l’azione in presenza di obiettive circostanze favorevoli o agevolatrici della condotta criminosa, mentre non è necessario che l’approfittamento di tali circostanze sia sorretto da dolo specifico, o, comunque, che la situazione determinata dalle stesse sia stata ad arte ricercata o indotta (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259729). E’ dunque irrilevante che l’agente sia consapevole della situazione di minorata difesa della vittima già al momento dell’ideazione del reato, ma è sufficiente che tale consapevolezza egli abbia acquisito al momento della sua consumazione approfittandone. E di tale
approfittamento, nel caso di specie, la Corte ha fornito adeguata e convincente dimostrazione evocando le ragioni addotte in uno degli episodi contestati al capo A) per giustificare agli occhi della vittima la sua introduzione nell’abitazione della medesima.
Coglie invece nel segno l’altra censura sollevata con il primo motivo. Con il gravame di merito l’imputato aveva infatti specificamente lamentato la mancata esposizione da parte del giudice di primo grado delle ragioni per cui l’età avanzata delle persone offese dei reati contestati al capo A) avesse in concreto costituito un ostacolo alla privata difesa, integrando in tal senso l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. Doglianza che la Corte territoriale ha confutato limitandosi a ribadire come l’età avanzata delle persone offese sia sostanzialmente sufficiente presupposto per la configurabilità della suddetta aggravante. Motivazione che si appalesa insufficiente e che rivela un non corretto governo dei principi affermati da questa Corte in proposito. Infatti, ai fin dell’integrazione della aggravante in questione, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095). Ed in tal senso si è altresì precisato come la commissione del reato in danno di persona anziana è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della minorata difesa, purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario (ex multis Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, dep. 2022, Leva, Rv. 282741). Il mero dato relativo all’età della vittima non è dunque di per sé sufficiente a giustificare il riconoscimento dell’aggravante se il giudice non spiega le ragioni per cui, in concreto, la stessa abbia effettivamente impedito o anche solo ostacolato la reazione difensiva della stessa. Onere motivazionale che i giudici del merito non hanno assolto, omettendo altresì di confrontarsi con le obiezioni sollevate dalla difesa in merito all’insussistenza della minorata difesa in concreto in ragione del fatto che le vittime dei due tentati furt avrebbero di fatto reagito nonostante la loro età, tanto da mettere in fuga l’imputato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo di ricorso è invece nuovamente inammissibile in quanto omette di confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza in punto di commisurazione della pena. La Corte ha infatti ritenuto congrua la pena, comprensiva dell’aumento disposto per il reato più grave in ragione della recidiva, in relazione ai precedenti dell’imputato ed al fatto che il giudice di primo grado aveva omesso di operare uno degli aumenti conseguenti alla riconosciuta continuazione dei reati satellite
con quello ritenuto più grave. Non è dunque esatto che il giudice dell’appello non abbia risposto alle sollecitazioni difensive, rimanendo per l’appunto generico il ricorso nella misura in cui non ha censurato la motivazione effettivamente articolata nella sentenza impugnata.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p. contestata al capo A) dell’imputazione, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. contestata al capo A) delle imputazioni, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 7/9/